Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso in cassazione per tardività preclude la rilevabilità della sopravvenuta illegalità della pena dovuta. (Nella fattispecie l'illegalità sopravvenuta della pena era determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della stessa).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2014, n. 24544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24544 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 06/05/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - N. 884
Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 5719/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
UR OH HI N. IL 24/06/1990;
SE MM N. IL 20/08/1980;
avverso la sentenza n. 8885/2013 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del 29/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. PRATOLA Gianluigi che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29 novembre 2013, il GIP del Tribunale di PADOVA applicava, ex art. 444 c.p.p., a:
1. SE MM, quale responsabile dei delitti sub capi M, M1 e N, di cui all'art. 110 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, di detenzione e trasporto a fini di spaccio di quantitativi diversi di sostanza stupefacente tipo cocaina - fatti commessi in Padova, Perugia e Palermo fino al 25 marzo 2012 - la pena di anni TRE, mesi QUATTRO di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione;
2. UR OH HI, quale responsabile del delitto sud capo P, di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 di detenzione a fini di spaccio e di cessione a numerose persone,
di diversi quantitativi di sostanze stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish - fatti commessi in Padova fino al marzo 2012 - la pena di UN anno, mesi OTTO di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, concessa la speciale attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 5, dichiarata prevalente sulla recidiva contestata ex art. 99 c.p., comma 4 e ritenuta la continuazione interna. Entrambi gli imputati propongono personalmente distinti ricorsi per cassazione, sostanzialmente di identico contenuto, dolendosi di vizi di violazione di legge e di vizi motivazionali in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Con requisitoria scritta in atti, il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi vanno giudicati inammissibili.
Per ciò che attiene alle censure dedotte dall'imputato SE MM, deve osservarsi che questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui l'obbligo della motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione che enunci, anche implicitamente, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 codice di rito (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino). Nè l'imputato può avere interesse a dolersi di siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
Nel caso di specie, deve osservarsi che il Tribunale, facendo ineccepibile applicazione della norma di legge di riferimento e dandone poi atto con ineccepibile motivazione, ha escluso sussistessero evidenze probatorie atte a giustificare il proscioglimento,richiamando gli "univoci e convergenti dati desumibili dalle indagini" quali: "intercettazioni telefoniche, arresti e sequestri". Per esigenze di completezza espositiva, osserva il Collegio che, in riferimento alla posizione del predetto ricorrente, non ricorre alcuna ipotesi di sopravvenuta incongruità od illegittimità della pena, oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti anteriormente alla pronunzia della sentenza n. 32 del 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 5 marzo 2014 e quindi con effetti ex art. 136 Cost., a far tempo dal giorno successivo) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt.
4-bis e 4-vicies, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 46, art. 1, comma 1 con cui venne introdotta (per usare le stesse parole del Giudice delle leggi) "una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti sia sotto il profilo delle incriminazioni che sotto quello sanzionatorio", significativamente imperniato nella parificazione quoad poenam dei delitti riguardanti le c.d. "droghe leggere" con quelli aventi ad oggetto le c.d. "droghe pesanti". Per l'effetto, acclarata l'illegittimità della valenza modificativa/abrogativa della novella del 2006, si è automaticamente determinata la "reviviscenza " delle disposizioni originarie dettate - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sub art. 73 - - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,con specifico riferimento alle specifiche fattispecie incriminatrici ed al relativo trattamento sanzionatorio. Come peraltro sottolineato dalla stessa Corte costituzionale,si pone, in relazione ai processi pendenti nei quali non sia intervenuta sentenza definitiva, la necessità, a mente del chiaro disposto dell'art. 2 c.p., comma 4, dell'applicazione della disposizione più favorevole al reo, attesoché (com'è pacifico) le disposizioni penali in vigore all'epoca del commesso reato (nel caso di specie:
