Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2001, n. 7013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7013 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
LICA I1 701 3/0 1 C.C. 66239. A I E 0 6 5 R 8 N 9 . O 1 A N / T I T DEL POPOLO ITALIANO 4 / U A 6 B R 2 I . T . L S R R SUPREMA DI CASSAZIONE L LA . I F T A Oggetto G . TributariaSezione E D R L OLLA Presidente- A Dot A E T I D A R I 1 D 3 S E 1 .CO PAPA Consigliere- E N Dott. T E . T S A N N I E M A Dott. Massimo ODDO - Consigliere - R.G.N. 18388/99 S E × Cron.16160 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA - Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 01/03/01 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 1 domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, E N O I Z E A L S 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso I S A 9 2 6 9 9 N V C I I C D rappresenta e difende ope legis;
A E M E N R P U O I S ricorrente - P E T R M O C A
contro
C LEVANTO DUE SOC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATTARO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE COSENTINO, che la difende unitamente all'avvocato LUCIANO PORCU', giusta procura in calce;
- controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 165/98 della Commissione 393 tributaria regionale di GENOVA, depositata il -1- 30/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- THE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito della denuncia ai fini dell'applicazione dell'INVIM 1. straordinaria presentata dalla società VA DU, l'Ufficio del Registro della Spezia emetteva avviso di accertamento, disattendendo la valutazione automatica> applicata dalla denunciante ed applicando invece la stima a valore venale, in relazione allo stato ed alla consistenza degli immobili. Contro l'avviso di accertamento proponeva ricorso la VA 2. DU alla Commissione Tributaria di primo grado della Spezia. Detta Commissione accoglieva il ricorso della società, ritenendo applicabile la cennata valutazione automatica>. Contro la decisione della Commissione resa in primo grado proponeva appello l'ufficio, con atto notificato presso la sede della società, in Torino, anzichè al domicilio eletto presso il difensore, Studio Dei ed Associati in La Spezia.
3. La società si costituiva in appello per eccepire la nullità dell'impugnazione, siccome notificata in luogo ed a soggetto non abilitato a ricevere la notifica;
nel merito, si difendeva riproponendo le difese svolte in primo grado, in particolare una questione di applicazione dell'art. 2 bis della Legge n. 363.91, in base alla quale il cespite immobiliare era esente da imposta. kan 4. La Commissione Tributaria Regionale di Genova dichiarava inammissibile l'appello, siccome notificato presso la sede della società e non presso il difensore costituito, al domicilio eletto.
5. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato deducendo unico, articolato motivo. Resiste con controricorso la VA DU S.S. MOTIVI DELLA DECISIONE 6. Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle Finanze deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 72,53, 16 e 17 del Dlg. n. 546.92 , 137,138,330,160 e 156 Codice di Procedura Civile Premesso • per la quale, al 1.4.96, che trattasi di controversia pendevano i termini per l'appello e che tale impugnazione doveva essere proposta secondo le modalità ed i termini del nuovo rito, il ricorrente deduce che l'appello stato ritualmente notificato, nei termini di legge, all'amministratore della società. L'art. 17 del citato Dlg. fa salva, in ogni caso, la notifica a meni proprie. Non viene comminata alcuna nullità per notifica fuori del domicilio eletto;
l'elezione di domicilio facoltizza la controparte ad km effettuare la notifica in tale luogo, ma non costituisce un obbligo. L'art. 330 Codice di Procedura Civile prevede tre luoghi alternativi di notifica: lo studio del procuratore, la residenza ed il domicilio della parte. Solo se l'elezione di domicilio è espressamente contenuta nella notifica della sentenza è obbligatoria la notifica al procuratore. In ogni caso, la costituzione dell'appellata ha fatto raggiungere all'atto lo scopo, ex art. 157 Codice di Procedura Civile ed ogni irregolarità è sanata. Nel controricorso, la VA DU cita copiosa giurisprudenza 7. relativa alla nullità dell'appello non notificato al procuratore costituito. La regola di cui all'art. 17 del Dlg. n. 546/92 non giova al ricorrente, perchè la notifica a mani proprie deve intendersi come riferibile al procuratore e non alla parte. In ogni caso, non si è trattato di notifica a mani proprie, bensì a mezzo del servizio postale. Nè può applicarsi il principio della sanatoria per intervenuto raggiungimento dello scopo, perchè la VA DU potè costituirsi solo tardivamente e quindi non potè compiutamente sfogare le proprie difese. Il ricorso del Ministero delle Finanze è fondato per quanto 8. di ragione. Devesi anzitutto escludere che, in materia di contenzioso tributario, sia regolare una notifica dell'atto Ken di appello effettuata direttamente alla parte, anzichè al difensore costituito in primo grado. L'art. 330 Codice di Procedura Civile, come interpretato dalla giurisprudenza, conduce a tale conseguenza. Vedasi, ex plurimis', Cass. SU n. 479.97, Cass. sez. I n. 8426.98; tale principio vale anche se sia mancata la notifica della sentenza: cfr. ad esempio Cass. n 1043.98, Cass. n. 8071.97. 9. La Commissione Tributaria Regionale ' peraltro, non si è fatta carico della possibilità di sanatoria dell'atto, sotto il profilo del raggiungimento dello scopo. Al riguardo, vedasi Cass.
8.5.2000 n. 5777, in base alla quale l'appello notificato alla parte presso il domicilio eletto e non presso il procuratore costituito non è inesistente, ma nullo, talchè il giudice di appello avrebbe dovuto assegnare in termine per rinnovare detta notificazione. Nello stesso senso, Cass. 11.12.87 n. 9164. 10. Vedasi anche Cass. 12.8.2000 n. 10767: In materia di notificazione dell'atto di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 330 Codice di Procedura Civile derivante dal fatto che la notificazione venga effettuata, anzichè al procuratore costituito presso il domicilio all'uopo eletto nella circoscrizione del giudice “ a quo", alla parte personalmente in detto domicilio eletto, ovvero al procuratore costituito би in un domicilio diverso, integra una nullità della notificazione medesima sanabile per effetto della costituzione del destinatario dell'atto.> Ancor più sez. 5) 27.1.2001 n. 1184 ha recentemente, Cass. ) affermato:< Il principio, sancito in via generale dall'art. 156 comma 3 Codice di Procedura Civile, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - -pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorchè tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica da "essa indotta opera ex tunc" > 11. Sulla scorta dei suesposti principi, si rileva che la nullità della notificazione dell'atto di appello, pur sussistente, non poteva essere dichiarata dalla Commissione Tributaria Regionale in quanto l'appellata si era costituita e l'atto aveva comunque raggiunto lo scopo. kam 12. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, la quale provvederà anche in ordine alle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 1.3.2001 CORTE IL✓ PRESIPRESIDENTE how P S U M R E A JL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano Galer EIL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA ALLERIA DEPOSITATO 23 MAG. 2001 A Oggi I I CANCELLIERE C1 R A T Casano mable Give U 5 B 6 . I 8 E N 9 R 1 - N T / O 4 B I / . 6 Z L 2 A L . R A R . T . P S . B I A D I A G T R L E E E 1 R D 3 T I 1 A S A . D N E N M S E T I A N E S E