Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione anticipata straordinaria introdotta dall'art. 4 comma secondo, del D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con legge 21 febbraio 2014 n.10, la valutazione negativa in ordine al comportamento del detenuto anche solo per un semestre è ostativa al riconoscimento del beneficio, poiché per esso non opera il criterio della semestralizzazione previsto per la liberazione anticipata ordinaria, rilevando invece l'intero arco temporale della condotta detentiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la concedibilità del beneficio in considerazione della violazione di prescrizioni imposte all'atto dell'applicazione della misura della semilibertà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2015, n. 15896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15896 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 20/01/2015
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 185
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 30537/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DAPPELLO DI LECCE;
nei confronti di:
IL MA UN N. IL 20/02/1962;
avverso l'ordinanza n. 112/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE, del 20/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale della repubblica di Lecce ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza della stessa sede, in data 20 maggio 2014, ha rigettato il reclamo proposto dal P.M. il quale si doleva del riconoscimento in favore di LL RI RU, ai sensi del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in L. n. 10 del 2014, della integrazione relativa alla liberazione anticipata già riconosciuta in favore del detenuto per il periodo 14.7.2011 - 14.1.2013.
A sostegno della impugnazione il rappresentante della pubblica accusa osservava che, successivamente al periodo detto per il quale gli era stato riconosciuto il beneficio, il detenuto aveva tenuto condotta non corretta, violando le prescrizioni impostegli con la misura della semilibertà nel frattempo concessagli. Argomentava altresì il procuratore ricorrente che la norma di riferimento, la L. n. 10 del 2014, art. 4, comma 2, dispone che la maggiore detrazione può essere riconosciuta quando il detenuto, successivamente alla concessione del beneficio, continui a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione, condizione nella fattispecie non ricorrente, come altresì provato dalla circostanza che al LL non è stata riconosciuta la liberazione anticipata per l'ultimo periodo detentivo.
2. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l'accoglimento del ricorso dappoiché condivisibili le censure articolate con l'impugnazione.
Con atto depositato il 14 gennaio 2015 il LL, con l'assistenza del difensore di fiducia, depositava memoria difensiva contrastando la doglianza del rappresentante della pubblica accusa, deducendo, in particolare, che le violazioni delle prescrizioni imposte con la misura della semilibertà tanto enfatizzate dal procuratore ricorrente, in realtà erano state delibate dal Magistrato di sorveglianza, il quale le aveva valutate di scarsa rilevanza ai fini del giudizio.
3. Il ricorso merita accoglimento.
3.1 La fattispecie dedotta trova la fonte normativa regolatrice nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2014, n. 10, in forza del quale "...... per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata". Il successivo comma due statuisce poi: "ai condannati che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione". Tanto precisato sul piano normativo, osserva il Collegio che in considerazione del suo inequivoco tenore, il beneficio alla integrazione di trenta giorni di liberazione anticipata in favore di chi ne abbia goduto ai sensi del regime ordinario previgente alla novella, può essere riconosciuto in presenza di un giudizio di meritevolezza, giudizio collegato esplicitamente all'opera di rieducazione ed alla partecipazione ad essa del detenuto nel periodo successivo alla concessione del beneficio che potremmo definire "ordinario" per distinguerlo da quello "straordinario" introdotto dalla novella.
Nel caso di specie non v'è contrasto sui contorni fattuali della vicenda, posto che il LL ha goduto del beneficio "ordinario", ai sensi dell'art. 54 O.P., per il periodo di carcerazione intercorso tra il 14.7.2011 ed il 14.1.2013, che per tale periodo ha poi goduto del trattamento "straordinario" disciplinato dalla novella, che successivamente gli è stata riconosciuta la misura della semilibertà, che nel corso di essa e precisamente nel semestre successivo al 14.1.2013, ne ha violato in due occasioni le prescrizioni, tanto che per tale periodo il Magistrato di sorveglianza gli ha negato il beneficio. Per il P.G. ricorrente tale ultima circostanza dimostrerebbe la mancata partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, mentre per il tribunale di sorveglianza, come detto investito dal reclamo di esso P.G., trattasi di condotte comunque valutate dal Magistrato di sorveglianza in sede di decisione sulla integrazione e dal medesimo non ritenute così gravi da impedire l'accoglimento della domanda difensiva.
3.2 Tanto premesso, ritiene il Collegio generica e contraddittoria, oltre che in violazione di legge, la motivazione impugnata. Ed invero, palese è il profilo della rilevata genericità, posto che l'argomentazione sviluppata dal tribunale ai fini di delibare la scarsa rilevanza delle violazioni prescrizionali, viceversa valorizzate dal procuratore ricorrente, non ne menziona la natura, i contenuti e le caratteristiche, di guisa che la valutazione della loro non apprezzabile gravità rimane priva di concreta consistenza. D'altra parte opportunamente il procuratore ricorrente ha messo in evidenza che lo stesso Magistrato di sorveglianza ha negato in favore del LL la liberazione anticipata per il semestre successivo a quelli per cui è causa (in particolare il semestre 14.1.2013 - 14.7.2013) proprio perché considerate rilevanti, per la valutazione della mancata partecipazione del detenuto al processo di risocializzazione, le violazioni commesse nel corso della fruita misura della semilibertà.
Di qui la fondatezza dell'ulteriore rilievo sviluppato dal procuratore ricorrente col ricorso in esame, là dove ha denunciato il profilo di contraddittorietà deducibile dalla circostanza che un identico criterio di valutazione, la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione nel semestre successivo al 14.1.2013, sia stato utilizzato, per un verso, al fine di negare il beneficio della liberazione anticipata per il semestre detto, nel senso di negare la partecipazione stessa e, per altro verso, al fine questa volta di concedere il beneficio alla integrazione della liberazione anticipata, nel senso di considerarla ricorrente nel caso concreto. Di tutta evidenza la contraddizione logica delle due decisioni. Si appalesa infine decisiva per la decisione la violazione di legge desumibile dall'esame dell'atto impugnato, giacché, ai fini della liberazione anticipata "straordinaria" di cui alla novella, non opera il criterio della semestralizzazione proprio di quella ordinaria, di guisa che, sul piano dei principi, ai fini della sua concessione e del suo concreto riconoscimento, diviene rilevante l'intero arco temporale della condotta detentiva, e con riferimento al caso in esame, la valutazione negativa in ordine al comportamento del detenuto anche solo per un semestre diviene ostativa al riconoscimento del beneficio "straordinario".
4. L'ordinanza impugnata va, in conclusione, cassata senza rinvio in uno con l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Lecce del 30 dicembre 2013 giacché, in applicazione del principio di diritto appena formulato, in costanza delle più volte richiamate violazioni delle prescrizioni imposte con la misura della semilibertà, in particolare quelle del 18.2.2013 e del 22.2.2013, in violazione di legge è stata riconosciuta dall'autorità di sorveglianza di Lecce il beneficio di cui al D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4 come convertito in Legge (L. 21 febbraio 2014, n. 10) oggetto della impugnazione accolta.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Lecce 20 dicembre 2013. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015