CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI AR AN LL R.G.N. 28412/2025 NC LO SENTENZA Sul ricorso proposto da: El FA RA nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa il 9 giugno 2022 dal Tribunale di Bergamo che all'esito del dibattimento ha dichiarato El FA responsabile di tre ipotesi di riciclaggio di autovetture ( capi 2, 3 e 5 dell’imputazione) condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo quanto segue.
2.1. Violazione di legge penale in relazione alla mancata riqualificazione della condotta, contestata come riciclaggio, nella più favorevole fattispecie di ricettazione, nonché in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si contesta all'imputato di avere concorso con altri al riciclaggio di tre autovetture di provenienza furtiva, tramite la contraffazione del numero di telaio e la loro immatricolazione in Germania per poi esportarla definitivamente in Marocco e in Mauritania. Ritiene la difesa che non sussistano elementi oggettivi idonei ad integrare la fattispecie del reato di riciclaggio, poiché le risultanze istruttorie sarebbero meramente congetturali. L'elemento oggettivo del reato di riciclaggio richiede una condotta attiva alternativa di sostituzione, trasferimento o di altre operazioni di denaro beni o altre utilità provenienti dal delitto, ma nel caso in esame manca la prova di tali condotte, oggetto di mere ipotesi e deduzioni congetturali. Inoltre la giurisprudenza di legittimità esclude che possa ravvisarsi il riciclaggio nel mero trasferimento all'estero un autoveicolo di provenienza furtiva. Osserva il ricorrente che integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio extracomunitario di un autoveicolo di provenienza furtiva, qualora l’ agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l’identificazione nella provenienza del bene, attività mai poste in essere dall'odierno prevenuto. La Corte avrebbe pertanto dovuto d'ufficio rilevare la necessità di Penale Sent. Sez. 2 Num. 73 Anno 2026 Presidente: VE VA Relatore: LL AR AN Data Udienza: 19/11/2025 riqualificare la condotta ascritta. La Corte ha poi escluso che possano riconoscersi le circostanze attenuanti generiche poiché ha ritenuto assente ogni elemento positivamente valutabili ma non ha fornito idonea indicazione circa le ragioni a sostegno della impossibilità di concedere le attenuanti generiche in considerazione di diversi elementi che avrebbero dovuto essere considerati CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va rilevato che le sentenze di primo e secondo grado sono conformi, sicchè ricorre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la cd. "doppia conforme" per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado e le due pronunzie possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). La motivazione complessivamente considerata è certamente esente da censure e soprattutto la sentenza di primo grado espone in dettaglio gli elementi a carico del ricorrente che sono molteplici, coerenti e non lasciano dubbio sulla affermazione di responsabilità.
1.1 Il motivo sulla omessa qualificazione giuridica della condotta come ricettazione piuttosto che riciclaggio non è consentito, poiché non è neppure stato proposto in sede di gravame come risulta dall’atto di appello;
la censura è comunque generica poiché neppure indica a quali delle tre condotte contestate si riferisce e non considera che la Corte di appello a pagina 15 della sentenza ha espressamente osservato che l’imputato ha collaborato con altri soggetti nell’ambito di complesse operazioni di riciclaggio di veicoli rubati realizzato tramite la manomissione del numero di telaio dell'autovettura, l'applicazione di targhe ottenute immatricolando veicoli radiati, l'alterazione dei documenti di circolazione, tutte operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei veicoli;
allo stesso modo, il trasferimento del veicolo in Mauritania è certamente condotta che si inserisce in questa complessa operazione e rende più difficoltosa la ricerca e la individuazione del veicolo rubato. Il motivo non si confronta con detta motivazione e, nell'invocare la qualificazione della condotta quale ricettazione, non considera che all'imputato è stato contestato e attribuito il concorso in un segmento della più complessa operazione, alla quale era perfettamente consapevole di contribuire con la sua condotta, come emerge dal tenore delle conversazioni intercettate e riportate nella sentenza di primo grado. Anche le censure in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono consentite, poiché con l’appello la difesa si è limitata ad invocare una riduzione della pena inflitta, e sono comunque aspecifiche, in quanto la Corte di merito ha correttamente negato tale riconoscimento in ragione dell'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato e il ricorso non espone quali elementi di fatto sarebbero stati trascurati, nè allega circostanze o fatti che avrebbero dovuto essere valorizzati per giustificare il beneficio invocato.
