Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2006, n. 39374
CASS
Sentenza 26 ottobre 2006

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La disposizione contenuta nell'art. 296 cod. proc. pen. non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., laddove, ai fini della cessazione dello stato di latitanza, attribuisce esclusivo rilievo alla cattura del soggetto e non al semplice contatto occasionale con l'Autorità del soggetto ricercato che usi false generalità, non potendo porsi a carico delle forze di polizia l'obbligo generalizzato di procedere all'identificazione di una persona, cittadina o straniera, per mezzo del DNA o delle impronte digitali al fine di verificare se sia ricercata in relazione alla commissione di qualche reato. (Fattispecie in cui il ricorrente, dopo la commissione di un duplice omicidio in Italia, era riparato all'estero passando la frontiera con un falso nome e, successivamente, aveva usato false generalità, non rilevate in occasione di successivi controlli, fino a quando non era stata eseguita una procedura di comparazione delle impronte digitali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2006, n. 39374
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39374
    Data del deposito : 26 ottobre 2006

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