Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
La competenza a provvedere sugli incidenti di esecuzione relativi alle questioni che attengono all'esecuzione del sequestro spetta, dopo la conclusione della fase delle indagini preliminari, al giudice che procede al giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2010, n. 40571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40571 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 2492
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 22345/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB. NAPOLI - CONFLITTO;
1) TRIB. NAPOLI - CONFLITTO;
2) IMPREGILO S.P.A.;
3) FIBE S.P.A.;
4) FIBE CAMPANIA S.P.A.;
5) FISIA ITALIMPIANTI S.P.A.;
avverso il provvedimento n. 186/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 05/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO. Uditi:
- il Pubblico Ministero, in persona del dott. Mazzotta Gabriele, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'affermazione della competenza del Tribunale ordinario di Napoli in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari;
- il difensori delle società interessate, avvocati Alfonso Stile, Tizzoni Gianluigi e Paolo Siniscalchi, i quali hanno concluso per l'affermazione della competenza del Tribunale ordinario di Napoli, quale giudice procedente al dibattimento.
RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 22 febbraio 2010 e depositata in pari data, il Tribunale ordinario di Napoli, quale giudice procedente al giudizio, sentiti il Pubblico Ministero e gli interessati in camera di consiglio, ha declinato - a favore del giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale - la competenza a provvedere sull'incidente di esecuzione proposto, con ricorso dell'8 febbraio 2009 dalla società Impregilo s.p.a., in persona del legale rappresentante, avverso l'ordinanza emessa il 1 febbraio 2010, dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti di applicazione delle misure cautelari reali, su rinvio della Cassazione, di conferma, limitatamente ad alcuni importi per la complessiva somma di Euro 226.259.904,40 del sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari (per la maggior somma di Euro 750.000.000,00), con provvedimento del 26 giugno 2007, nei confronti della succitata società e di altre ancora. Dopo aver ricapitolato la complessa e annosa vicenda dell'incidente cautelare, caratterizzato dal reiterato annullamento delle precedenti ordinanze del giudice del riesame (peraltro di opposto contenuto, essendo la prima di piena conferma e la seconda di totale annullamento del decreto di sequestro) e dai conseguenti rinvii e dopo aver premesso che la società instante postulava, in via principale, la dichiarazione a) della non esecutività della ordinanza del giudice del riesame, in pendenza del termine per la proposizione del ricorso in cassazione;
b) della ineseguibilità della misura per la omessa indicazione dei beni da staggire e la indeterminatezza dell'oggetto; c) della illegittimità della promozione della esecuzione a opera del Pubblico Ministero;
in via gradata, la sospensione della esecuzione per ragioni di opportunità nelle more della decisione sul ricorso;
e, in estremo subordine, la esecuzione del sequestro in ragione della somma di Euro 150.738.147,13 sul credito di pari importo vantato dalla società nei confronti della pubblica amministrazione (Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile), il Collegio ha motivato: in pendenza del ricorso per cassazione presentato avverso la (seconda) ordinanza del tribunale del riesame, in funzione di giudice del rinvio, "risulta parzialmente vivente" l'originario decreto di sequestro preventivo, 26 giugno 2007, nella parte confermata dal collegio del riesame;
avverso i provvedimenti "che dettano modalità attuative dei sequestri" l'incidente di esecuzione costituisce l'unico rimedio esperibile;
la disposizione dell'art. 665 c.p.p., comma 1, secondo la quale "competente a conoscere l'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato", riveste carattere generale a trova applicazione anche in relazione ai provvedimenti che, pur carenti della forza del giudicato, incidono, tuttavia, su "posizioni giuridiche tutelate"; la competenza a provvedere sul proposto incidente spetta, pertanto, nella specie al giudice per le indagini preliminari che ha disposto il sequestro preventivo, in quanto "la fase genetica della misura" involge "necessariamente" la competenza "riguardo il momento della esecuzione del provvedimento originario"; mentre la previsione di competenza del giudice procedente, stabilita dall'art. 321 c.p.p., comma 3, concerne esclusivamente le "vicende successive al consolidarsi del provvedimento cautelare" in relazione alla sopravvenienza di circostanze che comportino la cessazione o la attenuazione delle esigenze cautelari e i conseguenti, rispettivi provvedimenti di revoca o di modificazione del sequestro.
