Sentenza 28 ottobre 1992
Massime • 2
Correttamente esprime il proprio dissenso il pubblico ministero, ove la parte privata abbia fondato la richiesta di patteggiamento ex art. 599 cod. proc. pen. sull'applicazione della continuazione tra i reati ascritti. Siffatta ipotesi, invero, non figura tra quelle previste dall'art. 599, primo comma cod. proc. pen. che sole consentono il cosiddetto patteggiamento in appello.
La richiesta di patteggiamento ai sensi dell'art. 599, quarto comma cod. proc. pen. dev'essere avanzata nelle forme previste dall'art. 589 cod. proc. pen., ossia personalmente o per mezzo di procuratore speciale. È inammissibile, pertanto, la richiesta formulata all'udienza dal difensore privo di procura, benché alla presenza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1992, n. 11946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11946 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1992 |
Testo completo
'17 9 4 0 IT AL MASSIMARIO
Udienza Pubblica de 28.10.1992
SENTENZA n. 1771 Registro Generale
n° 9114/91
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rilasciata copia studio al SIG. AMMALIATO Sezione Quinta Penale per diritti 6000 Composta dagli 111.mi Sig.ri L.
N. 17 FEB 1993 Dott. Antonio Catalano Presidente
- IL CANCEL WERE Dott. Raffaele Bertoni Consigliere
Dott. US Vincenzo Pandolfo Consigliere Dott. Guido letti Consigliere
Dott. Lucio Toth Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1 ) AMMALIATO UI
n. il 4.2.1945 a Napoli
2 D'AVINO US n. i] 15.5.1931 a Napoli
avverso la sentenza 25.9.1990 della Corte di Appello di
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J
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere Dottor US Vincenzo Pandolfo.
Udito [ ] Pubblico Ministero in persona del
Procuratore Generale, Dott. Umberto Sostituto
Toscani, che ha concluso per : annullamento con rinvio nei confronti di D'AV e rigetto del ricorso di AM. Uditi i difensori, avv.ti Giovanni Arico', del foro di Roma, Giovanni Cerquetti, del foro di Terni ed
Arturo Frojo,del foro di Napoli,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 25 settembre 1990, la Corte di
Appello di Firenze in sede di rinvio e in
parziale riforma della sentenza 29 giugno 1988
del Tribunale di Livorno, dichiarava la dell'azione penale nei confrontiimprocedibilita' di AM UI e D'AV US in ordine
a! delitto di truffa aggravata continuata esso
riconosceva gli essendo estinto per amnistia, del delitto previsto imputati responsabili dall'art. 416 C. P., confermando la misura della pena inflitta a ciascuno dal primo giudice, mentre
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J riteneva ormai privo di ragion d'essere il tema delia continuazione tra i due reati,di cui la applicazione era stata esclusa con sentenza 10
1989 della stessa Corte di Appello, cheluglio aveva costituito il motivo di annullamento della stessa da parte di questa Corte di Cassazione con
sentenza 26 febbraio 1990.
Ricorrono gli imputati, proponendo motivi
distinti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'AM denunzia l'ordinanza dibattimentale con cui la Corte di rinvio aveva dichiarato 7 della richiesta di l'inammissibilita patteggiamento ex art.599 comma 4, c. p. p., negandone la provenienza dall'imputato che invece, presente opposto alla stessa, in udienza, non si era
avanzata dal suo difensore e, altresi', perche' il provvedimento si ега fondato sul dissenso diimmotivato del P.M., cosi proponendo problemi costituzionalita' della norma.
La doglianza e' infondata. La richiesta in
discorso non era stata avanzata neile forme previste dall'art. 589, in relazione all'art.599
dall'imputato comma 4, C. P. P., e percio'
Pag. 3 personalmente o anche per mezzo di procuratore speciale, sicche' il provvedimento contestato non merita censura. E, quanto al rilievo che questo ultimo si sul dissenso immotivato sorreggesse del P. m., Occorre ricordare che si e' gia'
ritenuto da questa Corte che in tema di decisioni in camera di consiglio nel giudizio di appello e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.599 comma
4 cit., nella Pärte in cui поп prevede che i motivi del dissenso, ei l P.m. debba enunciare si 3 spiegato che gli stessi sono pur sempre rappresentati dalle ragioni addotte per contrastare le istanze difensive richiederee il rigetto del 2
gravame proposto dall'imputato, sicche' la norma,
lungi dal dispensare il p.m. dall' obbligo di motivare il dissenso, solo consente il differimento di tale motivazione. Ma nella fattispecie all'esame della Corte la motivazionesottoposta del dissenso era offerta dal p.m. con riferimento al rilievo del tema dell'applicabilita' della continuazione dettato al giudice di rinvio dalla
sentenza di annullamento. E deve ritenersi che la questione inerisce direttamente al giudizio di responsabilita', dovendosi stabilire se 1'imputato
Pag. 4 I dovesse rispondere di uno o piu' fatti-reato,
sicche' essa costituisce all'evidenza un problema di merito giammai suscettivo di essere ricompreso ne* mediante interpretazione estensiva ne' in via analogica tra i casi tassativamente indicati nell'art.599 comma 1 c. p. p.
