Sentenza 10 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6514 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
0165 14 /0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOJ LA CORTE SUPREMA SS ZIONE Oggetto Locazione. Prelazione SEZIONE TERZA CIVILE Promessa di vendita. Esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANO Presidente R.G.N. 21337/98 Dott. Angelo Dott. Italo PURCARO Consigliere 14576 Cron.TRIF Dott. Francesco ONE Consigliere 2270 Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 17/01/01 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. S24 u sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 VIN 11.050r VENTI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE USSANI D'ESCOBAR, che la difende, giusta delega in atti;
W CANCELLERIA ricorrente
contro
F.A.T.A. FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI SPA, in persona del suo legale rappresentante Dott. Giancarlo Buscarini, elettivamente domiciliata in ROMA VLE B BUOZZI 321 presso 10 studio dell'avvocato CARLO 2001 MARTUCCELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
73 - controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richieste copia esecutiva nonchè contro dal Sig. MARTUCCELLI per dirilti L. 24.000 +6 TO ANDREA;
12 6.2001 il intimata IL CANCELLIERECANCE avverso la sentenza n. 2079/98 della Corte d'Appello di LIRE 5000 ROMA, emessa il 04/06/98 e depositata il 16/06/98 (R.G. CANCELLERIA 4296/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica AT640713 udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AT640714 Battista PETTI;
AT640715 udito l'Avvocato Carlo MARTUCCELLI;
AT640707 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per € 0,52 L.1000 CANCELLERIA l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AY101662 Con citazione dell'aprile 1991 la signora RI LAY101663 TI conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, la socie- LAY101664 tà FA quale promittente la vendita di un appartamento LAY101665 sito in Roma e per il quale aveva versato caparra e chiedeva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la emissione di una sentenza producente gli effetti del contratto non concluso. Rilevava che al tempo della stipula del preliminare la conduttrice IN CH non aveva esercitato la pre- lazione di cui disponeva e che pertanto era illegittimo 2 il rifiuto della FA di procedere al rogito definitivo di compravendita. Si costituiva la FA, contestando il fondamento della domanda e chiedeva la chiamata in causa della CH, con la quale aveva nel frattempo stipulato la vendita dell'immobile, poi ritrasferito al nipote An- drea ON. La CH si costituiva ed aderiva alle difese del- la FA. Istruita la lite il Tribunale di Roma con sentenza del 12 settembre 1995 rigettava la domanda della TI, dichiarava l'inefficacia del preliminare tra la detta TI e la FA, e riconosceva che la CH aveva di- ritto ad acquistare l'immobile. La decisione era appellata dalla TI;
resistevano le controparti. Con sentenza del 18 giugno 1998 la Corte di appello di Roma così decideva: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado (v. amplius in dispositivo). In particolare la Corte, attraverso il riesame del- la documentazione prodotta accertava: che il diritto di prelazione era originariamente in capo alla CH e non a tale LL NZ, che nessuno aveva chia- mato in lite;
3 aveva tempestivamente esercitato il che la CH proprio diritto di prelazione, dovendosi ritenere non valida e comunque revocata, la "rinuncia" da costei fatta il 14 marzo 1991 (e cioè prima della stipula del preliminare tra la TI e la FA); che pertanto il preliminare tra la TI e la FA doveva ritenersi invalido e non produttivo degli effet- ti di cui all'art. 2932 c.c. Contro la decisione ricorre TI RI deducendo quattro motivi di censura;
resiste la FA con
contro
- ricorso;
non ha svolto difese ON AN. La TI ha prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE in Am Il ricorso non merita accoglimentojai motivi dedot- ti, che per la intrinseca connessione meritano esame congiunto. Con il primo motivo si deduce la insussistenza del diritto di prelazione in capo alla CH e si assume che il vero titolare del rapporto era ormai tale Petti- nelli NZ. Inoltre si assume che la rinuncia scrit- ta dalla CH in data 14 marzo 1991 era stata deposi- tata in giudizio (ud. 12 maggio 1992) senza dar luogo a contestazioni, e che la successiva revoca della rinun- cia non poteva avvenire. Si contesta poi la valutazione della Corte circa 4 今 1'invalidità di tale rinuncia, in quanto ottenuta cap- ziosamente da un soggetto anziano e suggestionabile. Con il secondo motivo si deduce ancora l'inesistenza del diritto di prelazione della CH e dunque i buoni diritti della TI quale promessa ac- quirente, assumendosi (apoditticamente, e senza dar prova della ricezione dell'atto) che la FA avrebbe comunicato alla CH il 6 dicembre 1990 una regolare e completa proposta ad alienare;
