Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 73
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata riqualificazione della condotta da riciclaggio a ricettazione

    La Corte ha ritenuto che la difesa non abbia proposto tale motivo in sede di appello. Inoltre, ha evidenziato che la Corte di appello ha espressamente motivato la configurabilità del riciclaggio in base alle complesse operazioni di manomissione del numero di telaio, applicazione di targhe alterate e falsificazione di documenti, che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa dei veicoli. Il trasferimento all'estero è stato considerato parte integrante di tale complessa operazione. La Corte ha inoltre sottolineato che l'imputato era consapevole di contribuire a tale operazione.

  • Rigettato
    Ddiniego delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto aspecifica, dato che con l'appello la difesa si era limitata a invocare una riduzione della pena. Ha inoltre confermato la correttezza del diniego da parte della Corte di merito, basato sull'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato, e ha evidenziato che il ricorso non ha indicato quali elementi di fatto sarebbero stati trascurati o quali circostanze avrebbero dovuto essere valorizzate per giustificare il beneficio richiesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 73
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 73
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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