Sentenza 1 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7958 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
0 7 9 58 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 18634/99 Cron. N. 21375 composta dai seguenti Magistrati:
1. Dott. Salvatore Senese -Presidente- Rep. N. 66 De Luca Michele -Consigliere- 2. -Consigliere- Ud. 12.02.2002 3. Pietro Cuoco 4. Francesco Antonio Maiorano -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA NI MI AN AL ved. MP -F IC -LA BE NI DO TO -TOIA AN 663 elettivamente domiciliati in Roma, Via Archimede 144, presso lo studio dell'Avv. Francesco Caroleo, rappresentati e difesi dall'Avv. Nino Lo Presti del foro di Palermo come da procura in calce al ricorso 2 Ricorrenti
CONTRO
FERROVIE DELLO STATO S.p.A, in persona del legale rap- presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Plinio 21, presso lo studio dell'Avv. Luigi Fiorillo, che la rap- presenta e difende per mandato a margine del ricorso rilasciato dal dirigente Avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notaio Castellini di Roma 23.2.1999 rep. n. 56911 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 2330/98 del Tribunale del La- voro di Palermo del 2.7.1998/14.10.1998 nella causa iscritta al n. 522 del R. G. anno 1996. s i r u e N Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.2.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Roberto D'Atri per la S.p.A. Ferrovie dello Stato;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 23.9.1994, i lavoratori indicati in epi- grafe, premesso che l'indennità di buonuscita, in violazione degli artt. 37 e 96 del CCNL 1990/1992, era stata loro corrisposta, sulla base dello stipendio in godimento alla data del loro collo- camento in quiescenza, avvenuto tra il 1°.11.1990 e il 16.12.1991, senza tenersi conto dei miglioramenti economici previsti dal contratto per l'intero triennio di vigenza, conveniva- 3 no in giudizio la S.p.A. Ferrovie dello Stato persent a condan- nare alla relativa riliquidazione con il computo nella base di cal- colo dei miglioramenti di stipendio. La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto delle domande. All'esito l'adito Pretore del Lavoro di Palermo con sentenza del 7.12.1995 accoglieva le domande. Tale decisione, a seguito di appello principale delle Ferrovie dello Stato e di appello incidentale dei lavoratori, veniva rifor- mata dal Tribunale di Palermo con sentenza depositata il 14.10.1998, che rigettava la domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e confermava la statuizione sulla compensazione delle spese di primo grado. Il Tribunale in particolare osservava che: -dalla lettura dell'art. 37 del CCNL, secondo il quale i nuovi sti- pendi “competono al personale ferroviario a decorrere dall'1.11990, dall' 1.1.1991 e dall' 1.1.1992", si evinceva chiara- mente che le parti stipulanti non avevano inteso prevedere un mero frazionamento degli aumenti di stipendio;
-poteva quindi escludersi un riconoscimento a qualsiasi fine di un diritto retributivo maturato anteriormente alle decorrenze delle mensilità, atteso che la risoluzione del rapporto aveva cristalliz- zato lo stipendio nell'importo corrispondente alla previsione re- lativa al periodo in cui essa interveniva;
-soltanto l'art. 96 del CCNL disciplinava l'indennità di buonu- scita stabilendo che ad essa continuavano ad applicarsi le dispo- sizioni della legge n. 829 del 1973, la quale, all'art. 14, impone- va di adottare, come base di calcolo, l'ultimo stipendio mensile;
-tale interpretazione trovava il sostegno anche nell'art. 220 del D.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dalla legge n. 177 del 1976, secondo il quale la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili “integralmente percepiti"; -l'art. 96- 4° comma- del CCNL, letta in correlazione all'anzidetto art. 220, lungi dal presupporre la volontà di attri- buire i benefici economici con l'unica decorrenza del gennaio 1990, aveva inteso dettare, al fine di agevolare il pensionamento previsto dalla legge n. 141 del 1990, una disciplina più favore- vole rispetto al principio (altrimenti applicabile) della determina- zione del trattamento pensionistico in relazione alla retribuzione effettivamente maturata e corrisposta nella vigenza del rapporto di lavoro;