4. Per le ragioni sin qui esaminate il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ammenda che si ritiene congruo liquidare, in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione, nella somma di 3.000 euro.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 2 processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AN LL VA VE 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa il 9 giugno 2022 dal Tribunale di Bergamo che all'esito del dibattimento ha dichiarato El FA responsabile di tre ipotesi di riciclaggio di autovetture ( capi 2, 3 e 5 dell’imputazione) condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo quanto segue.
2.1. Violazione di legge penale in relazione alla mancata riqualificazione della condotta, contestata come riciclaggio, nella più favorevole fattispecie di ricettazione, nonché in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si contesta all'imputato di avere concorso con altri al riciclaggio di tre autovetture di provenienza furtiva, tramite la contraffazione del numero di telaio e la loro immatricolazione in Germania per poi esportarla definitivamente in Marocco e in Mauritania. Ritiene la difesa che non sussistano elementi oggettivi idonei ad integrare la fattispecie del reato di riciclaggio, poiché le risultanze istruttorie sarebbero meramente congetturali. L'elemento oggettivo del reato di riciclaggio richiede una condotta attiva alternativa di sostituzione, trasferimento o di altre operazioni di denaro beni o altre utilità provenienti dal delitto, ma nel caso in esame manca la prova di tali condotte, oggetto di mere ipotesi e deduzioni congetturali. Inoltre la giurisprudenza di legittimità esclude che possa ravvisarsi il riciclaggio nel mero trasferimento all'estero un autoveicolo di provenienza furtiva. Osserva il ricorrente che integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio extracomunitario di un autoveicolo di provenienza furtiva, qualora l’ agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l’identificazione nella provenienza del bene, attività mai poste in essere dall'odierno prevenuto. La Corte avrebbe pertanto dovuto d'ufficio rilevare la necessità di Penale Sent. Sez. 2 Num. 73 Anno 2026 Presidente: VE VA Relatore: LL AR AN Data Udienza: 19/11/2025 riqualificare la condotta ascritta. La Corte ha poi escluso che possano riconoscersi le circostanze attenuanti generiche poiché ha ritenuto assente ogni elemento positivamente valutabili ma non ha fornito idonea indicazione circa le ragioni a sostegno della impossibilità di concedere le attenuanti generiche in considerazione di diversi elementi che avrebbero dovuto essere considerati CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va rilevato che le sentenze di primo e secondo grado sono conformi, sicchè ricorre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la cd. "doppia conforme" per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado e le due pronunzie possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). La motivazione complessivamente considerata è certamente esente da censure e soprattutto la sentenza di primo grado espone in dettaglio gli elementi a carico del ricorrente che sono molteplici, coerenti e non lasciano dubbio sulla affermazione di responsabilità.
1.1 Il motivo sulla omessa qualificazione giuridica della condotta come ricettazione piuttosto che riciclaggio non è consentito, poiché non è neppure stato proposto in sede di gravame come risulta dall’atto di appello;
la censura è comunque generica poiché neppure indica a quali delle tre condotte contestate si riferisce e non considera che la Corte di appello a pagina 15 della sentenza ha espressamente osservato che l’imputato ha collaborato con altri soggetti nell’ambito di complesse operazioni di riciclaggio di veicoli rubati realizzato tramite la manomissione del numero di telaio dell'autovettura, l'applicazione di targhe ottenute immatricolando veicoli radiati, l'alterazione dei documenti di circolazione, tutte operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei veicoli;
allo stesso modo, il trasferimento del veicolo in Mauritania è certamente condotta che si inserisce in questa complessa operazione e rende più difficoltosa la ricerca e la individuazione del veicolo rubato. Il motivo non si confronta con detta motivazione e, nell'invocare la qualificazione della condotta quale ricettazione, non considera che all'imputato è stato contestato e attribuito il concorso in un segmento della più complessa operazione, alla quale era perfettamente consapevole di contribuire con la sua condotta, come emerge dal tenore delle conversazioni intercettate e riportate nella sentenza di primo grado. Anche le censure in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono consentite, poiché con l’appello la difesa si è limitata ad invocare una riduzione della pena inflitta, e sono comunque aspecifiche, in quanto la Corte di merito ha correttamente negato tale riconoscimento in ragione dell'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato e il ricorso non espone quali elementi di fatto sarebbero stati trascurati, nè allega circostanze o fatti che avrebbero dovuto essere valorizzati per giustificare il beneficio invocato.
4. Per le ragioni sin qui esaminate il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ammenda che si ritiene congruo liquidare, in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione, nella somma di 3.000 euro.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 2 processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AN LL VA VE 3