Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
In tema di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, il provvedimento reiettivo (nella specie: in difetto del previo esperimento delle procedure esecutive in danno della parte assistita) non è suscettibile di acquisire valore di giudicato, trattandosi di provvedimento emesso "allo stato degli atti"; ne consegue che la relativa istanza, in presenza di utili sopravvenienze (nella specie, a seguito di esito infruttuoso delle suddette procedure esecutive), è riproponibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2008, n. 15740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15740 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 18/03/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 712
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 001920/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CRISTOFORI DEMETRIO, N. IL 18/01/1947;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 28/10/2005 TRIBUNALE di ALBA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Tribunale di Alba, con provvedimento 24 giugno 2005, ha respinto la richiesta di liquidazione dei compensi presentata dall'avv. DEMETRIO CRISTOFORI per la difesa d'ufficio prestata a favore dell'imputato irreperibile HA EL IL. Il Tribunale ha rilevato che l'istante non aveva provato l'impossibilità di recuperare coattivamente il credito per onorari "non avendo verificato il legale istante l'esistenza di beni personali aggredibili del suo assistito nel luogo indicato in atti come sua attuale dimora, presso la sorella in Polonghera". Il 14 luglio 2005 l'avv. CRISTOFORI ha rinnovato l'istanza di liquidazione precisando di aver effettuato ricerche presso l'anagrafe del Comune di Polonghera;
ricerche dalle quali era emerso che non risiedeva nel Comune indicato alcun familiare dell'imputato. 2) Con provvedimento 2 9 luglio 2005 il Tribunale di Alba ha respinto l'istanza affermando che il decreto che decide sull'istanza di liquidazione dei compensi a favore del difensore non è revocabile o modificabile essendo soggetto ad uno specifico mezzo di impugnazione costituito dall'opposizione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170. Il presidente del Tribunale di Alba, investito dell'opposizione contro questo provvedimento l'ha confermato, respingendo l'opposizione, sul rilievo che il provvedimento che decide sulla richiesta di liquidazione dei compensi ha natura giurisdizionale ed è suscettibile di acquisire valore di giudicato se non tempestivamente opposto.
3) Contro questo provvedimento ha proposto ricorso l'avv. CRISTOFORI deducendo un unico motivo di ricorso con il quale si censura il provvedimento impugnato denunziando anzitutto la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 116, 117, 82, 84, 99 e 170, nonché dell'art. 36 Cost.. Il ricorrente sottolinea anzitutto che erroneamente sarebbe stato dai giudici di merito invocato il D.P.R. n. 115, art. 84 - perché questa norma disciplina esclusivamente l'opposizione al decreto di pagamento nella specie mai emesso - dovendosi semmai applicare l'art. 99 del medesimo d.p.r. che disciplina i ricorsi contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Da ciò conseguirebbe, secondo il ricorrente, che il provvedimento di rigetto non costituirebbe un atto immodificabile e irrevocabile ma un atto emesso allo stato degli atti che consentirebbe la presentazione di una nuova istanza fondata su elementi diversi.
Questi elementi nella specie esisterebbero e sarebbero costituiti dalla documentazione prodotta che dimostrerebbe come il domicilio presso la sorella sarebbe inesistente e quindi verrebbe documentalmente confermata l'irreperibilità dell'imputato. 4) Va premesso che il Procuratore generale presso questo Ufficio ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché proposto dal difensore in proprio e quindi da soggetto non legittimato ma deve osservarsi che questa eccezione preliminare è infondata.
Come hanno di recente affermato le sezioni unite di questa Corte (v. sentenza 30 gennaio 2007 n. 6816, Inzerillo, rv. 235344) il difensore è legittimato a proporre personalmente il ricorso in cassazione contro il provvedimento di liquidazione delle sue competenze professionali in virtù del rinvio, da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 alla speciale procedura prevista, per la liquidazione degli onorari di avvocato, dalla L. n. 794 del 1942, art. 29. Questa procedura, per esigenze di uniformità di disciplina e non essendo previsto un diverso procedimento, deve ritenersi estesa a tutti i provvedimenti che riguardano la liquidazione dei compensi e quindi anche al provvedimento in esame. Con la conseguente legittimazione del difensore a proporre il ricorso in proprio nel presente procedimento.
5) Per risolvere il problema posto con il ricorso va premesso che il tema della liquidazione degli onorari e delle spese a favore del difensore d'ufficio o di quello dell'imputato irreperibile è disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 116 e 117. Mentre nel caso del difensore d'ufficio il difensore deve dimostrare "di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali" nel caso dell'imputato irreperibile il previo esperimento di questa procedura non è richiesto.
Il problema non riguarda dunque l'esistenza del diritto alla liquidazione delle spese e degli onorari bensì la necessità di esperire le procedure per il recupero e per la sua soluzione è necessario individuare le ragioni poste a fondamento della diversità di disciplina tra la liquidazione delle competenze al difensore d'ufficio e al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile. La necessità di esperire previamente le procedure per il recupero dei crediti professionali è infatti prevista solo per la difesa d'ufficio perché, in questo caso, l'imputato contro il quale queste procedure devono essere esperite è persona di cui si conosce l'attuale residenza o domicilio e quindi è più agevole verificare la concreta possibilità di esperire procedure di accertamento del credito o di esecuzione dell'eventuale titolo che il difensore abbia ottenuto.
Se invece l'imputato è irreperibile questo onere è di impossibile o più difficile adempimento difettando la possibilità di conoscere dove la persona abbia il centro dei suoi interessi familiari od economici. E l'ordinamento non ha voluto dunque onerare il difensore di un onere spesso di impossibile assolvimento.
6) Correttamente dunque il Tribunale di Alba, a fronte della prima richiesta di liquidazione presentata dal difensore, l'ha respinta perché dagli atti risultava un domicilio indicato dall'imputato presso il quale poteva essere richiesto il pagamento degli onorari o escusso il debitore.
Ma un provvedimento di questo genere non poteva che avere il fine limitato di indicare all'istante la mancanza di un requisito o la necessità di un accertamento idoneo ad escludere la possibilità di escutere il debitore. Non risolveva infatti una questione relativa all'esistenza del diritto alla liquidazione o alla misura della medesima ma si limitava a indicare che un adempimento necessario non era stato compiuto.
Un provvedimento di questo genere non è suscettibile di acquisire valore di giudicato proprio perché non risolve una questione controversa come nel caso in cui venga proprio escluso il diritto alla liquidazione o vengano escluse voci di liquidazione richieste. È dunque corretto affermare, come fa il ricorrente, che in questo caso ci si trova in presenza di un provvedimento emesso "allo stato degli atti" che può essere (non revocato o sostituito da altro successivo provvedimento ma) integrato dall'accertamento richiesto o dalla documentazione ritenuta necessaria sì da potere affermare che il provvedimento, necessariamente interlocutorio, può avere, al più, una forza preclusiva nel caso di richiesta identica che non soddisfi alle indicazioni del primo provvedimento di rigetto. Di più: la condotta del ricorrente - che non ha proposto opposizione ma si è adeguato al provvedimento di rigetto colmando le precedenti omissioni - costituisce una forma di acquiescenza a questo provvedimento essendosi il ricorrente adeguato al convincimento del giudice sulla documentazione ritenuta necessaria per decidere sull'istanza.
7) Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice che l'ha pronunziato che provvederà sull'opposizione proposta secondo i principi indicati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Alba. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2008