Sentenza 15 ottobre 2008
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione proposta dagli eredi dell'imputato dopo la morte di quest'ultimo. (Fattispecie di ricorso per cassazione proposto, successivamente alla morte dell'imputato, dai difensori nominati dal figlio del medesimo quando quest'ultimo era ancora in vita).
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La massima In tema responsabilità medica, le linee guida definite e pubblicate ai sensi dell' art. 5 legge 8 marzo 2017, n. 24 , sono raccomandazioni di ordine generale, che contengono regole cautelari di massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è fatta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi alla specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della relazione terapeutica con il paziente. La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 03/02/2022 , n. 7849 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 26 marzo 2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna emessa dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2008, n. 42728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42728 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 15/10/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 01050
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 009924/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO IN, N. IL 17/05/1934;
avverso ORDINANZA del 23/01/2008 GIP TRIBUNALE di SALUZZO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
lette le conclusioni del P.G. inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con ordinanza in data 23/1/2008 il Tribunale di Saluzzo convalidava l'arresto di AC IN in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 411 c.p. perché, in concorso con altre persone al momento da identificare, sottraeva il cadavere di Ghione Margherita dal loculo ove si trovava presso il cimitero di Saluzzo. Accertato in Saluzzo il 19/1/2008.
Emergeva in fatto che il AC veniva tratto in arresto alle ore 19,00 circa del 19/1/2008 dai carabinieri di Saluzzo in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 411 c.p.. In data 20/1/2008 veniva sottoposto ad interrogatorio da parte del Pubblico Ministero, il quale - all'esito - manteneva l'arresto, disponendone la custodia presso il domicilio, ai sensi dell'art. 386 c.p.p., comma 5. Nella prima mattinata del 21/1/2008, il figlio dell'arrestato, CA AC, conferiva nomina congiunta agli Avvocati Martino e Battisti, entrambi del foro di Saluzzo, per lo svolgimento delle attività difensive nell'interesse del padre e per la partecipazione all'udienza di convalida dell'arresto. Nella tarda mattinata dello stesso giorno (21/1/2008), l'indagato si sottraeva all'arresto domiciliare e, viaggiando in auto, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale. Nella mattinata del successivo 23/1/2008, si svolgeva - dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari - l'udienza camerale, all'esito della quale veniva convalidato l'arresto del AC.
2- Avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto, ricorrono per Cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.p., comma 4, i difensori di fiducia di IN AC, per nomina loro conferita, ai sensi dell'art. 96 c.p.p., comma 3, dal figlio dell'indagato, nonché lo stesso figlio dell'indagato, CA AC. Deducono: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 411 c.p. in relazione ai presupposti sostanziali di applicabilità dell'arresto facoltativo in flagranza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'art. 411 c.p. in luogo dell'art. 412 c.p. (occultamento di cadavere);
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.p. con riferimento al diniego, da parte del G.I.P., di acquisizione dei verbali di fatti di indagine posteriori rispetto al momento dell'arresto;
3) illogicità della motivazione dell'ordinanza di convalida.
3- Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva per la inammissibilità della impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
4- Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proposto da soggetti non legittimati. Secondo il principio di tassatività delle impugnazioni nel suo profilo soggettivo, consacrato nell'art. 571 c.p.p., comma 1, l'impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce: dunque, all'imputato, ma non ai suoi eredi dopo la morte del medesimo, anche perché non può ammettersi, nel diritto penale, una successione a titolo universale o a titolo particolare nella posizione giuridica di una parte del processo.
Anche se l'imputato, a norma dell'art. 571 c.p.p., comma 1, può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, la legittimazione ad impugnare del procuratore ad acta viene meno dopo la morte dell'imputato, secondo il criterio generale che regola ogni rapporto di rappresentanza ed ogni mandato. Inoltre, sebbene il difensore dell'imputato, a mente dell'art. 571 c.p.p., comma 3, sia titolare di un potere autonomo di impugnazione, comunque neutralizzabile dalla contraria volontà dell'imputato, ex art. 571 c.p.p., comma 4, la sua legittimazione ad impugnare viene sempre meno con la morte dell'imputato, atteso che questa fa cessare gli effetti della nomina.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che i difensori del AC IN, dopo la sua morte, non fossero più legittimati ad impugnare e neppure lo fosse il figlio CA, ne' personalmente, ne' attraverso il ministero dei difensori. Del resto, lo stesso art. 391 c.p.p., comma 4, richiamato nell'atto di gravame, prevede esclusivamente, come soggetti che possono proporre ricorso per Cassazione, il Pubblico Ministero, l'arrestato ed il fermato.
5- Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente AC CA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente CA AC al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2008