Sentenza 21 febbraio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23455 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 26/08/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/08/2021), n.23455 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1818-2016 proposto da: D.C.S., rappresentato e difeso dall'avvocato PIER MICHELE QUARTA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione; – ricorrente – contro D.L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CARRACCI n. 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2001, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
LACOR 02 524/0 1 REPUBBLICA ITALIANA E DIE POPOLO ITALIANO I CASSAZIONE Oggetto Servite prediali. SEZIONE SECONDA CIVILE Accer burients - Atto eestitutivo della Servite - Interpretatione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Modalità di esercizio in concrete - Presidente R.G.N. 17103/98 PONTORIERIDott. Franco Cron.5193 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 807 Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 06/10/00 Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.SE NTENZA il21 FEB.2001 per diritti L sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE BERTORELLO, BERTORELLO ROMOLO, SARACCO MARISA elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANASSARCO 4, presso lo studio dell'avvocato CARDILLI GIOVANNI, che li difende, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA
- ricorrenti -
contro di GENOVA in persona del Sindaco PERICU CG074174 COMUNE LIRE 3000 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLERIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO che lo difende unitamente all'avvocato GERMANI CG074175 PASQUALE, giusta delega in atti;
2000 controricorrente - 1596 -1- avverso la sentenza n. 246/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 06/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito 1'Avvocato Enrico ROMANELLI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione dell' 8 gennaio 1991, MO LL e RI AC LL esponevano di avere acquistato in data 29 dicembre 1972 da ET De RO vedova OR MB, cui era a sua volta pervenuto con rogito 30 settembre 1935 dalla società anonima Immobiliare Samengo, un locale terraneo, adibito ad autorimessa, ubicato ai civici 8 e 8 A/R della via Privata Samengo, con annesso cortile largo m.5 e lungo circa m.24, al cui interno si trovava anche un distributore di carburante con relativa pensilina. La via Privata Samengo, facente parte del compendio acquistato, era gravata da servitù di pubblico passaggio costituita con atto 13 gennaio 1933 del notaio UG GL, in virtù del quale la originaria proprietaria società anonima Immobiliare Samengo si era obbligata in perpetuo a non chiudere il passo privato formante in seguito la predetta via, larga metri 3, come risultava dal vecchio catasto strade del Comune di Genova, e lunga circa metri 60, da via Mameli, ora via Carzino, donde aveva accesso, a via della Cella. Tale servitù non interessava il predetto cortile, o piazzetta, sito a metà della via privata Samengo, ma ben fuori del suo tracciato, e posseduto dal 1935, direttamente e pel tramite dei gestori del garage, da essi attori e dalla loro avente causa, che ne avevano curato la manutenzione ordinaria e straordinaria. Inopinatamente, il Comune di Genova, con deliberazione del 16 marzo 1977, mai notificata o comunicata a essi istanti, aveva confermato la via Privata Samengo tra le strade vicinali, estendendo tuttavia la servitù di passo anche alla predetta piazzetta. Con l'atto introduttivo di cui in premessa, i LL convenivano pertanto in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova il Comune della stessa città, in 2 persona del Sindaco, allo scopo di ottenere pronuncia di accertamento che la servitù era limitata alla strada vicinale via Privata Samengo e non riguardava il cortile o piazzetta, la cessazione di ogni turbativa e molestia, se necessario con delimitazione ed apposizione dei termini, e la condanna al risarcimento dei danni. Il Comune di Genova, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande, deducendo che la deliberazione consiliare n. 334 del 14 marzo 1977 rappresentava una semplice presa d'atto formale della convenzione costitutiva della servitù del 13 gennaio 1933. Per come reso evidente dalla descrizione dei luoghi contenuta nell'atto in questione e dalla planimetria ad esso allegata, il passo oggetto della servitù comprendeva la piazzetta. D'altra parte, il possesso a titolo di proprietà non impediva la sussistenza di una servitù pubblica di passaggio, la quale era inalienabile e insuscettibile di estinguersi per non uso. Il Tribunale di Genova, con sentenza 4 gennaio 1995, respingeva la domanda e la pronuncia, gravata dai soccombenti, veniva integralmente confermata dalla Corte d'appello