Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2001, n. 5566
CASS
Sentenza 13 aprile 2001

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Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge Professionale forense 13 giugno 1942 n. 1794, deve considerarsi prestazione giudiziale e rientra fra quelle svolte dal difensore anche l'attività posta in essere per la transazione che ponga termine alla lite, ancorché la relativa stipulazione non abbia luogo sotto la forma di conciliazione davanti al giudice ma di negozio extraprocessuale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2001, n. 5566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5566
Data del deposito : 13 aprile 2001

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