Dalla mancata formalizzazione dianzi segnalata della richiesta finalizzata al patteggiamento e deldalla rilevata presenza della motivazione dissenso discende la non rilevanza della sollevata questione di legittimita' costituzionale.
Nei confronti della sentenza qui denunziata,
si deduce dal ricorrente inosservanza 0
C.P., perapplicazione dell'art. 133 erronea motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla determinazione della pena, contestandosi gli elementi sfavorevoli in proposito assunti dai
giudici e lamentandosi la mancata considerazione
di altri favorevoli.
La censura e' del pari priva di fondamento. La
Corte di rinvio, di cui la pronunzia si integra con quella del giudice di Primo grado, dava adeguata. spiegazione delle ragioni della misura
** della pena inflitta per i l reato associativo, al
CC.
Pag. 5 riguardo rilevando la gravita' e molteplicita'
degli episodf truffaldini, le modalita' di esecuzione degli stessi, la spiccata capacita' a
delinquere dimostrata, i motivi sottesi al lieve
discostarsi dal minimo edittale, cosi' offrendo dimostrazione puntuale del buon uso del potere discrezionale in proposito concesso dalla legge.
I giudici, individuando gli elementi ritenuti
prevalenti, avevano adempiuto all'obbligo della e' necessario che essi motivazione e non confutassero analiticamente altre circostanze pretesamente favorevoli.
I D'AV del pari impugna l'ordinanza dianzi menzionata la quale aveva respinto la richiesta del. patteggiamento e quella del rito abbreviato, lamentando quanto alla prima la della sentenza deilamancata considerazione
2 luglio 1990, n. 313 e, quanto alla C. Cost.
contestando la legittimita' del diniego seconda, del P.M. e in proposito adombrando problemi di
costituzionalita' intorno al termine previsto c. p. p., ed ancora contestando dall'art. 439 la motivazione del dissenso legata alla limitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio al tema della
continuazione.
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J Nei confronti della sentenza, il D'AV
denunzia nullita' del dibattimento di appello per mancato avviso della data dell'udienza ad uno dei difensori, nonche' nullita' del rito deducendo che l'intervenuta amnistia del reato di truffa aveva fatto venir meno e limitato I'oggetto de l
giudizio di rinvio alla misura della pena,
suscettivo percio' dell'applicazione dell'art.599
cit. 1.Pregiudizialmente, occorre rilevare la nullita del giudizio di rinvio nei confronti di D'Avino
in dipendenza della mancata notificazione dell'avviso dell'udienza ad uno dei difensori. in
proposito, mentre e' opportuno qui ricordare
l'avvenuto smarrimento dell'incarto processuale a cui si e' dovuto ovviare mediante la surrogazione di taluni atti, e che in ogni caso non risulta che si fosse provveduto a quell'incombente, e' a
rilevarsi che la questione inerisce a una nullita' c. d. intermedia, deducibile percio' in questa sede,
oltre che rilevabile d'ufficio.
La sentenza deve per tanto essere annullata
nei confronti del ricorrente D'AV ed i restanti motivi dal medesimo dedotti restano
Pag. 7 assorbiti.
P.Q.M.
A MS.
Annulla la denunziata sentenza nei confronti di
D'AV US, con rinvio alla Corte di Appello
di Bologna per nuovo giudizio.
Rigetta i l ricorso di Ammaliato 'UI, che condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire 500 mila alla
Cassa delle ammende.
Roma, il 28 ottobre 1992. sigliere RelatoreI 1¡Consi Il Presidente
مستا Par 640 I l Cancelliere
IL COLLABORATORE DI EL
Carrela Lanzuise
Jauzun
Deposita in Cancelleria 15 DIC. 1992 Roma, li
IL COLLABORATORE DI EL
.. Panzuin
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Pag. 8