fino al 25 marzo 2102) risultano diverse da quelle posteriori ed attualmente applicabili, in particolare per quanto attiene alla previsione della misura delle sanzioni penali. È peraltro da rilevare per incidens che, quanto alle droghe c.d. pesanti (tra le quali va annoverata la cocaina della cui illecita detenzione è stato riconosciuto responsabile il ricorrente), l'effetto "ripristinatorio" della normativa originariamente introdotta dal T.U. sugli stupefacenti provocato dalla dichiarazione di incostituzionalità della novella del 2006 ha comportato che i delitti previsti dall'art. 73, comma 1 di detto d.P.R. risultino ora puniti con la pena da OTTO a VENTI anni di reclusione e con quella della multa da 25.822 a 258.228 Euro e quindi con pena detentiva superiore, nel minimo, a quella di anni SEI di reclusione, anteriormente preveduta. Secondo quindi lo statuto della legge più favorevole al reo, è evidente che, in caso di irrogazione o di applicazione pattizia di pena detentiva pari al minimo edittale di anni SEI di reclusione (quale pena base), resta precluso il riferimento alle "parallele" disposizioni sanzionatorie "ripristinate", chiaramente più svantaggiose per l'imputato. In tal senso si è peraltro espresso il Giudice delle leggi nella citata sentenza,sottolineando che "quanto agli effetti sui singoli imputati, rientra nei compiti del giudice comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica". Nel caso di specie, avendo le parti concordato la misura della pena base di genere detentivo, in anni SEI di reclusione ed in Euro 27.000 di multa, per quella di genere pecuniario, l'effetto ripristinatorio della originaria disciplina in punto al trattamento sanzionatorio,trattandosi di delitti aventi ad oggetto la cocaina, provocherebbe effetti in malam partem, quanto alla pena della reclusione. Neppure potrebbe formularsi un giudizio di incongruità della pena di genere pecuniario, fissata pattiziamente in misura superiore (ancorché di poco) al minimo edittale previsto dalla normativa vigente all'epoca del fatto ed a quello originariamente stabilito e ripristinato dalla pronunzia della Corte costituzionale (rispettivamente pari ad Euro 26.000 ed Euro 25.822), tanto trovando tuttavia ragionevole giustificazione nella valutazione del condotta integrante il reato più grave agli effetti dell'art. 81 cpv. cod. pen. (capo M) di detenzione a fini di spaccio di trenta ovuli di cocaina. Il ricorso proposto da UR OH HI va giudicato in primo luogo inammissibile per tardività. Invero:pronunziata dal GIP del Tribunale di Padova sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con motivazione contestuale;
all'udienza del 29
novembre 2013 (alla quale aveva presenziato l'imputato in stato di detenzione), come emerge dal relativo verbale (cui non risulta allegato il dispositivo della sentenza in originale in quanto non pronunziato) e come attestato in epigrafe del ricorso proposto,avverso la stessa sentenza, dall'altro imputato JO MA, il ricorso per cassazione veniva depositato in data 10 gennaio 2014 (come accertato in atti) e quindi ben oltre il termine di giorni QUINDICI previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) e decorrente, à sensi del comma 2 lett. b) dello stesso articolo, dalla stessa data di pronunzia della sentenza "per tutte le parti che sono state o debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura della sentenza".
In subordine, deve osservarsi che siffatta causa di inammissibilità originaria del ricorso preclude tuttavia, in questa sede, di sottoporre a riesame d'ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2, l'eventuale, sopravvenuta illegalità della pena - ottica dello statuto del jus superveniens, più favorevole al reo - oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, anteriormente alla pronunzia della sentenza n. 32 del 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 5 marzo 2014 e quindi con effetti ex art. 136 Cost., a far tempo dal giorno successivo) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt.
4-bis e 4-vicies, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 46, art. 1, comma 1, di cui testè si è riferito.