-l'interpretazione adottata non confliggeva con l'art. 38 CCNL, ed in particolare con la previsione dell'incidenza delle misure de- gli stipendi sull'indennità di buonuscita, dal momento che tale in- cidenza avrebbe dovuto essere limitata alle ipotesi in cui, al mo- mento della liquidazione della buonuscita, il diritto a tali emolu- menti si fosse già maturato in capo al lavoratore. Contro tale sentenza ricorrono per cassazione i soggetti indicati in epigrafe con due motivi. 5 La S.p.A. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti Cod. Civ., in relazione agli artt. 96, 37 e 38 del CCNL del personale dipen- dente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per il periodo 1990/1992, e all'art. 14 della legge 14.12.1973 n. 289. Al riguardo osservano che sulla base dell'interpretazione lette- rale delle richiamate disposizioni (art. 96-4° comma- e art. 38-5° comma-) del contratto collettivo essi ricorrenti avevano diritto all'integrale applicazione dei miglioramenti economici previsti dalle tabelle degli stipendi (contenute nell'art. 37 stesso con- tratto collettivo), miglioramenti incidenti sulla misura della in- dennità di buonuscita. I ricorrenti aggiungono che il Tribunale avrebbe dovuto confer- mare la condanna delle Ferrovie dello Stato alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e non limitarla esclusivamente all'assegno pensionistico, dovendo intepretarsi l'espressione "ultimo stipendio", contenuta nell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, come quello maturato, non già al momento della cessazio- ne del servizio, ma all'ultima delle scadenze contrattuali previste dopo la cessazione del servizio. La censura così articolata non è fondata. Sulla questione posta dai ricorrenti questa Corte si è già ripetu- tamente pronunciata. In particolare, con la sentenza n. 10400 del 20 ottobre 1998, è stato enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 e ai fini dell'applicazione della clausola, che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni le- gali di ermeneutica ed adeguatamente motivata la soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzio- ne alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne ri- fiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto perso- nale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle con- notazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specifi- camente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico, che esclu- dono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolu- menti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. Con la sentenza n. 12363 del 5 dicembre 1998 è stato enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano la mede- 7 sima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrat- tuali, ma non ne alterano la struttura giuridica, donde la conse- guenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre conno- tata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente perce- pita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto di- sposto dall'art. 2120 Cod. Civ., senza che sia consentito ingloba- re in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rap- porto stesso. A questo orientamento (confermato anche dalla giurisprudenza successiva: Cass. 5 ottobre 1999, n. 11080; Cass. 18 aprile 2000, n. 5042; Cass. 23 giugno 2000, n. 8558), che conduce all'infondatezza degli esposti rilievi, questo Collegio ritiene di conformarsi, non contenendo gli argomenti addotti dai ricorrenti profili nuovi o comunque tali dall'esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda l'assolvimento della funzione monofilattica, assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario. Con il secondo motivo, nel denunciare omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C., si sostiene che i giudici di merito non hanno dato alcuna valutazione dei chiarimenti forniti dalla Segreteria Regionale della CONFSAL in senso favorevole alle richieste dei ricorrenti. 8 La censura non è rilevante per il caso di specie, in quanto il Tri- bunale ha indicato gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 12 febbraio 2002 Il Presidente Jahake pay Il Consigliere relatore estensore Alessandro de Reusis I D , O 3 0 L A 3 1 L S 5 . S O T A B R T I N , A ' D A L IL CANCELLIERE S L A E * T E * P S S D Depositato in I O I * P N S * M G N I E O R S oggi, A A A I D D CANCELLERS G A O A , O L T O મ T R * I T R * S I I * ધ D G E R