sicché da tale data decorrevano per la CH i 60 giorni per esercitare il diritto di prelazione ai sensi della legge 1985 n. 118; la CH avrebbe dovuto dunque esercitare tale diritto entro il 4 febbraio 1991, mentre vi rinuncia solo il 14 marzo, quando è già decaduta dai termini. Con il terzo motivo si deduce ancora che la CH non disponeva più del diritto di prelazione perché ave- va ceduto la locazione ad un terzo (LL); con il quarto motivo si assume che era detto terzo il vero legittimato a far valere la prelazione. Sussiste, come ha evidenziato la parte resistente e lo stesso Procuratore Generale, un preliminare profilo di inammissibilità, in quanto la parte ricorrente arti- cola tutta una serie rappresentativa dello svolgimento di fatti per dimostrare la inesistenza del diritto di prelazione in capo alla CH e quindi il suo buon di- 5 ritto a concludere il contratto promesso con il preli- minare. Manca qualsiasi riferimento alle norme sostanziali violate, fatta eccezione per la richiamata legge 1985 n. 118. Per mera completezza argomentativa si Osserva che tutte le censure sono, in relazione ai motivi dedotti, che si risolvono in un error iuris ed in una errata va- § A lutazione delle prove, infondati. Quanto al primo motivo difetta di decisività: in- fatti la Corte ha motivato sulla invalidità della ri- nuncia in quanto ottenuta, con l'inganno ed in soggetto suggestionabile, dalla TI;
ma ha altresì motivato sulla idoneità della lettera del 6 dicembre 1990 a va- lere quale generica dichiarazione di intenti. Sulla base di tali due valutazioni su punti decisi- vi la Corte considera la esistenza del diritto di pre- lazione in capo alla CH, che ha conservato la tito- larità del rapporto locatizio, anche se ospitava il LL ed era a sua volta ospite di una casa di cu- ra. Il mutamento del rapporto doveva emergere da un ac- cordo con la locatrice FA, la quale invece ha sempre considerato conduttrice la CH. Quanto al secondo motivo parimenti difetta di deci- 6 4 sività: una volta dimostrato con la lettera di intenti del 6 dicembre 1990, non valeva come proposta completa ma come semplice dichiarazione di intenti, a nulla ri- levava che la CH l'avesse ricevuta nella stessa da- ta della sua scritturazione. Manca persino la prova della ricezione. Quanto al terzo ed al quarto motivo, parimenti sono inammissibili e infondati. Infatti il LL è sem- pre rimasto estraneo alla lite, e l'unico rapporto di locazione in questione riguardava la CH e la FA e la prelazione che questa aveva accordato alla prima, nella qualità di locatrice. La TI, promessa acquirente, ha proposto domanda di sentenza produttiva degli effetti di un contratto non concluso, ma non ha mai posto una domanda collate- rale diretta contro la FA e la CH per dimostrare che il rapporto di locazione tra queste parti fosse estinto, risolto, simulato. Anche nelle conclusioni specificate in appello la TI conferma la propria domanda ai sensi dell'art. 2932, pur contestando l'atto di vendita che corretta- mente la FA pose in essere con la CH. Non è dunque ammissibile, in questa sede, porre una diversa linea difensiva, che non appare essere stata oggetto di contraddittorio nelle fasi del merito, tanto 7 più che il LL non è stato mai evocato in giudi- zio, neppure dalla TI, che assumeva di potersi gio- vare della sua posizione "reale" di conduttore. Non senza rilevarne l'infondatezza, perché è incen- surabile la valutazione in fatto, data e argomentata dai giudici del merito, sulla esistenza del rapporto di locazione tra la CH e la FA e sulla tempestività dell'esercizio del diritto di prelazione da costei esercitato, con conseguente piena validità dell'atto di acquisto. La TI avrebbe potuto lamentare la condotta slea- le della FA, proponendo in apertura di lite, una do- manda subordinata di risarcimento per responsabilità contrattuale;
ma tale domanda non è mai stata prospet- tata. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ri- corrente, nei confronti della FA, che ha svolto dife- se in questo grado, alle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Non vi è materia di regolamento di spese processua- li nei confronti dell'intimato ON perché costui non si è costituito in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente TI RI alla rifusione delle spese ed onorari di questo 8 giudizio di cassazione che liquida in lire 188.000. per spese ed in lire quattromilioni per (Fondo assicurativo tra onorari, in favore della FA agricoltori spa). Roma, 17 gennaio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. in belih ilh I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 60000 310000 Depositata in Cancelleria Oggi, lì 10 MAG. 2001 IL CANCELLIERE M E R Giovanni GiambattistaChy P U S E T R O C UFFICIO DELLE ENTRAT OMA 2 Sare 4 Registrato insig 32188 versate £310.000 trecentodlecimia p. Il Dirigente Area Sevity (lire (Dott.ssa Mana Grazia D IPPO) It Responsabile Servizi A Giudiziari 130 (Dr. M. RACCHINI) 9