Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
In materia di competenza penale del giudice di pace, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice, nell'ipotesi di ricorso immediato, annulli il decreto di convocazione delle parti per mancata trascrizione dell'imputazione e trasmetta gli atti al P.M. per la sua formulazione, poichè, ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. n. 274 del 2000, a detto annullamento consegue unicamente la necessità di procedere nelle forme ordinarie, mentre al giudice non è consentito di imporre al P.M. la formulazione dell'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2004, n. 40836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40836 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/09/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1310
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 045722/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di VENEZIA;
nei confronti di:
1) DO ES;
2) DO GE;
avverso ORDINANZA del 18/07/2003 GIUDICE DI PACE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Elisabetti Cesqui, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Venezia per l'ulteriore corso;
La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza 18.7.2003 pronunciata negli atti preliminari del dibattimento, il Giudice di Pace di Venezia, in accoglimento della eccezione formulata dal difensore di DO LE e DO MA - imputati dei reati di cui agli artt. 594 e 612 cod.pen. - e "rimettendosi" il P.M. di udienza, dichiarava la nullità del decreto di convocazione delle parti per la mancata trascrizione dell'imputazione non formulata dal pubblico ministero, ordinando la trasmissione degli atti al medesimo per l'adempimento entro il termine di dieci giorni.
Avverso tale ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, denunciandone l'abnormità nella parte in cui ha ordinato al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione; rileva, all'uopo, che, vertendosi in ipotesi di una particolare modalità della citazione a giudizio (diretta) ad iniziativa della parte privata, la ritenuta nullità del decreto si esaurirebbe allo interno di tale provvedimento, inducendo quale unica conseguenza la necessità di procedere nelle forme ordinarie;
il potere del giudice di pace di imporre al P.M. la formulazione dell'imputazione nella ipotesi di nullità del decreto di convocazione risulterebbe, pertanto, estraneo al sistema processuale, in quanto assolutamente non previsto dallo specifico art. 27 D.LGS 28.8.2000 n. 274, ne' riconoscibile per applicazione analogica dell'art. 409 codice di rito, regolatore di una ipotesi totalmente distinta e ben diversamente connotata.
Il Procuratore Generale di legittimità ha depositato requisitoria con la quale, sviluppate ulteriormente le argomentazioni del ricorso, chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento e la restituzione degli atti al Giudice di pace di Venezia per l'ulteriore corso. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato, infatti, deve considerarsi abnorme, collocandosi al di fuori del sistema e determinando una regressione della fase dell'udienza di comparizione già in atto in una ipotesi non contemplata dalla legge, con la conseguente stasi del procedimento non altrimenti rimovibile - in ragione del principio di tassatività delle impugnazioni ex art. 568 cod.proc.pen. e della natura ordinatoria del provvedimento - se non con il ricorso per Cassazione e la pronuncia di annullamento. Ed invero, l'art. 25 D.LGS 274/2000 disciplina l'intervento del pubblico ministero sulla citazione per ricorso immediato in funzione della necessità di salvaguardare, anche in tale specialissimo procedimento, l'esercizio dei poteri assegnati all'organo pubblico cui, coerentemente, è rimesso di valutare, anticipatamente, se il ricorso possieda tutti i requisiti perché il procedimento possa proseguire e confluire nell'udienza di convocazione delle parti;
con la conseguenza che, come testualmente previsto dalla norma, il pubblico ministero, qualora ritenga il ricorso inammissibile, manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace territorialmente incompetente, esprime parere contrario alla citazione e, altrimenti, formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso. Nella specie, il pubblico ministero espresse parere contrario alla citazione diretta, ravvisando l'ipotesi di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di cui all'art. 21 comma 2 lett. e del detto D.LGS 274/2000 (comma richiamato nella sua integralità dall'art. 24 che enuncia le cause di inammissibilità) - e cioè le generalità della persona citata a giudizio - con ciò ponendosi nella condizione alternativa di essere esentato dal dovere di formulare l'imputazione.
