Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2015, n. 15896
CASS
Sentenza 20 gennaio 2015

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Ai fini della concessione della liberazione anticipata straordinaria introdotta dall'art. 4 comma secondo, del D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con legge 21 febbraio 2014 n.10, la valutazione negativa in ordine al comportamento del detenuto anche solo per un semestre è ostativa al riconoscimento del beneficio, poiché per esso non opera il criterio della semestralizzazione previsto per la liberazione anticipata ordinaria, rilevando invece l'intero arco temporale della condotta detentiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la concedibilità del beneficio in considerazione della violazione di prescrizioni imposte all'atto dell'applicazione della misura della semilibertà).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2015, n. 15896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15896
    Data del deposito : 20 gennaio 2015

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