Sentenza 18 giugno 2004
Massime • 1
In materia di cumulo di pene, vigono due principi fondamentali: il primo è quello secondo cui ciascun periodo di detenzione, per custodia cautelare o espiazione di pena, sofferto prima del cumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, allorchè si proceda all'unificazione delle pene concorrenti, non può essere riferito specificamente al titolo da cui ha tratto origine, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione di cui trattasi; il secondo è che, qualora si tratti di reati connessi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, vanno cronologicamente ordinati, da un parte, i reati e, dall'altra, i periodi di carcerazione per poi procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene relative a reati commessi in precedenza, fino a determinare, con l'ultima di dette operazioni, la pena residua decorrente dalla data dell'ultimo arresto o dell'ultimo reato, se commesso nel corso della carcerazione in atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2004, n. 31214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31214 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 18/06/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2924
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 046227/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR HA N. IL 27/10/1942;
avverso ORDINANZA del 28/10/2003 TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze di le legge;
OSSERVA
1. Con ordinanza del 28 ottobre 2003, il tribunale di Verona, decidendo sull'incidente di esecuzione proposto da AR HA, premesso che lo stesso tribunale aveva già avuto modo in due occasioni (il 10 dicembre 1998 e il 18 febbraio 1999) di affrontare sia il problema del cumulo giuridico delle pene irrogate (da scontare e presofferte) sia il problema del cumulo materiale ai fini dell'ammissione ad eventuali benefici penitenziari, rigettava la richiesta avanzata volta ad ottenere la revoca dei predetti provvedimenti di cumulo ed unificazione di pene al fine di ottenere un "nuovo provvedimento di cumulo da operarsi tra la pena inflitta per l'ultimo reato e la parte delle pene precedentemente ancora rimaste da operare" non essendo stati forniti elementi concreti e nuovi atti a modificare le precedenti decisioni.
Ricorre per Cassazione l'LA a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo, sotto il profilo del vizio di motivazione, che i provvedimenti di cumulo non sono suscettibili di "giudicato formale" in quanto provvedimenti di natura sostanzialmente amministrativa. Peraltro, aggiungeva la difesa del ricorrente, il giudice non aveva tenuto in considerazione unitaria nei precedenti cumuli il principio inderogabile enunciato dall'art. 78 c.p., essendo stato il condannato raggiunto da successive sentenze di condanna da espiare durante l'esecuzione di una pena afferente a precedente condanna.
2. Il ricorso non è fondato.
In materia di cumulo di pene vigono due principi fondamentali: il primo è quello secondo cui ciascun periodo di detenzione, per custodia cautelare o espiazione di pena, sofferto prima del cumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, allorché si proceda all'unificazione delle pene concorrenti non può essere riferito specificamente al titolo da cui ha tratto origine, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione di cui trattasi;
il secondo è che qualora si tratti di reati commessi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, vanno cronologicamente ordinati da una parte i reati e dall'altra i periodi di carcerazione per poi procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene relative a reati commessi in precedenza, fino a determinare, con l'ultima di dette operazioni, la pena residua decorrente dalla data dell'ultimo arresto o dell'ultimo reato, se commesso nel corso della carcerazione in atto (Cass., 24 settembre 1990, Papalia, in Cass. pen. mass. ann., 1992, 981; Id., 25 novembre 1992, Som, in CED Cass., n. 193212; Id., 18 maggio 1993, Galdo, ivi, n. 194618).
Di questi criteri ha fatto corretta e pontuale applicazione l'ordinanza impugnata che ha richiamato sul punto la precedente ordinanza del 10 dicembre 1998 dello stesso tribunale che provvide a determinare la complessiva posizione esecutiva del ricorrente in accoglimento dell'incidente di esecuzione da lui proposto avverso il decreto di unificazione di pene concorrenti emesso dal procuratore della Repubblica di Verona il 21 novembre 1997 (pp. 284-303), senza che siano intervenuti successivamente fatti nuovo tali da giustificare un aggiornamento della posizione processuale del condannato.
Nessuna rilevanza, peraltro, può assumere il richiamo che il ricorrente fa a due sentenze di questa Corte che riguardano casi del tutto particolari: come la sent. n. 4507 del 20 giugno 2000 (ric. Guerra, in Ca. pen, mass. ann., 2001, n. 1340, p. 2731), relativa all'impossibilità di inserire nel cumulo pene non eseguibili nel territorio dello Stato, conseguenti a condanne subite all'estero pur in presenza di un riconoscimento della relativa sentenza a norma dell'art. 12 c.p.. Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004