Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1992, n. 11946
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Sentenza 28 ottobre 1992

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Correttamente esprime il proprio dissenso il pubblico ministero, ove la parte privata abbia fondato la richiesta di patteggiamento ex art. 599 cod. proc. pen. sull'applicazione della continuazione tra i reati ascritti. Siffatta ipotesi, invero, non figura tra quelle previste dall'art. 599, primo comma cod. proc. pen. che sole consentono il cosiddetto patteggiamento in appello.

La richiesta di patteggiamento ai sensi dell'art. 599, quarto comma cod. proc. pen. dev'essere avanzata nelle forme previste dall'art. 589 cod. proc. pen., ossia personalmente o per mezzo di procuratore speciale. È inammissibile, pertanto, la richiesta formulata all'udienza dal difensore privo di procura, benché alla presenza dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1992, n. 11946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11946
    Data del deposito : 28 ottobre 1992

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