di quel distretto. Osservava detta corte come nell'atto pubblico in data 13 gennaio 1933 a rogito notaio UG GL risultasse testualmente che la servitù perpetua attiva di pubblico passaggio era stata costituita su una zona chiaramente individuata e delimitata nella quale era ricompresa la piazzetta. Del resto, che oggetto di siffatta servitù fosse anche il cortiletto o piazzetta era esplicitamente indicato nell'atto pubblico di acquisto, in data 28 dicembre 1972, da parte degli stessi appellanti, i quali, con lettera del 30 gennaio 1985, diedero inoltre espressamente atto che l'area di loro proprietà era gravata da servitù di pubblico transito. Emergendo la comune volontà delle parti in modo certo ed immediato dal tenore letterale delle espressioni usate nel titolo costitutivo della servitù, non poteva darsi rilievo alla situazione dei luoghi né a comportamenti delle parti posteriori alla conclusione del contratto, quali il mancato inserimento della piazzetta o cortiletto nella mappa del catasto stradale fino al 1977 e il possesso di detta area da parte dei proprietari e del loro dante causa. Peraltro, il contenuto di atti promananti dal Comune, aventi natura descrittiva e finalità classificatoria, non può offrire neppure elementi a favore di una interpretazione contraria al contenuto dell'atto costitutivo della servitù di pubblico transito, mentre il possesso del cortile o piazzetta per cui è causa, secondo quanto indicato nelle deduzioni istruttorie dei proprietari, sarebbe stato da loro esercitato con modalità perfettamente compatibili con la servitù di uso pubblico. Per la cassazione della sopra riassunta sentenza MO LL e RI AC LL hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi. Resiste il Comune di Genova con controricorso. Motivi della decisione Con i primi tre motivi, che per la loro intima connessione vanno congiuntamente esaminati, si denuncia errata applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. Sostengono i ricorrenti che nella convenzione del 13 gennaio 1933 viene affermato che doveva restare aperto un passo esistente su un terreno ben individuato e delimitato, largo metri 3, ma non che il passaggio si sarebbe dovuto estendere su tutto il terreno. Nondimeno, a favore di una interpretazione contraria al contenuto dell'atto costitutivo della servitù di pubblico transito, stavano la classificazione della strada e la sua indicazione nel vecchio catasto strade del Comune di Genova come striscia di passo larga metri 3 che da via Mameli, ora via Carzino, porta a rimanente terreno. via della Cella, con esclusione quindi del Nell'interpretare la convenzione, la corte genovese si era limitata al senso letterale delle parole senza indagare quale fosse stata la comune intenzione delle parti, ricostruibile sulla base del loro complessivo comportamento posteriore alla conclusione del contratto. I giudici del merito, inoltre, non hanno tenuto conto del fatto, pacifico in causa, che nel vecchio catasto strade del Comune di Genova era segnata solo la strada larga 3 metri e lunga 60 metri e non era compreso il rimanente cortile, di 5 metri x 24, posto fuori del suo tracciato. Prima ancora che infondate le sopra riassunte censure sono inammissibili. Ze La sentenza costituisce apprezzabile applicazione di un orientamento, in merito al problema concernente l'interpretazione dei contratti, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e che deve pienamente condividersi, anche perché in armonia con i principi posti dalla dottrina a base delle regole di ermeneutica contrattuale (cfr., per citare solo le più recenti, sentt. nn. 321/1990, 5893/1996,1940/1998, 1958/1998, 4241/1999, 2722/2000, 4671/2000, 9438/2000). Si è a riguardo posto in luce come la finalità peculiare dell'interpretazione del contratto consista nel rendere chiaro ciò che in esso possa essere ambiguo, polisenso, oscuro o dubbio, ossia nel ricostruire la volontà contrattuale, la sua effettiva portata, ai fini di stabilire l'applicabilità di un dato gruppo di norme anziché di un altro. 5 A ricercare, nei suddetti casi, il reale significato del contratto giovano le c.d. regole legali di interpretazione contenute nel libro quarto, titolo II, Capo IV, che devono essere divise in due gruppi: il primo, comprendente gli articoli 1362-1365, disciplina l'interpretazione soggettiva (o storica) del contratto, in quanto tende a ricercare la concreta intenzione comune delle parti;
