Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge Professionale forense 13 giugno 1942 n. 1794, deve considerarsi prestazione giudiziale e rientra fra quelle svolte dal difensore anche l'attività posta in essere per la transazione che ponga termine alla lite, ancorché la relativa stipulazione non abbia luogo sotto la forma di conciliazione davanti al giudice ma di negozio extraprocessuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2001, n. 5566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5566 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB DA ER, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Civitella Paganico n. 12, presso l'avv. Maurilio Piacenti, che la difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
EM AR NN, elettivamente domiciliata in Roma, via Tigrè n. 37, presso l'avv. Francesco Caffarelli, che la difende insieme con l'avv. Lorenzo Bucchi di Ravenna, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, del 5 gennaio 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 febbraio 2001 dal Consigliere Dott. Carlo Cioffi;
udito gli avv.ti Maurilio Piacenti e Lorenzo Bucchi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. DA ER Fabj, espletato il mandato conferitole da AR NN NI, che l'aveva incaricata di promuovere il giudizio di separazione da suo marito, e di rappresentarla e difenderla in tale giudizio, che era stato poi bonariamente composto, avendo i coniugi raggiunto (anche in virtù dei suoi buoni uffici) un accordo per la separazione consensuale, chiese al Pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, ed ottenne, decreto ingiuntivo di condanna della sua cliente al pagamento del compenso a lei spettante, pari a lire 13.032.096, giusta parcella liquidata dal competente Consiglio. AR NN NI propose opposizione, con cui sostenne di aver versato un anticipo di poco più di un milione, offrì di pagare le competenze e le spese vive nella misura specificata, e chiese una congrua riduzione degli onorari.
Soppresso l'ufficio del Pretore, il Tribunale di Ravenna ha deciso la controversia con l'ordinanza indicata in epigrafe, pronunziata ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942. Con tale provvedimento il Tribunale ha, tra l'altro, determinato l'onorario spettante all'avv. DA ER Fabj in sole lire 4.260.000, riducendo in particolare le somme da lei richieste per lo studio della controversia, per la redazione del ricorso introduttivo, e per l'opera prestata per la conciliazione, in considerazione dell'importanza e del numero delle questioni trattate. L'avv. DA ER Fabj ha chiesto la cassazione di tale ordinanza per quattro motivi.
AR NN NI ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso l'avv. DA ER Fabj afferma che con la transazione stipulata da AR NN NI e da suo marito, in virtù della quale la loro separazione non è più stata giudiziale, ma consensuale, quest'ultimo si è (tra l'altro) obbligato a rimborsare alla prima il compenso da lei dovuto al suo difensore;
e sostiene che dunque la sua cliente, pur essendo legittimata a proporre opposizione, perché destinataria del decreto ingiuntivo opposto, non ha interesse a contrastare la sua pretesa, ed avrebbe dovuto chiamare in questo giudizio suo marito, essendo in realtà priva di legittimazione alla causa.
La ricorrente denunzia pertanto violazione e falsa applicazione degli art. 81, 100 e 134 cod. proc. civ., e vizi di motivazione. La censura è inammissibile.
La tesi su cui si fonda non risulta, dal provvedimento impugnato e dal ricorso, essere stata prospettata nel giudizio di merito;
e per valutarne la fondatezza sono necessari valutazioni ed apprezzamenti dei fatti di causa, segnatamente è necessario interpretare la clausola contrattuale alla quale la ricorrente ha fatto riferimento, per individuarne il senso e la rilevanza ai fini di causa;
valutazioni ed apprezzamenti che non sono consentiti a questa Corte. Con il secondo motivo del suo ricorso l'avv. DA ER Fabj afferma l'inadeguatezza e l'insufficienza delle ragioni esposte dal Tribunale nell'ordinanza impugnata per ridurre il compenso, da lei richiesto, e per disattendere il parere espresso al riguardo dal Consiglio dell'Ordine Professionale;
inadeguatezza ed insufficienza che sostiene essere tali da configurare una carenza assoluta di motivazione, e dunque una violazione di legge (art. 134 cod. proc. civ.) denunziabile ai sensi dell'art. 111 comma 2^ Cost..
