Sentenza 17 dicembre 2004
Massime • 1
In materia di controlli microbiologici sui prodotti alimentari deteriorabili, non è previsto alcun avviso per la cosiddetta preanalisi in quanto questa è riferibile ad una fase amministrativa del controllo finalizzata ad evitare inutili incombenze processuali nel caso in cui non risulti alcuna irregolarità nel prodotto esaminato; diversamente in caso di non conformità del prodotto ai requisiti prescritti va dato tempestivo avviso all'interessato del luogo, del giorno e dell'ora in cui si effettueranno le analisi sulla restante aliquota del campione prelevato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2004, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2004 |
Testo completo
書
1 749/0 5 49 Udienza pubblica del 17 dicembre 2004
Registro Gen. N 24400/04 Sentenza n 2365
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: Dott. Franco Mancini presidente
Dott. Alfredo Teresi consigliere Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Claudia Squassoni consigliere
Dott. Vittorio Vangelista consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Letto il ricorso proposto da TR AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del tribunale di Torre
Annunziata sezione distaccata di Sorrento;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr.
Ciro Petti;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott.Santi Consolo ,il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Osserva:
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 In seguito ad opposizione a decreto penale, TR
-
AN era rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Torre
Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, per rispondere del reato di cui all'art. 5 lett. b) e d) della legge 283/1962, perché deteneva
Jeff
(Escherichia coli) e perciò dannoso alla salute.Fatto accertato in Massa Lubrense il 19 giugno del 2000. Il Tribunale, con sentenza del 25 febbraio 2004, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di € 5.000,00 di ammenda. A fondamento della decisione adduceva che, a seguito del prelevamento, effettuato alla presenza dello stesso imputato, di campioni di fior di latte in fase di lavorazione presso il caseificio la "Casearia Sorrentina", sito in
Massa Lubrense, era emerso che il prodotto era insudiciato per la presenza del germe dianzi indicato e, quindi, era pericoloso per la salute.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore deducendo la violazione dell'articolo 5 lettere b), e d) della legge n. 283 del 1962, del. D.P.R. n. 57 del 1997, dell'art. 4 del d.legvo n.123 del 1993., dell'art 223 dispos att c.p.p. nonché mancanza e/o illogicità della motivazione. Assume :
a) che nella fattispecie non era stata rispettata la procedura stabilita dall'art. 4 del D.Lgvo.
3.3.1993 n. 123 e dall'art. 223 dispos att. c.p.p., giacché non aveva ricevuto alcuna comunicazione delle prime operazioni d'accertamento mentre la ripetizione delle analisi era avvenuta senza che gli fossero stati formalmente comunicati i verbali di prelevamenti e gli avvisi della data d'inizio delle operazioni posto che non aveva ricevuto il "
telegramma del quale v'era copia in atti e comunque tale comunicazione era irrituale;
b)che sarebbe stato violato il principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza giacché, mentre in questa si era dato atto che il fior di latte era in fase di lavorazione, nella contestazione si era fatto riferimento alla detenzione per la vendita;
C) che non era configurabile l'ipotesi contestata perché il prodotto era in fase di lavorazione;
D) che il reato astrattamente configurabile era quello di cui alla lett. c) dell'articolo 5 e non quello per il quale era intervenuta condanna e comunque non era provata l'elevata carica batterica perché non era stato indicato il superamento del limite previsto dal D.P.R. n. 54 del 1997
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi è opportuno richiamare il sistema normativo vigente per quanto concerne la procedura da
2
Sect adottare in merito al prelevamento dei campioni ed alle analisi. Come è noto, l'art. 1 della legge 30.4.1962 n. 283, al fine della vigilanza igienica sulla produzione e il commercio delle sostanze alimentari, disciplina il prelievo di campioni delle medesime sostanze e la successiva procedura d' analisi, da effettuarsi presso i laboratori provinciali d'igiene e profilassi o altri laboratori autorizzati. In particolare, la norma prevede che, quando dall'analisi risulti che la sostanza non risponde ai requisiti prescritti, debba darsi avviso del risultato all'esercente presso cui è stato effettuato il prelievo, nonché all'autorità che l'ha disposto.
In tal caso gli interessati possono presentare istanza di revisione delle analisi, la quale dovrà essere eseguita presso l'Istituto
Superiore di Sanità entro il termine massimo di due mesi. Su tale norma è intervenuta la Corte costituzionale, la quale, rilevato che l'analisi di revisione eseguita a distanza di tempo era priva di attendibilità scientifica per le sostanze deteriorabili e, quindi, il controllo esercitabile dall'interessato sulla medesima analisi era praticamente inutile, con la sentenza n. 434 del 10.10.1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa disciplina nella parte in cui non prevedeva che, per le analisi su campioni di sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio procedente desse avviso agli interessati dell'inizio delle operazioni per l'analisi di prima istanza, affinché gli interessati potessero presenziare
,eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, anche a tali operazioni. La disciplina garantista risultante dopo l'intervento
-
della Corte costituzionale è stata sostanzialmente confermata con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, il quale, con l'art. 223 delle disposizioni di coordinamento, ha imposto: a) l'obbligo di dare avviso urgente (anche orale) all'interessato dell'inizio delle operazioni d'analisi, quando la normativa specifica non prevede la revisione (primo comma);b) l'obbligo di un preavviso più congruo, di almeno tre giorni, per l'inizio delle analisi di revisione, quando è prevista la revisione delle analisi e questa sia stata chiesta dall'interessato (secondo comma). Il presupposto su cui si fondava l'intervento del giudice delle leggi, cioè la deteriorabilità della sostanza alimentare da analizzare, corrisponde al presupposto su cui è fondata la normativa codicistica, cioè la non revisionabilità delle analisi, posto che la revisione della prima analisi non ha più senso scientifico quando la sostanza analizzata è deteriorabile. Successivamente nella materia in esame è intervenuto il D.Lgs.
