Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
La nullità, per omesso avviso al difensore di fiducia, dell'interrogatorio dell'indagato reso in sede di udienza di convalida dell'arresto comporta, ex art. 302 cod. proc. pen., la perdita di efficacia del provvedimento custodiale successivamente emesso, qualora il giudice non provveda a rinnovare validamente l'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 cod, proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2002, n. 33339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33339 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 10/07/2002
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO - Consigliere - N. 1745
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - N. 008224/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IG OM N. IL 18/02/1982
avverso ORDINANZA del 01/02/2002 TRIB. LIBERTÀ di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vittorio MELONI che ha concluso per il rigetto del ricorso
Osserva
Rilevato che avverso la sentenza in epigrafe riportata, emessa ai sensi dell'art. 444 CPP, il prevenuto ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606 CPP in relazione all'art. 240 C.P. in quanto, sarebbe stata disposta la confisca di un bene che non rientrerebbe tra quelli confiscabili ai sensi dell'art. 240/1 C.P., non potendosi ritenere l'autovettura utilizzata per il trasporto della sostanza stupefacente catalogabile fra i beni di cui deve essere disposta la confisca obbligatoria;
che la doglianza in ordine alla disposta confisca appare fondata, non ricorrendo l'ipotesi di cui agli artt. 445/1 CPP e 240/2 CP;
che in tema di patteggiamento è consentita la confisca soltanto delle cose costituenti il prezzo del reato o di quelle intrinsecamente criminose di cui la fabbricazione, l'uso, il porto la detenzione o l'alienazione costituisce reato, quali anni, oggetti atti ad offendere, munizioni ed esplosivi (Cass. sez. 1^ 9/9/93 n. 3332, Gitto;
Cass. sez. 1^ 8/6/93 n. 1671);
che il Tribunale ha disposto nel dispositivo la confisca della vettura sequestrata in quanto sarebbe stata utilizzata per commettere il delitto contestato;
che il suddetto bene mobile non può essere sussunto nell'ambito dei beni di cui è obbligatoria l'ablazione in quanto, secondo l'indirizzo di questo S.C., in materia di stupefacenti il veicolo usato per commettere il reato di detenzione di droga non costituisce il prezzo del reato ne' è cosa di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato;
ne consegue che il veicolo non è obbligatoriamente confiscabile e, quindi, non ne può essere disposta la confisca nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. sez. 4^ 22/11/91 n. 11952, D'Angella);
che, pertanto, la decisione impugnata dal AR va annullata limitatamente alla statuizione concernente la disposta confisca della suddetta autovettura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata da AR AU limitatamente alla statuizione concernente la disposta confisca, che elimina.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2002