2. - Resiste alla declinatoria il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Napoli, mediante ordinanza deliberata il 5 maggio 2010 e depositata il 7 maggio 2010, colla quale solleva conflitto negativo improprio nei confronti del giudice procedente, postulando la competenza del medesimo e, in dichiarato subordine, quella del giudice del riesame.
In esito alla narrativa di rito, il giudice per le indagini preliminari deduce: a norma dell'art. 279 c.p.p. l'ambito della competenza del giudice per le indagini preliminari è circoscritto alla relativa fase, ormai esaurita;
la intervenuta trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice del dibattimento, in esito alla pronuncia del decreto che ha disposto il giudizio, ha "inesorabilmente" comportato "la perenzione del potere cautelare del giudice della udienza preliminare" e il definitivo radicamento della competenza "per tutte le questioni concernenti le misure cautelari, personali o reali" in capo al giudice del dibattimento;
ne' giova il riferimento all'art. 665 c.p.p. che semmai suffragherebbe l'affermazione della competenza del giudice del riesame (da dichiararsi in via subordinata), dal momento che "la pendenza del procedimento cautelare" certamente non implica la "reviviscenza dell'originario decreto di sequestro preventivo, trattandosi di un decreto annullato dalla Corte di cassazione".
3. - Il conflitto negativo improprio di competenza è ammissibile in rito - il giudice per le indagini preliminari e quello procedente al giudizio ricusano contemporaneamente di provvedere sull'incidente di esecuzione proposto - e deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del collegio.
Non è esatto il rilievo del giudice per le indagini preliminari che il decreto di sequestro preventivo del 26 giugno 2007 sia mai stato annullato da questa Corte.
Colla prima sentenza, deliberata a Sezioni Unite il 2 luglio 2008, questa Corte ha annullato l'ordinanza del giudice del riesame 24 luglio 2007, che aveva confermato il sequestro, e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale.
Colla seconda sentenza, deliberata il 15 maggio 2009, questa Corte ha annullato parzialmente l'ordinanza del giudice del riesame, in sede di rinvio, 7 agosto 2008, la quale aveva totalmente annullato il decreto di sequestro;
ha rigettato nel resto il ricorso del Pubblico Ministero avverso la pronuncia di annullamento del giudice di merito;
e ha, ancora una volta disposto il rinvio, in ordine ai capi residui del decreto del 26 giugno 2007. Epperò il provvedimento, in partibus de quibus, è da considerasi allo stato, pur in pendenza del procedimento incidentale, tuttora giuridicamente valido ed efficace, in esito alla conferma del giudice del rinvio.
Costituisce, dunque, oggetto dell'incidente, relativo al conflitto in esame, esattamente il decreto di sequestro del 27 giugno 2007, limitatamente ai capi confermati dal giudice del riesame, in sede di rinvio, con l'ordinanza del 1 febbraio 2010. Tanto premesso deve, poi, ribadirsi il principio di diritto secondo il quale in relazione alle questioni che attengono alla esecuzione di un sequestro è esperibile il rimedio dell'incidente di esecuzione (v. Cass., Cass., Sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 30100, New Logon Ltd., massima n. 244817, e i precedenti richiamati dalla sentenza). E la relativa competenza è disciplinata dall'art. 665 c.p.p. che costituisce norma di carattere generale e trova applicazione anche nella fattispecie.
Ma il richiamo della succitata disposizione non implica la conclusione della competenza del giudice per le indagini preliminari. AH'infuori del caso - nella specie non ricorrente - che la formazione del giudicato abbia cristallizzato irreversibilmente la competenza del giudice autore del provvedimento (oggetto di incidente), la norma deve essere interpretata in correlazione colla evoluzione del processo in fasi e gradi e con la scansione delle relative competenze funzionali. Il "giudice dell'incidentè si identifica, pertanto, nel giudice procedente. La generale competenza di questi stabilita dall'ordinamento processuale, in ordine alla misure cautelari, in virtù del principio ordinamentale della piena identificazione del giudice del merito col giudice della cautela (art. 91 disp. att. c.p.p.), contraddice, infatti, la possibilità della supposta -
ultrattiva e concorrente - competenza del giudice per le indagini preliminari, dopo l'esaurimento della fase relativa in ordine agli incidenti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, ormai attratte nella sfera della piena cognizione del giudice procedente, della fase o del grado.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2010