Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10756 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POI0756 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 13222/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron.·23374. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 18/05/01 Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: quali eredi di PP RA. LU IO, PA IA LU AR, domiciliati in ROMA VIA G B MARTINI 2, elettivamente presso lo studio dell'avvocato RIZZO ROBERTO, rappresentati e difesi dagli avvocati GALLEANO SERGIO, VILLANI IANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
POSTE ITALIANE SPA;
intimate avverso la sentenza n. 558/98 del Tribunale di VARESE, depositata il 16/10/98 R.G.N. 67/98;2001 2422 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 18/05/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RA PP, dipendente delle Poste Italiane s.p.a., veniva collocato in quiescenza al raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, in forza della clausola di risoluzione automatica del rapporto prevista dall'art. 86 del contratto collettivo 26 novembre 1996 e dal relativo accordo integrativo, stipulato a seguito della privatizzazione dell'ente Poste disciplinata dalla legge 29.1.1994, n. 71 di conversione del d.l. 1.12.1993, n. 487. Con ricorso del 14.9.1995 il PP conveniva in giudizio, avanti al Pretore di Varese, la società datrice di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento in suo favore dell'indennità di preavviso. Assumeva il ricorrente la nullità della clausola la quale aveva previsto una causa di risoluzione del rapporto in violazione delle norme legali imperative. Il Pretore rigettava la domanda con sentenza del 27.2.1997, poi confermata dal Tribunale di Varese con sentenza del 16.10.1998 la quale osservava che la legge di privatizzazione, nell'ambito del programma di risanamento delle Poste, aveva previsto la possibilità che la contrattazione collettiva stabilisse clausole di risoluzione. Aggiungeva il Giudice del gravame che sia il contratto collettivo del 26.11.1996, sia l'accordo integrativo erano applicabili al PP, ancorchè non iscritto alle organizzazioni sindacali firmatarie, avendo egli fatto adesione ad essi. Avverso detta sentenza gli eredi del PP hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria depositata ex art. 378 c.p.c. La società intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 2118 c.c. sostenendo che anche in caso di recesso per raggiungimento dell'età pensionabile 3 il preavviso è sempre dovuto e che la clausola di risoluzione in questione è nulla perché, in contrasto con norme imperative di legge, introduce una nuova ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Con una serie di pronunce conformi, questa Corte ha affermato che i dipendenti del servizio postale, Ente Poste Italiane, ora Poste Italiane s.p.a., a seguito della legge 29.1.1994, n.71, sono parti di rapporti di lavoro di diritto comune, ai quali si applica in pieno la disciplina del lavoro subordinato nell'impresa dettata dalle norme del libro quinto del codice civile e dalla legislazione vigente per il lavoro subordinato privato (da ult. Cass., 28.3.2001, n. 4570; Cass., 19.10.2000, n. 13851; Cass., 2.10.2000, n. 13136 ed altre). Ne discende che il problema dell'ammissibilità di una previsione collettiva come quella contenuta nell'art.86 del contratto collettivo del 26.11.1996 - applicabile alla fattispecie la quale contempla una fattispecie di estinzione - automatica del rapporto di lavoro, si pone nei termini usuali della gerarchia tra le fonti, in virtù della quale il contratto collettivo non può disporre in contrasto con norme imperative di legge. Nella stessa prospettiva, si è anche osservato che all'autonomia privata non è concesso inserire clausole di durata del rapporto al di fuori dei casi previsti dalla legge, e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. o clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c. In difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto, deve escludersi che l'autonomia collettiva possa modificare "in peius" la disciplina stabilita dalla legge. Del resto la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che nel campo dei rapporti di lavoro privato non può operare l'automaticità del collocamento a riposo, in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, cone avviene invece nell'ambito del pubblico impiego, occorrendo sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c. (in tal senso, con riferimento alla disciplina collettiva dell'Enel, cfr. Cass., nn. 5997/95, 6901/94, 12558/93). Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, con la sentenza 17.6.1992 n. 6051, questa Corte ha affermato che la clausola del contratto integrativo del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell' Ente Poste Italiane - la quale prevede la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva di quaranta anni (senza obbligo di preavviso né di erogazione della corrispondente indennità) - è affetta da nullità ex art. 1418 cod. civ. sia per il fatto che non è consentito all'autonomia collettiva, in difetto di specifica autorizzazione legislativa, individuare cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dall'ordinamento (dimissioni, mutuo consenso, ovvero licenziamento nei casi previsti dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300), sia perché la clausola si pone in contrasto con l'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, la cui applicazione è stata estesa ai dipendenti dell'Ente Poste con decorrenza dal primo agosto 1994 ad opera dell'art. 6 settimo comma della legge n. 71 del 1994, di conversione del D.L. n. 487 del 1993), il quale, stabilendo il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha conferito il diritto alla permanenza in servizio sino a tale età, indipendentemente dal raggiungimento della massima anzianità contributiva utile;
nè le associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo possono disporre del diritto così acquisito a rimanere in servizio, in mancanza di uno specifico mandato del titolare ovvero di una sua successiva ratifica. 5 Alla stregua di quanto precede, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano per il riesame. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese della presente causa tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano. Compensa le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Reff: Shille IL CANCE RE Depositato in Cancelleria - 3 AGO. 2001 oggi, IL CANCELLIEREFill A S S I 3 A 3 D T , 5 0 O 1 , L . L O T R B A 7 ' L 4 L E D 6