Sentenza 22 novembre 2000
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio ad iniziativa della polizia giudiziaria, l'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. sancisce l'obbligo di notificare copia del decreto di convalida del P.M. solo "alla persona alla quale le cose sono state sequestrate". Ne consegue che, quantunque il comma terzo della detta norma legittimi l'indagato e il suo difensore a proporre istanza di riesame, per la validità di detto provvedimento non è necessaria alcuna sua notifica nei confronti dei citati soggetti, non essendo previsto dal codice di rito alcun obbligo in tal senso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2000, n. 8941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8941 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA Presidente del 22/11/2000
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI Consigliere SENTENZA
2. Dott. STEFANO CAMPO " N. 6695
3. Dott. ANGELO VANCHERI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE " N. 022380/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EN EP N. il 04/11/1940 avverso ORDINANZA del 16/05/2000 TRIB. LIBERTÀ di FOGGIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Francesco COSENTINO, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 16 maggio 2000 il Tribunale di Foggia rigettava la richiesta di riesame avanzata dal difensore di EN SE, indagato per i reati di cui agli artt. 27 legge 2.10.1967 n. 895 e 20 legge 18.4.1975 n. 110, avverso il provvedimento in data
14 aprile 2000, con il quale il pubblico ministero presso detto tribunale aveva convalidato il sequestro probatorio di un fucile cal. 12, per il quale non era stata effettuata la prescritta denuncia all'autorità di p.s. e che era riposto in un armadio senza le dovute cautele, effettuato dai carabinieri presso la masseria della famiglia EN.
Il tribunale affermava che nel caso di specie sussistevano le ipotesi di reato di cui agli artt. 20 legge 110/1975 e 38 t.u.l.p.s.-221 regolamento t.u.l.p.s. e che a nulla rilevava, ai fini della legittimità del provvedimento ablativo, che il decreto di convalida del sequestro non era stato notificato all'indagato, bensì alla persona alla quale il fucile era stato sequestrato, così come la mancata consegna di copia del verbale di sequestro allo spoliato non prevedeva alcuna sanzione processuale, ma costituiva soltanto irregolarità non rilevante per la validità di detto provvedimento.
2. Ricorre per cassazione il EN, il quale, per il tramite del proprio difensore deduce violazione ed erronea applicazione di legge carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata (artt. 606 co. 1^ lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 178 lett. c) e 355 co. 1^ e 2^ stesso codice e 111 Costituzione), asserendo che, nella specie, non erano configurabili i reati contravvenzionali ipotizzati, atteso che il fucile era custodito in un armadio e che l'autorizzazione di porto dell'arma rilasciata all'indagato per difesa personale necessariamente implicava la necessaria sua mobilità e disponibilità nel luogo ove l'occasionale esigenza poteva maturare;
rilevando che l'omessa consegna allo spoliato di copia del verbale di sequestro impediva concretamente l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, costituiva nullità assoluta del relativo provvedimento e di ogni atto a esso conseguente;
affermando che, parimenti, il provvedimento del p.m. di convalida del sequestro, notificato al solo spoliato e non anche all'indagato, era affetto da nullità in quanto il primo soggetto, mero tramite strumentale impiegato dal verbalizzanti per la materiale apprensione dell'arma, non era mai stato, contrariamente all'indagato, titolare di una situazione di detenzione della stessa.
Nelle more dell'odierna udienza il difensore del ricorrente trasmetteva istanza di rinvio della trattazione del ricorso, documentando il proprio impedimento in quanto impegnato lo stesso giorno presso il Tribunale del riesame di Bari.
3. Il ricorso è infondato.
Preliminarmente la Corte precisa che l'impedimento di natura professionale addotto del difensore verificatosi, come nella specie, in epoca successiva alla data della notifica dell'avviso del giorno fissato per la trattazione del ricorso per cassazione (la notifica al difensore dell'odierna udienza è di gran lunga anteriore a quella inerente all'udienza davanti al sopra indicato giudice di merito non costituisce causa, a norma dell'art. 486 co. 5^ c.p.p., di impossibilità assoluta per lo stesso di comparire per legittimo impedimento, sia perché va applicato il criterio della priorità tra le date di comunicazione del giorno fissato per le diverse udienze, sia perché detto criterio, l'unico di natura oggettiva, può essere derogato soltanto in presenza di specifiche allegazioni e prospettazioni del professionista inerenti alla scelta dell'udienza nella quale intervenire (cfr., Sez. I^, 28.4.1997, ric. Ciccarelli, c.e.d. n. 207.6 77), che, nella specie che ci occupa, mancano, essendosi il difensore del EN limitato ad allegare all'istanza di rinvio soltanto l'avviso notificatogli della data di celebrazione della diversa udienza.
Passando all'esame dei motivi di gravame è appena il caso di rilevare che, in tema di sequestro probatorio, è sufficiente che la cosa sottoposta a sequestro sia pertinente al reato e che la condotta della violazione penale, cui il sequestro è funzionale, sia stata indicata.
Elementi sussistenti nella specie, atteso che il fucile sequestrato è cosa funzionalmente collegata con la prova di reati concernenti le armi e la detenzione dello stesso "..in un armadio facilmente scassinabile..." e in luogo diverso da quello denunciato all'autorità di pubblica sicurezza correttamente descrivono i reati per i quali l'odierno ricorrente è indagato.
In ordine, poi, al soggetto legittimato a ricevere la notificazione del provvedimento del pubblico ministero di convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria e alla sanzione inerente all'omessa consegna di copia del verbale di sequestro alla persona spoliata della cosa sottoposta a sequestro, è opportuno ribadire la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale (cfr., tra le tante, Sez. VI^, 25.8.1993, ric. Tavella) in tema di sequestro probatorio a iniziativa della polizia giudiziaria l'art. 355 co. 2^ sancisce l'obbligo di notificare copia del decreto di convalida del pubblico ministero solo "..alla persona alla quale le cose sono state sequestrate..", di guisa che, nonostante il comma terzo della detta norma legittimi l'indagato e il suo difensore a proporre istanza di riesame, per la validità di detto provvedimento non è necessaria alcuna sua notifica nei confronti dei citati soggetti, non essendo previsto dal codice di rito alcun obbligo in tal senso;
così come non è causa di nullità del provvedimento di sequestro l'omessa consegna del relativo verbale alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, in quanto tale formalità - la cui omissione per essere priva di sanzione processuale è qualificabile come mera 'irregolarità non incidente sulla validità dell'atto - è finalizzata alla eventuale richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero, di tal che una volta che l'interessato sia stato posto in condizione di presentare, o abbia presentato, ritualmente detta richiesta l'omesso o inesatto adempimento di tale formalità non ha alcuna incidenza sulla legittimità del sequestro (cfr., ex plurimis, Sez. III^ 14.6.1994, ric. Pecci, c.e.d. n. 199.72 4). Per completezza di motivazione vale rilevare che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'interpretazione dei commi primo e secondo dell'art. 355 c.p.p. sopra enunciata risulta conforme al dettato dell'art. 111 della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 co. 1^ della legge costituzionale 23.11.1999 n. 2, atteso che l'interessato è, alle sopra date condizioni, posto in condizioni di conoscere l'accusa rivoltagli e tempestivamente adire un giudice terzo per fare valere le proprie ragioni.
Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001