Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2004, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAN BIAGIO S.A.S., già L.I.R.A. S.R.L., in persona del Socio Accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo difende, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 275/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 18/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinativo n. 820 del 24.7.1991 l'Ufficio Iva di Roma liquidava a favore della S. Biagio s.a.s. (già LIRA s.r.l.) il credito d'imposta di L..9.402.000,risultante dalla dichiarazione iva relativa all'anno 1979, presentata il 5.3.1980.
In data 28.11.1996 il medesimo Ufficio - facendo seguito ad un sollecito in data 13.9.1996 della contribuente in ordine al pagamento degli interessi la cui liquidazione detta società aveva richiesto nel corso del luglio del 1991 - comunicava che la domanda non poteva essere accolta per intervenuta prescrizione del relativo diritto, attesa la inesistenza di atti interruttivi della prescrizione stessa. Il ricorso della società - che chiedeva il riconoscimento degli interessi di legge dal 5.6.1982 fino all'effettivo pagamento nonché degli interessi anatocistici dalla data del ricorso - veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n. l. 63/98. La sentenza veniva appellata dall'Ufficio si quale deduceva l'erroneità della soluzione dei primi Giudici, per non avere gli stessi tenuto conto che nella specie si era trattato di una richiesta di rimborso accelerato ex art. 38 comma terzo DPR 633/1972, soggetto alla specifica disciplina ivi prevista e non di richiesta di rimborso ordinario.
Con sentenza n. 275/06/98 - pronunciata il 3.12.1998 e depositata il 18.2.1999 - la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello, sul rilievo della tardività della istanza di liquidazione degli interessi, avanzata solo in data 12.7.1991, mentre il termine prescrizionale si era già compiuto il 5.6.1990.
Ricorre per SS la società, con un mezzo di gravame. L'intimata A.F. non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con un unico articolato motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 38 bis DPR 633/1972; degli artt. 2697 e 2934 e ss. c.c. nonché "di ogni altra norma e disposizione in materia di diritto del contribuente agli interessi sui rimborsi eseguiti dall'Amministrazione finanziaria,di onere della prova e di prescrizione dei diritti"; inoltre, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Ad avviso della ricorrente i Giudici di appello in primo luogo non avrebbero tenuto conto che il mancato adempimento da parte del contribuente agli obblighi sullo stesso gravanti (particolarmente per ciò che attiene alla prestazione della garanzia di legge) in caso di rimborso accelerato ex art. 38 bis comma secondo DPR 633/1972 se comporta la decadenza dal diritto a tale tipo di rimborso non pregiudica certo il diritto al rimborso stesso,in via ordinaria ai sensi del primo comma del citato art. 38 bis - con conseguente differimento ex lege del termine dilatorio per la esecuzione del rimborso a mesi 27 dalla data della relativa istanza e decorrenza,dalla scadenza di tale termine dilatorio, del termine prescrizionale. Inoltre,avrebbero ingiustificatamente omesso di accertare se effettivamente il caso in esame fosse effettivamente riconducibile ad una ipotesi di rimborso ed. acceleratole quale invece difettavano i presupposti.
In ogni caso, poi, ad avviso della ricorrente la TR avrebbe dovuto tenere conto che il pagamento del credito d'iva effettuato il 24.7.1991 integrava comunque una rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 comma terzo c.c.: con conseguente reintegrazione della contribuente nel diritto a vedersi corrispondere anche gli interessi sulla somma liquidata.
3. Le censure sono prive di fondamento.
Va premesso che il richiamo all'art. 38 DPR 633/1972 che si legge nella impugnata sentenza è frutto di un evidente errore materiale, posto che la vertenza attiene non alle modalità di esecuzione dei versamenti dell'iva da parte del contribuenti regolate appunto dall'art. 38 cit.) ma alla esecuzione dei rimborsi da parte dell'Ufficio finanziario.
Ciò posto, va osservato che i Giudici di appello risultano avere esplicitamente accertato l'avvenuta richiesta da parte della contribuente del rimborso ed. accelerato, così come disciplinato dal comma secondo dell'art. 38 bis DPR cit.(norma introdotta dall'art. 1 DPR 24/1979, con effetti dal 1.4.1979), nel testo - qui applicabile ratione temporis - anteriore alle modifiche dei commi da uno a quattro operate dall'art. 4 comma primo lett. c) DL 90/1990, conv., con modificazioni in L. 165/1990. Del resto la stessa società, nel ricorso introduttivo di questo giudizio, riconosce che il rimborso dell'iva a credito per il 1979 era stato chiesto nella relativa dichiarazione, barrandosi la casella contenente l'opzione per la procedura accelerata.
Sotto questo profilo appare nuova e pertanto inammissibile la questione circa l'asserito mancato accertamento da parte della TR della inesistenza delle condizioni per l'utilizzo della procedura c.d. accelerata, non essendo chiarito nel ricorso per SS (privo pertanto al riguardo della necessaria autosufficienza) se, quando ed in qual modo i relativi elementi di fatto fossero stati portati a conoscenza dei Giudici di merito, onde consentire a questa Corte di valutare la rilevanza di un eventuale omesso esame della questione stessa.
Ciò posto, ritiene la Corte che del tutto correttamente la disciplina giuridica della fattispecie sia stata ricondotta dai Giudici di appello avendo riguardo a quella prevista dal secondo comma dell'art. 38 bis cit., pervenendo così alla conclusione - sulla base di un semplice calcolo aritmetico - della tardività della domanda di liquidazione degli interessi perché, presentata nel luglio del 1991: quando cioè già era decorso il termine di prescrizione decennale, decorrente dal 5.6.1980 (tre mesi dopo la dichiarazione iva per il 1979, presentata il 5.3.1980) e maturato quindi il 5.6.1990.
D'altro canto, l'avvenuta esecuzione del rimborso dell'iva a credito della società (L..9.402.000) oltre il termine decennale, non implica affatto una rinuncia da parte della A.F. alla prescrizione anche per quanto concerne gli interessi.
In proposito ritiene il Collegio che - a prescindere dalla novità e quindi dalla inammissibilità della questione ora in esame (non risultando che essa sia stata tempestivamente dedotta in sede di merito, come invece necessario, dati gli accertamenti in fatto che la situazione richiede) - il pagamento del debito prescritto effettuato dal debitore solo per la sorte capitale e non per gli accessori del credito (quali, pacificamente, gli interessi) non costituisce di per sè solo manifestazione inequivoca di una volontà di rinuncia alla prescrizione relativamente agli interessi, tenuto anche conto che l'obbligazione di pagamento del capitale è autonoma e distinta da quella degli interessi.
In tal senso è del resto l'orientamento ormai assolutamente prevalente di questa Corte (ex plurimis, Cass. 14091, 2267 e 1143/2001; Cass. 3858/1999; Cass. l3097/1997; Cass. 94/1994; 1051 /1993) dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente giudizio,in ordine alle stesse non vi è luogo a provvedere, atteso che la parte risultata vittoriosa non ha svolto in questa sede alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004