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Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/12/2023, n. 51655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51655 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TT RI CO nato a [...] il [...] AN EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE di APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DO GN che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso I difensori presenti Avv.ti Falotico Vincenzo e LO PA insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Potenza confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di estorsione, ritenendo sussistente la recidiva reiterata. La circostanza era stata contestata in sede di discussione, quando era già decorso il termine di prescrizione, computato al netto degli effetti estensivi della recidiva. Penale Sent. Sez. 2 Num. 51655 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 09/11/2023 La Corte di appello escludeva, inoltre, l'aggravante del metodo mafioso e quella prevista dall'art. 628 cpv. n. 3) cod. pen., che invece erano state ritenute dal Tribunale (contestata "in fatto" quella del ricorso all'uso del metodo mafioso). Dichiarava estinto per decorso del termine di prescrizione il reato di usura. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione i difensori di RI CC FA che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine valutazione della credibilità dei contenuti accusatori della persona offesa, che sarebbe stata effettuata attraverso un acritico recepimento delle valutazioni del primo giudice;
analogo vizio di motivazione sarebbe riferibile anche alla valutazione delle testimonianze di ON IL e RI PP;
2.2. violazione di legge (art. 161 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla estensione dei termini di prescrizione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata. contestata quando il termine era già decorso: sul punto si rilevava un significativo contrasto di giurisprudenza che imponeva, qualora non si fosse accolta la tesi favorevole al ricorrente - ovvero l'inestensibilità del termine spirato - la eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite;
2.3. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione: si contestava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della recidiva reiterata applicata al ricorrente in quanto mancherebbe la valutazione in ordine al concreto accrescimento della pericolosità in relazione alle condotte contestate nel presente procedimento. 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di TO TO che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 526 e ss. cod. proc. pen., art. 99, 157 cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe ritenuto erroneamente che il reato di estorsione non fosse prescritto a causa della contestazione della recidiva intervenuta solo all'udienza dell'Il febbraio 2019 quando il reato, non aggravato, era già prescritto;
il ricorrente ricordava (a) che il Tribunale aveva aderito all'orientamento della Corte di legittimità secondo cui la contestazione tardiva di un'aggravante ad effetto speciale non poteva avere alcun effetto estensivo sui termini di prescrizione ritenendo tuttavia l'estorsione non prescritta in quanto originariamente aggravata dal metodo mafioso e dall'aggravante prevista dall'art. 629 cod. pen. capoverso, (b) che tali ultime aggravanti erano state escluse dalla Corte d'appello, la quale riteneva il reato non prescritto perché aggravato dalla recidiva contestata tardivamente, aderendo ad altro orientamento della Corte di legittimità opposto a quello seguito dal Tribunale. Si contestava, dunque, che la Corte territoriale (a) aveva, in assenza di impugnazione, modificato il giudicato in ordine alla capacità estensiva sui termini di prescrizione della 2 T , recidiva contestata tardivamente, (b) che la progressione processuale era viziata da un insanabile contraddizione, tenuto conto che il Tribunale aveva aderito all'orientamento della inefficacia estensiva della contestazione tardiva contrariamente a quanto fatto dalla Corte d'appello, (c) che il ribaltamento di della decisione del primo giudice non risultava sostenuto da una motivazione rafforzata. Si deduceva comunque che l'orientamento ,VMgt-5a seguito dal primo giudice fosse quello costituzionalmente orientato in quanto il fatto che il processo non si fosse concluso entro il termine di prescrizione correlato alla motivazione originaria non poteva trasformarsi in un pregiudizio per l'imputato. Si invocava comunque la rimessione della questione alle Sezioni unite;
3.2. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla persona offesa: si deduce che la ricostruzione dei fatti effettuata da IN non era supportata da adeguate conferme esterne;
in particolare si deduceva che non erano state provate le percosse che sarebbero alla base dell'azione intimidatoria costitutiva del reato di estorsione;
2.3. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione: con l'ultimo motivo di ricorso si contestava la carenza di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 1.1.Le Sezioni unite chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale segnalato dal ricorrente, hanno affermato che la contestazione della recidiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato non incide sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere (notizia di decisione n. 13 del 28 settembre 2023, proc. 37844 del 2022, ricorrente "Domingo"). Il collegio condivide tale interpretazione che, applicata al caso di specie, impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati contestati risultano estinti per decorso del termine di prescrizione maturato nei primo grado di giudizio, prima che, all'udienza dell'Il novembre 2019, venisse contestata la recidiva reiterata. e tenuto conto della esclusione delle altre circostanze ad effetto speciale. Devono essere, conseguentemente, revocate anche le statuizioni civili. Si riafferma infatti