Sentenza 12 luglio 1999
Massime • 1
La notifica dell'atto di impugnazione presso il procuratore "extra Districtum" non dà luogo a inesistenza giuridica della notificazione - la quale si configura soltanto quando manchi del tutto un collegamento tra luogo e persona presso cui avviene la notifica e destinatario della medesima - bensì a un'ipotesi di nullità; pertanto la costituzione del destinatario dell'atto sana il vizio con efficacia "ex tunc".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/1999, n. 7334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7334 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SAIMA AVANDERO SpA già S.A.I.M.A. SpA risultante dalla incorporazione della AVANDERO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso l'avvocato CAROLINA VALENSISE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIO AMBROSINO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONCERIA CAMPANIA di G. UA & F.LL Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ITALO ABBATE, GUSTAVO DE DOMINICIS, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
BANK OF ATHENS SA già TRADER'S CREDIT BANK;
- intimata -
avverso la sentenza n. 276/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 28/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/99 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato Valensise, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, rigetto del primo e secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 21-6/6-8-94, il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda proposta, con citazione notificata il 2 - 3 - 91, dalla CE CA di G. AC e F.lli s.n.c. nei confronti della MA s.p.a. e della Trader's Credit NK di Atene, condannava dette convenute in solido, previa reiezione delle eccezioni, dalle stesse proposte, di nullità della citazione, di difetto della procura ad litem, di incompetenza territoriale e di prescrizione ex art.2951 c.c., al pagamento in favore della società istante di L.26.161.850, oltre interessi e rivalutazione, per inesatto adempimento degli obblighi di trasporto ed, in particolare, della consegna a destinatario estero di una partita di pellame, avvenuta senza il rilascio della pattuita garanzia bancaria. A seguito delle autonome impugnazioni proposte dalla MA e dalla NK of TH (nuova "presunta" denominazione della Trader's Credit NK), la Corte di Appello di Napoli, costituitasi la CE CA, con la pronuncia in esame, ha dichiarato inammissibile sia il gravame della MA, in quanto non notificato, ai sensi dell'art.330, primo comma, c.p.c., al procuratore costituito dell'appellata, sia il gravame della NK of TH, per carenza di prova della propria legittimazione a proporre appello avverso una sentenza resa nei confronti della Trader's Credit NK;
in particolare, con riferimento all'appello proposto dalla MA, la Corte di merito ha affermato : "la notifica dell'atto di appello, che non abbia potuto sortire esito alcuno presso il domicilio originario fissato dal procuratore extra districtum e venuto meno per trasferimento, va effettuata presso la cancelleria a quo ex art.82 R.D. n.37/34, come nel caso di mancata elezione di domicilio originario. Sulla scorta di tali principi, è giocoforza ritenere, conseguentemente all'accertata inesistenza giuridica della notificazione dell'atto di appello, l'inammissibilità del gravame proposto dalla MA in quanto la costituzione della società appellata ha sanato il rilevato vizio- della notificazione soltanto con effetto ex nunc, cioè dal momento della costituzione, quando ormai il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza era ampiamente scaduto.". Ricorre per cassazione, a mezzo la proposizione di tre motivi, la MA DE s.p.a. ( nuova denominazione della MA); resiste con controricorso la CE CA. Entrambe le partì hanno, altresì, depositato memoria per l'odierna udienza. Motivi della decisione
Con il primo motivo si sostiene la "nullità dell'intero procedimento per violazione del vincolo territoriale, in relazione all'art.82, terzo comma, c.p.c., art.5 R.D.n.1578/33, art.125, secondo comma, c.p.c.", essendo stato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sottoscritto da difensore, previo conferimento di procura solo successivamente alla notifica di detto atto, iscritto all'albo degli avvocati istituito presso il Tribunale di Salerno, e quindi extra districtum rispetto all'adito Tribunale di Avellino. Con il secondo motivo, sotto altro profilo, si sostiene la "nullità del procedimento di primo grado per violazione del vincolo territoriale in relazione all'art.82,terzo comma, c.p.c. ed art.5 R.D.n.1578/33, nonché dell'art.189 c.p.c.", per avere D G.I. presso il Tribunale di Avellino erroneamente revocato, all'udienza di precisazione delle conclusioni, presente la sola parte convenuta, la propria ordinanza di rimessione della causa al Collegio, previa "riapertura" del relativo verbale, a seguito del sopravvenire dell'altra parte, e con rinvio nuovamente per "precisazione delle conclusioni".