Rileverebbe in particolare in questa sede l'effetto "ripristinatorio" dell'art. 73, comma 5 del citato T.U. che, nel testo originario concernente le droghe c.d. pesanti, fissava la pena da uno e sei anni di reclusione e tra 2582 e 25822 Euro di multa, avendo trovato applicazione, nel caso concreto, tale attenuante speciale, dichiarata prevalente sulla recidiva contestata all'imputato ex art. 99 c.p., comma 4. Come resta del pari preclusa una siffatta verifica che abbia, quali termini di comparazione, agli effetti del disposto dell'art. 2 c.p., comma 4, le disposizioni previgenti ed il novum normativo introdotto dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2 convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2014, n. 10, che ha ridisegnato, come fattispecie autonoma di reato, l'attenuante ad effetto speciale del fatto di "lieve entità" di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con previsione della pena da uno a sei anni di reclusione e da Euro 3.000 a 26.000 di multa.
Osserva invero il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito, con la sentenza n. 15 del 30 giugno 1999 ric. Piepoli, con affermazione di principio costantemente ribadita in seguito da altre pronunzie (S.U. n. 32 del 2000; n. 33542 del 2001; n. 23428 del 2005) ai fini di statuire l'esclusione della prevalenza di eventuali cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., che ha natura di causa di inammissibilità originaria ex art. 591 c.p.p. l'impugnazione proposta fuori termine (al pari delle altre ipotesi contemplate al comma 1, lett. c dello stesso articolo), trattandosi "di un caso in cui fa difetto un presupposto essenziale, legislativamente previsto, per la stessa configurabilità di un atto di impugnazione" e quindi di atto "inidoneo ad introdurre il giudizio di impugnazione" ed alla "instaurazione di un valido rapporto processuale". Le Sezioni Unite hanno altresì significativamente sottolineato che "nelle predette ipotesi, pertanto, si è in presenza di un simulacro di gravame che il provvedimento giudiziale di inammissibilità, per la sua natura dichiarativa, rimuove dalla realtà giuridica fin dal momento della sua origine". La declaratoria di inammissibilità si risolve quindi nella constatazione che "si è ormai formato un giudicato" in senso sostanziale fin dall'insorgenza della causa stessa di inammissibilità, concretizzatosi alla scadenza dei termini per proporre l'impugnazione. La pronunzia è quindi finalizzata "ad impedire l'inutile prosecuzione di una attività comunque destinata a sfociare, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 4, anche "a posteriori", in un accertamento negativo di pendenza del processo". Nè può fondatamente dubitarsi che tale insegnamento sia a fortiori da estendere nel caso in cui l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione si ponga quale causa preclusiva di un'eventuale rimodulazione del trattamento sanzionatorio, alla luce dello jus superveniens ovvero della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norme di legge precedentemente in vigore. Giova pertanto conclusivamente rilevare che, in ogni caso, la valutazione comparativa delle suddette disposizioni di legge succedutesi nel tempo - dalla data del commesso reato ad oggi - imposta dal chiaro disposto dell'art. 2 c.p., comma 4 agli effetti della individuazione di quella più favorevole al reo induce a non giudicare incongruo od illegittimo a tale stregua, il trattamento sanzionatorio pattiziamente applicato nel caso di specie. Ed invero (esclusa ogni eventuale concreta prospettabilità del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei di cui all'art. 157 c.p., comma 2 e art. 161 c.p., nel testo vigente, applicabile al reato autonomo, risalendo i fatti al marzo 2012) non può non giudicarsi immune da profili di illegalità o di incongruità (alla luce del novum normativo) la pena base di UN anno, mesi SEI di reclusione ed Euro 4.500,00 di multa, determinata in esito al giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata, della speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, tenuto conto della preponderante e prevalente detenzione di quantitativi di eroina e di cocaina, rispetto a quelli di hashish, giusta la contestazione, trattandosi, anche alla stregua degli attuali parametri normativi, di misura della pena di poco superiore ai minimi edittali di UN anno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa,da ritenersi quindi frutto di una determinazione discrezionale del tutto plausibile a fronte della tipologia delle sostanze stupefacenti detenute e poi cedute al terzi. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibili alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti stessi:
cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00, ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2014