in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo 3 grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Di Paola, Rv. 283670 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DO GN che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso I difensori presenti Avv.ti Falotico Vincenzo e LO PA insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Potenza confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di estorsione, ritenendo sussistente la recidiva reiterata. La circostanza era stata contestata in sede di discussione, quando era già decorso il termine di prescrizione, computato al netto degli effetti estensivi della recidiva. Penale Sent. Sez. 2 Num. 51655 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 09/11/2023 La Corte di appello escludeva, inoltre, l'aggravante del metodo mafioso e quella prevista dall'art. 628 cpv. n. 3) cod. pen., che invece erano state ritenute dal Tribunale (contestata "in fatto" quella del ricorso all'uso del metodo mafioso). Dichiarava estinto per decorso del termine di prescrizione il reato di usura. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione i difensori di RI CC FA che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine valutazione della credibilità dei contenuti accusatori della persona offesa, che sarebbe stata effettuata attraverso un acritico recepimento delle valutazioni del primo giudice;
analogo vizio di motivazione sarebbe riferibile anche alla valutazione delle testimonianze di ON IL e RI PP;
2.2. violazione di legge (art. 161 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla estensione dei termini di prescrizione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata. contestata quando il termine era già decorso: sul punto si rilevava un significativo contrasto di giurisprudenza che imponeva, qualora non si fosse accolta la tesi favorevole al ricorrente - ovvero l'inestensibilità del termine spirato - la eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite;
2.3. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione: si contestava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della recidiva reiterata applicata al ricorrente in quanto mancherebbe la valutazione in ordine al concreto accrescimento della pericolosità in relazione alle condotte contestate nel presente procedimento. 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di TO TO che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 526 e ss. cod. proc. pen., art. 99, 157 cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe ritenuto erroneamente che il reato di estorsione non fosse prescritto a causa della contestazione della recidiva intervenuta solo all'udienza dell'Il febbraio 2019 quando il reato, non aggravato, era già prescritto;
il ricorrente ricordava (a) che il Tribunale aveva aderito all'orientamento della Corte di legittimità secondo cui la contestazione tardiva di un'aggravante ad effetto speciale non poteva avere alcun effetto estensivo sui termini di prescrizione ritenendo tuttavia l'estorsione non prescritta in quanto originariamente aggravata dal metodo mafioso e dall'aggravante prevista dall'art. 629 cod. pen. capoverso, (b) che tali ultime aggravanti erano state escluse dalla Corte d'appello, la quale riteneva il reato non prescritto perché aggravato dalla recidiva contestata tardivamente, aderendo ad altro orientamento della Corte di legittimità opposto a quello seguito dal Tribunale. Si contestava, dunque, che la Corte territoriale (a) aveva, in assenza di impugnazione, modificato il giudicato in ordine alla capacità estensiva sui termini di prescrizione della 2 T , recidiva contestata tardivamente, (b) che la progressione processuale era viziata da un insanabile contraddizione, tenuto conto che il Tribunale aveva aderito all'orientamento della inefficacia estensiva della contestazione tardiva contrariamente a quanto fatto dalla Corte d'appello, (c) che il ribaltamento di della decisione del primo giudice non risultava sostenuto da una motivazione rafforzata. Si deduceva comunque che l'orientamento ,VMgt-5a seguito dal primo giudice fosse quello costituzionalmente orientato in quanto il fatto che il processo non si fosse concluso entro il termine di prescrizione correlato alla motivazione originaria non poteva trasformarsi in un pregiudizio per l'imputato. Si invocava comunque la rimessione della questione alle Sezioni unite;
3.2. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla persona offesa: si deduce che la ricostruzione dei fatti effettuata da IN non era supportata da adeguate conferme esterne;
in particolare si deduceva che non erano state provate le percosse che sarebbero alla base dell'azione intimidatoria costitutiva del reato di estorsione;
2.3. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione: con l'ultimo motivo di ricorso si contestava la carenza di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 1.1.Le Sezioni unite chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale segnalato dal ricorrente, hanno affermato che la contestazione della recidiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato non incide sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere (notizia di decisione n. 13 del 28 settembre 2023, proc. 37844 del 2022, ricorrente "Domingo"). Il collegio condivide tale interpretazione che, applicata al caso di specie, impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati contestati risultano estinti per decorso del termine di prescrizione maturato nei primo grado di giudizio, prima che, all'udienza dell'Il novembre 2019, venisse contestata la recidiva reiterata. e tenuto conto della esclusione delle altre circostanze ad effetto speciale. Devono essere, conseguentemente, revocate anche le statuizioni civili. Si riafferma infatti in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo 3 grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Di Paola, Rv. 283670 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.