Con il terzo motivo, infine, si afferma la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.330, primo comma, 160 e 156, terzo comma, c.p.c.", dovendosi ritenere (alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità) nulla e non inesistente la notifica dell'atto di impugnazione a difensore non abilitato nel distretto, con conseguente efficacia sanante ex tunc, e non ex nunc come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, della costituzione in giudizio del destinatario dell'atto. Deve osservarsi che mentre fondata è la suddetta terza censura, non meritevoli di accoglimento sono, invece, le doglianze di cui ai primi due motivi.
Ed, infatti, la Corte di Napoli ha fatto discendere, dall'indiscussa circostanza della notifica dell'atto di impugnazione, in modo non conforme al primo comma dell'art.330 c.p.c., da parte della MA presso l'avv. De Dominicis, erroneamente indicato quale "procuratore domiciliatario", dapprima in Napoli (alla via De Petris n. 114, indirizzo dell'altro difensore-procuratore, avv. Borriello presso cui soltanto la MA, nell'atto di citazione di primo grado, aveva eletto domicilio) ed, in seguito (perché ovviamente risultato "sloggiato"), in Salerno (e quindi a procuratore extra districtum), la conseguenza dell'inammissibilità dell'appello, ritenendo, non correttamente, detta notifica inesistente e l'efficacia sanante della costituzione dell'appellata operativa soltanto ex nunc (vale a dire dalla data dell'udienza della stessa costituzione in giudizio), con decorso del termine di trenta giorni di cui agli artt.325 e 326 c.p.c.. Ha, quindi, la Corte di merito omesso di ritenere, come, tra l'altro, sostenuto da recente e consolidato indirizzo giurisprudenziale sul punto (Cass.n. 5068/95; Cass.n. 11086/94), non solo che l'inesistenza giuridica della notificazione può configurarsi nelle sole ipotesi in cui manchi del tutto o non sia riscontrabile alcun "collegamento" tra luogo e persona presso cui avviene la notifica e la controparte destinataria, ma anche che il vizio procedurale riscontrabile nel caso di specie, da qualificarsi nullità e non inesistenza, risulta sanato con efficacia ex tunc dalla costituzione del destinatario dell'atto. Ciò in quanto sia l'intento della CE CA di, comunque, attribuire al difensore in questione un potere rappresentativo, sia l'avvenuta effettuazione, per quanto irregolare, di detta notifica presso detto difensore configurano un indiscutibile riferimento della notifica in esame all'"altra parte" del giudizio.
Quanto, poi, ai primi due motivi del ricorso, gli stessi, come già affermato, risultano privi di fondamento. La prima censura è inaccoglibile sotto un duplice profilo: la procura ad litem fu, infatti, attribuita dalla società istante, nel giudizio di primo grado, non solo all'avv. De Dominicis ma anche "disgiuntamente" all'avv. Borriello, effettivo domiciliatario e legittimo titolare dello ius postulandi nel distretto di Napoli, ed il relativo atto di citazione risulta sottoscritto da entrambi i suddetti difensori. Ancora, con riferimento al secondo motivo, deve osservarsi che esso è inammissibile ai sensi dell'art.157, secondo comma, c.p.c.: la nullità del provvedimento di revoca da parte del G.I. di Avellino della propria ordinanza di rimessione della causa al Collegio è stata eccepita solo e per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e secondo motivo del ricorso ed accoglie il terzo. Cassa, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 1999