il secondo, costituito dagli artt. 1366-1371, regola l'interpretazione oggettiva, cioè mira ad eliminare gli eventuali dubbi o ambiguità delle dichiarazioni di volontà e ad accertarne il contenuto effettivo contro quello apparente. Tra i due gruppi di norme, come esattamente ha rilevato la corte di merito, vi è un rapporto di gerarchia, nel senso che le norme veramente interpretative (artt. 1362-1365) devono avere la precedenza su quelle dettate invece a titolo integrativo nei successivi articoli, dacché la determinazione oggettiva del reale significato da attribuire alla dichiarazione della volontà dei contraenti non ha ragione di sussistere quando la ricerca subbiettiva conduca di per sé a un utile risultato. Se è vero infatti che compito del giudice deve essere quello di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, è altresì vero che qualora la lettera della convenzione riveli, per le espressioni usate con chiarezza e univocità, la volontà dei contraenti, e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito delle convenzioni, il ricorso a qualsiasi altro criterio interpretativo deve considerarsi inammissibile, in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. Solo nel caso in cui la comune intenzione delle parti non risulti in 6 modo certo e immediato dalla dizione letterale del contratto, quando cioè le espressioni adoperate dai paciscenti si presentino lacunose o plurivoche, il giudice (non potrà limitarsi al senso letterale delle parole ma) avrà il potere-dovere di ricercare quali siano le finalità realmente perseguite dai contraenti, mediante il ricorso alla valutazione del comportamento complessivo delle parti, o agli altri criteri ermeneutici sussidiari. Orbene, nella fattispecie in esame, la formulazione del testo letterale dell'atto pubblico per notar UG GL del 13 gennaio 1933 si presentava in modo tanto chiaro ed inequivoco da rendere inutile (in claris non fit interpretatio) l'opera interpretativa del giudice, esplicabile mediante l'applicazione dei criteri ermeneutici sussidiari. La corte d'appello ha invero rilevato che, nella predetta convenzione, il "passo privato” che l'originaria proprietaria s'impegnò a non chiudere Ze venne inequivocabilmente individuato mediante rappresentazione dell'andamento, descrizione dei confini, indicazione dei dati catastali, delimitazione dell'estensione e riferimento alla allegata planimetria nella quale lo stesso iter era altrettanto chiaramente circoscritto con le prime cinque lettere dell'alfabeto (A.B.C.D.E.F.). Dopo una tale rappresentazione del "passo privato”- sottolinea la corte di merito - le parti precisarono che "Attesa la stipulazione che precede, rimane costituita a favore del Comune di Genova, che in persona del Delegato del Signor Podestà accetta, la servitù perpetua attiva di pubblico passaggio sul terreno di cui sopra”. Appalesandosi quindi il titolo di assoluta e totale chiarezza, la corte ne ha tratto il motivato convincimento che l'oggetto della costituita servitù di pubblico transito era inequivocabilmente individuato in tutto il terreno considerato e descritto senza esclusione del cortile o piazzetta in contestazione. Il risultato dell'interpretazione letterale, ha aggiunto la corte con considerazioni ad abundantiam, era confermato da due circostanze: nell'atto pubblico di acquisto da parte degli attuali ricorrenti del 28 dicembre 1972 era esplicitamente detto che la servitù di pubblico passaggio comprendeva il cortile o piazzetta;
oltre a ciò, in una lettera datata 30 gennaio 1985, gli odierni ricorrenti avevano sollecitato il Comune a provvedere alla riparazione del manto stradale di detto cortile o piazzetta di loro proprietà dando espressamente atto che trattavasi di spazio gravato da servitù di pubblico transito. Consentendo chiaramente il titolo di ricostruire la comune volontà delle parti, la corte ligure, in perfetta aderenza ai principi citati in premessa, b ha ritenuto inutile, se non arbitrario, il ricorso ad altri mezzi suppletivi di interpretazione quali il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto e, in particolare, il mancato inserimento, per lo meno fino al 1977, dell'area in contestazione nella mappa del catasto stradale e il possesso esercitatone direttamente o indirettamente dai suoi proprietari. Aggiungendo, a quest'ultimo proposito, con considerazioni corrette ma (anch'esse) ultronee, che il riferimento al contenuto di atti promananti dal Comune, aventi natura descrittiva e finalità classificatoria, non possono offrire elementi a favore di una interpretazione contraria al contenuto dell'atto costitutivo della servitù di pubblico transito e che gli appellanti avevano offerto di provare l'esercizio del possesso della piazzetta con modalità perfettamente compatibili con la servitù di uso pubblico. Confutando quanto sostenuto, con argomentazione vagamente 8 sofistica, dai ricorrenti, secondo cui obbligarsi a non impedire un passaggio su un terreno ben individuato non equivale a ritenere tutto il terreno gravato della servitù di passaggio, il giudice di merito ha messo in evidenza come con il termine "terreno" si era voluto indicare non soltanto il passo privato propriamente detto, ma anche l'attiguo cortile. Di fronte ai risultati dell'indagine esegetica della convenzione costitutiva della servitù - condotta dai giudici di merito in maniera accurata, nel pieno rispetto dei canoni legali d'interpretazione contrattuale e coerente con i principi di diritto elaborati nella soggetta materia oltre che seguendo un iter perfettamente logico- i rilievi sollevati dai ricorrenti, con le doglianze che si intrecciano nei mezzi di impugnativa sopra richiamati, si traducono non in una specifica censura del ragionamento seguito per arrivare a un certo risultato interpretativo, ma nella semplice prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito;
