Sentenza 10 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di porto illegale di arma da sparo, deve ritenersi aperto al pubblico non solo il luogo accessibile e frequentabile da un numero indefinito di persone, ma anche quello nel quale possano accedere una o più categorie di persone che abbiano determinati requisiti, purché non predeterminabili, specie quando chi esercita sul luogo un potere di fatto o di diritto non può far ricorso al "jus excludendi" per giustificati motivi. (Fattispecie relativa a porto illegale di fucile da caccia in fondo solo in parte recintato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2000, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 10/02/2000
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. LOSANA CAMILLO " N. 247
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 45736/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) US RE n. il 12.02.1950
avverso sentenza del 22.09.1999 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. DELEHAYE ENRICO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GIUSEPPE FEBBRARO che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo.
Con sentenza del 22-9-1999 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna, irrogata dal Tribunale di Nola a RU LV per avere portato illegalmente un fucile da caccia, disattendendo la tesi difensiva dell'esclusione del reato per la natura di pertinenza del terreno, in cui l'imputato era stato sorpreso, poiché esso era solo parzialmente recintato e consentiva, quindi, l'accesso ad un generalità di persone.
Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo che i giudici di merito avrebbero valutato erroneamente le risultanze processuali, ritenendo luogo aperto al pubblico un appezzamento di terreno chiuso e di proprietà dello stesso ricorrente.
Motivi della decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibili.
È stata infatti contestata la qualifica di luogo aperto al pubblico, che i giudici di merito avrebbero attribuito al terreno di proprietà del ricorrente, pur regolarmente recintato: tali rilievi vertono però esclusivamente su elementi di fatto, proponendo una semplice rilettura delle risultanze processuali, sicché devono essere disattesi.
Va peraltro rilevato che soprattutto nella sentenza di primo grado è stata effettuata una completissima descrizione dei luoghi, base alle foto acquisite, evidenziando come esse mostrino "una località campestre attraversata da un viale, chiuso all'estremità da una catena e privo di recinzione sui lati, vale a dire, un viale, accessibile da chiunque, mediante semplice scavalcamento della catena, e dal quale è possibile inoltrarsi nelle campagne laterali, non isolate, rispetto ad esso, da alcuna recinzione." In base a tale accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità correttamente si è quindi ritenuto che tale fondo rustico privato, essendo solo parzialmente recintato, fosse pur sempre aperto al pubblico perché comunque accessibile ai cacciatori ed a tutti coloro che, per recarsi ai terreni vicini o per qualsiasi altro motivo, volessero transitarvi.
Conforme appare la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di porto illegale di arma da sparo, deve ritenersi aperto al pubblico non solo il luogo accessibile e frequentabile da un numero indefinito di persone ma anche quello nel quale possano accedere una o più categorie di persone che abbiano determinati requisiti, purché non predeterminabili, specie quando chi esercita sul luogo un potere di fatto o di diritto non può far ricorso allo "ius excludendi" per giustificati motivi." (Sez. I, 2-9- 1995 n. 6880, P.M. in proc. Pittelli, RV: 201.709). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2000