3.3.1993 n.123 (attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al
3
Telti controllo ufficiale dei prodotti alimentari), che con l'art. 4 ha dettato una specifica disciplina per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili. Secondo tale norma, il responsabile del laboratorio d'analisi deve eseguire gli accertamenti su una sola aliquota del campione prelevato e, in caso di non conformità del prodotto ai requisiti prescritti, deve provvedere a dare tempestivo avviso all'interessato del luogo, del giorno e dell'ora in cui le analisi saranno ripetute, limitatamente ai parametri risultati non conformi. Si applicano -precisa la norma
-
le procedure di cui all'art. 223 del codice di procedura penale (ma verosimilmente il riferimento intenzionale era alle procedure previste dall'art. 223 delle disposizioni di coordinamento). Com'è evidente, anche questa disciplina ricalca sostanzialmente quella introdotta dall'intervento della Corte costituzionale e ne riprende la ratio ispiratrice, limitandosi a precisare che l'analisi del prodotto deteriorabile (come tale non soggetta a revisione) va eseguita su una sola quota del campione prelevato, in modo da consentirne la ripetizione immediata su un'altra quota dello stesso campione, quando alcuni parametri siano risultati non conformi ai requisiti prescritti. In sostanza, questa norma introduce un'opportuna distinzione tra "revisione dell'analisi", che è una sorta d' analisi di seconda istanza, condotta a una certa distanza di tempo sulla stessa sostanza analizzata in prima istanza, e "ripetizione dell'analisi", che è un'ulteriore analisi compiuta a breve distanza di tempo su una seconda quota del campione di sostanza prelevato, quando l'analisi sulla prima quota del campione abbia dato risultati non conformi. La ripetizione dell'analisi è prevista per le sostanze alimentari deteriorabili, proprio al fine garantista di consentire all'interessato e ai suoi consulenti la partecipazione alle operazioni. Data la differenza delle procedure prescritte, é importante definire con chiarezza la nozione di deteriorabilità della sostanza. A tal fine, la stessa norma dell'art. 4 rinvia a un apposito decreto del Ministero della Sanità il compito di determinare i prodotti alimentari deteriorabili In applicazione della disposizione, il decreto ministeriale del 16.12.1993 ha indicato analiticamente i relativi criteri di determinazione, stabilendo in particolare che si intendono deteriorabili i prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo destinati alla vendita previo frazionamento, non sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a determinarne la conservazione allo stato sfuso per periodi
Telf. 4 superiori a tre mesi, costituiti in tutto o in parte da latte e da derivati del latte (art.1 lett. e) del primo comma). In conclusione, tra gli alimenti derivati dal latte, sono deteriorabili quelli sfusi non sottoposti a congelazione o a congruo trattamento conservativo
Fatta questa premessa, si rileva che nella fattispecie, contrariamente all'assunto del prevenuto, la procedura prevista dalla legge è stata rispettata perché l'imputato ha presenziato al prelevamento dei campioni e, allorché dopo l'analisi preliminare è emersa la presenza del germe indicato in narrativa, l'accertamento
è stato immediatamente ripetuto previo avviso all'imputato con telegramma. La prova della ricezione di tale telegramma è costituita dalla copia prodotta ed allegata agli atti. L'imputato non doveva avere alcun avviso per la preanalisi essendo questa un'indagine amministrativa finalizzata ad evitare inutili incombenze processuali nel caso in cui non venga evidenziata alcuna irregolarità (cfr Cass sez III 11 aprile 2002,n 13881). D'altra parte il mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 223 dispos coord c,p.p costituisce una nullità a regime intermedio che nella fattispecie si sarebbe comunque sanata perché non eccepita all'udienza del 23 maggio
2003
Non esiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza.Invero la responsabilità del prevenuto è stata sostanzialmente affermata per l'ipotesi contestata ossia per la detenzione di sostanze alimentare avariate e insudiciate per la presenza del germe escherichia coli. In proposito va precisato che la detenzione di sostanze alimentari avariate o insudiciate non consiste soltanto nella detenzione dei prodotti destinati immediatamente alla vendita, ma anche nella detenzione di prodotti avariati o insudiciati che, impiegati nella lavorazione, saranno successivamente destinati alla vendita. L'insudiciamento di una sostanza alimentare non deve emergere necessariamente dal suo aspetto esteriore potendo consistere anche nella presenza internamente di corpi estranei. Nella sentenza impugnata sulla base dell'opinione espressa da esperti si è in sostanza ritenuto che la presenza del germe innanzi indicato costituisse indizio di insudiciamento della sostanza
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p.,
RIGETTA 105
Jess Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Romna il 17 dicembre 2004-
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ciro Petti Franco Mancini
Ciz, Telf.
DEPOSITATA
IN CANSULLERIA
2 1 GEN. 2005
IL FUNZIONA ANCELLERIA
dott. Donati
6