ciò è del tutto inammissibile in questa sede, attenendo all'ambito della discrezionalità del predetto giudice nella valutazione dei fatti e nella formazione del proprio convincimento, dei quali si finisce per chiedere una revisione, e non ai vizi del convincimento rilevanti ex art. 360 c.p.c. Col quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1065 e 1366 c.c. Nulla dicendo il titolo circa l'estensione e le modalità di esercizio della servitù di passo, dovevano essere tenuti presenti lo stato dei luoghi al momento della sua costituzione, la naturale destinazione a cortile dello spiazzo in contestazione, il possesso della piazzetta sempre esercitato in buona fede da essi ricorrenti, i bisogni del fondo servente e il fatto che il Comune nel vecchio catasto strade riteneva la servitù larga solo 9 metri 3. Il motivo è del tutto privo di pregio perché infondata è la sua premessa fattuale: e cioè che il titolo, in quanto generico, nulla dispone in ordine all'estensione e alle modalità di esercizio della servitù di pubblico transito. Al contrario, come motivatamente sostenuto dalla corte territoriale, dal titolo si ricavano tutti gli elementi atti ad individuare la servitù; in particolare, esso contiene l'indicazione dell'estensione del fondo servente e la specificazione del contenuto oggettivo del peso imposto (il transito da parte della collettività), mentre inconsistente è il rilievo della mancata specificazione, nell'atto medesimo, delle modalità di esercizio della servitù, poiché oggetto di controversia è soltanto l'estensione dell'area asservita. Tutto ciò esclude che la disposizione negoziale debba essere interpretata secondo criteri diversi da quelli generali dettati dall'art. 1362 ж e segg. c.c. Di vero, come conseguente applicazione del principio generale sopra esposto, è costantemente affermato da questa Corte l'altro principio, pure esattamente individuato e applicato dal giudice del merito, per cui nelle servitù costituite in base a contratto l'estensione e il contenuto di esse devono essere desunti ex ipsomet contractu, non aliunde et extrinsecus;
solo quando tale criterio ermeneutico risulti inadeguato per genericità, equivocità o incompletezza delle espressioni usate dai contraenti, sarà consentito al giudice fare ricorso ai criteri interpretativi suppletivi previsti nelle disposizioni di cui agli artt. 1366-1371 e/o all'art. 1065 c.c., quali il comportamento complessivo delle parti oppure la regola secondo cui la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio di quello servente (v. sentt. nn. 3286/1999, 10 791/1998, 7220/1997, 8643/1995, 8996/1994, 8122/1991, 4670/1986, 3705/1975). Diversamente opinando, si farebbero assurgere a criteri autonomi e determinanti del processo interpretativo elementi estrinseci al contenuto della servitù costituita mediante titolo, quali la situazione obiettiva dei luoghi concretamente venutasi a creare e il comportamento 60000 delle parti, in una parola la prassi nell'esercizio della servitù; tutt'al 310000 contrario questa potrebbe avere solo il fine di chiarire il significato della disposizione negoziale, poiché se il titolo non lasciasse spazio a dubbi circa l'oggetto e la portata del diritto di servitù, e tuttavia si facesse ricorso all'esercizio di fatto della servitù, si trasformerebbe il comportamento, ossia il possesso del diritto, da criterio ermeneutico di rincalzo in titolo costitutivo del diritto. Pertanto correttamente nel caso in ispecie, offrendo l'atto pubblico rogato dal notaio GL il 13 gennaio 1933 elementi per individuare con certezza l'ampiezza e il contenuto della servitù, la corte genovese ha considerato irrilevanti lo stato dei luoghi e il tipo di possesso del cortile o piazzetta esercitato dagli appellanti. ( Disatteso il ricorso, le spese del giudizio vanno poste a carico solidale dei ricorrenti in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese liquidate in lire ?58000, oltre a lire 4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2000 Il Presidente Il Consigliere estensore высfuego del love Dott. Sergio Del Core Dott. FrancesDO Pontorieri IL CANCELLIERE C1 UEPOSITATO INC Valeria Neri 21 FEB 2001 R