La censura è infondata.
Il Tribunale di Ravenna ha così dato conto della decisione censurata: "... ritenuto ... che l'importanza ed il numero delle questioni trattate non siano tali da giustificare la liquidazione nella misura richiesta degli onorari dovuti ....".
La Corte ritiene che il Tribunale, sia pure in modo stringato, abbia adeguatamente esposto nell'ordinanza impugnata la ragione del suo decidere, e che non sia dunque configurabile la violazione di legge denunziata dalla ricorrente.
La motivazione delle ordinanze come quella di specie deve essere infatti non solo "concisa" (come prescrive l'art. 132 comma 2^ cod. proc. civ. per le sentenze), ma addirittura "succinta" (art. 134 cod. proc. civ.); ed inoltre il giudice del merito ha ampia discrezionalità nel determinare il compenso spettante all'avvocato, nel rispetto dei limiti massimi e minimi di tariffa (sempre affermata da questa Corte e da ultimo ribadita con la sentenza di questa sezione, 19 luglio 1999, n. 7694).
Con il terzo motivo del suo ricorso l'avv. DA ER Fabj, pur riconoscendo che Tribunale ha applicato, accedendo ad una sua richiesta, la tariffa relativa alle cause di valore indeterminabile, ha, senza indicarne la ragione, escluso che sia applicabile nella specie la tariffa prevista per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza, con conseguente raddoppio degli onorari. La censura è inammissibile, perché non risulta, dall'ordinanza impugnata e dal ricorso, che la ricorrente abbia mai chiesto al giudice del merito di considerare la controversia in cui ha patrocinato la resistente come di particolare importanza. D'altro canto il Tribunale, nell'affermare che "l'importanza e il numero delle questioni trattate" sono state tali da giustificare una riduzione delle pretese della ricorrente, ha implicitamente ma non equivocamente escluso che la controversia sia stata di particolare importanza.
Con il quarto motivo del suo ricorso l'avv. DA ER Fabj censura la sentenza impugnata per aver affermato che l'attività da lei svolta per far sì che la sua cliente e suo marito stipulassero la transazione in virtù della quale sono addivenuti alla separazione consensuale (segnatamente quella consistita nella predisposizione del testo, di tale transazione), rientri nell'opera prestata per la conciliazione, e come tale va retribuita.
La ricorrente sostiene che "l'ottimale regolamento immobiliare fatto conseguire alla propria rappresentata" con tale transazione determina un mutamento di natura dell'attività da lei svolta per favorirla, e che essa va dunque considerata come attività stragiudiziale, e come tale compensata.
La censura è infondata.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge professionale forense 13 giugno 1942 n. 1794, sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgano al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad esse complementari.
Rientra pertanto fra le prestazioni giudiziali l'attività svolta dal difensore di una parte in giudizio, per la conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorché la transazione stessa abbia luogo non sotto forma di conciliazione davanti al giudice, ma mediante negozio extra processuale, quale che sia la sua rilevanza economica (vedi, tra le tante, le sentenze di questa Corte, sez. II, 3 luglio 1991 n. 7275, e 18 marzo 1999 n. 2471). Con il quinto motivo del suo ricorso l'avv. DA ER Fabj censura l'ordinanza impugnata per aver compensato tra le parti le spese di lite senza neppure accennare alle ragioni di tale decisione. La censura è inammissibile.
Questa Corte ha sempre affermato che in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, e che il giudice di merito può compensarle senza indicarne i motivi (vedi in particolare le sentenze della sez. I, 11 novembre 1996 n. 9840, e della sez. II, 12 marzo 1999 n. 2216). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna l'avv. DA ER Fabj a rifondere a AR NN NI le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 227.000=, oltre lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001