Il giudice di pace, non vincolato parere contrario del pubblico ministero, dispose tuttavia, con decreto, la convocazione delle parti, decreto che poi, all'udienza di comparizione - in accoglimento dell'eccezione di nullità del decreto stesso "per mancata trascrizione dell'imputazione non formulata dal P.M." - sentite le parti, annullò, rimettendo quindi gli atti al pubblico ministero perché provvedesse a formulare la imputazione medesima. Tale il fatto processuale, è da dire, sulla base della normativa richiamata, che il decreto di convocazione è sicuramente "atto del giudice di pace" che, fra l'altro, deve contenere la trascrizione dell'imputazione (art. 27 comma 3 lett. d) del D.LGS; requisito, questo stesso, e del resto, che ben può esigersi dal giudice, stante che, nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 stesso D.LGS, la persona offesa - nel prescegliere, a tutela dei propri diritti e con il mezzo del ricorso immediato (come atto equivalente della presentazione della querela, di cui produce tutti gli effetti) - un rito caratterizzato da particolare celerità e minore dispendiosità (non necessitando assistenza tecnica) - è a sua volta onerato, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett..Vivrva:e di Venezia per l'ulteriore corso;
mento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Giudic e) del D.LGS, della "descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati", elementi tutti che sostanzialmente coincidono con quelli previsti a pena di nullità per il decreto che dispone il giudizio ex comma 1 lett. c) dell'art. 429 cod.proc.pen., ritenuti sufficienti a consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa. Pure evidente che il fatto di trascrizione dell'imputazione non equivale a quello di formulazione della medesima, posto che il primo atto si esercita su una imputazione già formata - e, dunque, la presuppone completa negli elementi di descrizione del fatto, qualificazione giuridica del medesimo ed individuazione dell'imputato - deve senz'altro concludersi che, escluso che alla imputazione sia tenuto il pubblico ministero - "esentato" dalla legittima ed incensurabile espressione del parere contrario (pur non vincolante) al procedimento di citazione diretta - il giudice di pace, ove ravvisi, anche successivamente all'esperito vaglio positivo ex comma 2 dell'art. 26, come è nella specie avvenuto, un reale difetto dell'imputazione, ragione di inammissibilità del ricorso, altro potere non ha se non quello di dichiarare tale inammissibilità, previa revoca del decreto emesso ai sensi dell'art. 27 (revoca sempre possibile in ragione della natura del provvedimento) che, appunto, presuppone che il giudice non debba provvedere ai sensi dell'art. 26 (comprensivo delle ipotesi, preclusive della udienza di comparizione e degli sviluppi ulteriori, della inammissibilità e della manifesta infondatezza del ricorso); disponendo, in tal caso e come testualmente previsto, improcedibile il rito azionato dalla persona offesa, la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento ordinario.
Nè l'esercitato potere ordinatorio del giudice di pace, in siffatta situazione, è minimamente individuabile operando un rinvio "per analogia" al disposto di cui al comma 5 dell'art. 409 cod.proc.pen., difettando qualsiasi affinità o relazione fra le distinte ipotesi poste a raffronto.
Il comma 5 dell'art. 409 codice di rito, invero, è testualmente ed esclusivamente finalizzato - sulla base di una precisa ripartizione dei compiti fra i soggetti processuali necessari nel procedimento di chiusura delle indagini preliminari - a recuperare al procedimento penale, attraverso l'imposizione al pubblico ministero di elevazione dell'imputazione, un fatto per il quale questi abbia ritenuto, per errore o per mera inerzia valutativa, non doversi esercitare l'azione penale;
il potere del giudice, pertanto, si innesta in una situazione diametralmente opposta a quella, in esame, della citazione diretta, e cioè di azione esercitata dalla persona offesa ed in ordine alla quale il pubblico ministero ha espresso, rendendo parere negativo, non già una valutazione ovvero una voluntas contraria a tale esercizio, bensì dissenso in ordine allo speciale rito e, in sostanza, al solo modus procedendo.
L'impugnato provvedimento, pertanto, è abnorme, in quanto adottato in assenza di qualsiasi potere ed al di fuori degli schemi normativi, nonché tale da determinare una inammissibile regressione rispetto alla fase in cui è stato pronunciato;
e, come tale, deve essere definitivamente rimosso con declaratoria di annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di pace di Venezia - tenuto a verificare il requisito di ammissibilità del ricorso nei termini richiesti alla lettera f) del comma 1 dell'art. 21 D.LGS 274/2000 e, quindi, la possibilità di trascrizione dell'imputazione ai fini di formazione del decreto finalizzato alla udienza di comparizione delle parti - per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
LA CORTE annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Venezia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004