Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
La disposizione contenuta nell'art. 296 cod. proc. pen. non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., laddove, ai fini della cessazione dello stato di latitanza, attribuisce esclusivo rilievo alla cattura del soggetto e non al semplice contatto occasionale con l'Autorità del soggetto ricercato che usi false generalità, non potendo porsi a carico delle forze di polizia l'obbligo generalizzato di procedere all'identificazione di una persona, cittadina o straniera, per mezzo del DNA o delle impronte digitali al fine di verificare se sia ricercata in relazione alla commissione di qualche reato. (Fattispecie in cui il ricorrente, dopo la commissione di un duplice omicidio in Italia, era riparato all'estero passando la frontiera con un falso nome e, successivamente, aveva usato false generalità, non rilevate in occasione di successivi controlli, fino a quando non era stata eseguita una procedura di comparazione delle impronte digitali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2006, n. 39374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39374 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/10/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1218
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 034014/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL CH IC alias KH HA, N. IL 09/09/1973;
avverso SENTENZA del 11/05/2005 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI Grazia;
udito il Procuratore Generale in persona Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza 11 maggio 2005 la Corte d'Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da OU HA alias El KH HA e vari altri alias (14) contro la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 9.1.2004, che aveva giudicato l'imputato in stato di latitanza, passata formalmente in giudicato per mancata impugnazione. Il OU alias El UF ecc. era stato dichiarato latitante con provvedimento del GIP del Tribunale di Pistoia in data 21.3.1998 a seguito di verbale di vane ricerche del 20.3.1998 in relazione alla ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti per il reato di duplice tentato omicidio commesso con un machete in danno di altri extracomunitari, in Pistoia il 20.2.1998, per cui aveva poi riportato la condanna alla pena di dodici anni di reclusione.
2 - Il OU che nel frattempo era uscito dall'Italia, vi era rientrato, era stato espulso ed era nuovamente rientrato ed era stato anche più volte detenuto in Italia per altri fatti, sempre con nomi diversi, era stato infine identificato tramite le impronte digitali il 3.5.2004 presso la Questura di Prato dove si era presentato, dando ancora una volta diverse generalità, per la pratica di legalizzazione di lavoro irregolare ed era stato tratto in arresto. Aveva quindi, per mezzo del suo difensore, presentato sia incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., che risulta ancora in corso, per confutare la esecutività del titolo, sia appello denominato tardivo contro la sentenza, deducendo la irritualità della dichiarazione di latitanza poiché era stato ricercato solo in Pistoia, mentre i precedenti dattiloscopici indicavano la sua presenza, prima e dopo il 1998, con vari alias, principalmente nella zona di Prato ed in Liguria, e mai in Pistoia ed inoltre aveva tenuto un comportamento che escludeva la volontà di sottrarsi alla esecuzione della cattura.
3 - La Corte territoriale aveva rilevato come, attraverso il verbale di vane ricerche, fosse emerso che l'imputato ed il suo correo erano stati prontamente ricercati nei comuni di Pistola, Agliana, Montale, Montemurlo, Prato, Cadenzano, Vaiano e Firenze, luoghi questi abitualmente frequentati dagli stessi ed in seguito anche in Liguria, ma non perché vi avessero qualche aggancio quanto piuttosto poiché una della vittime aveva riferito che gli aggressori intendevano fuggire in Olanda passando per Genova dove avrebbero potuto trovare appoggio da parte di connazionali. Erano state inoltre attivate intercettazioni telefoniche presso la utenza di un bar intorno al quale gravitava il OU che all'epoca dimorava presso una scuola abbandonata e spacciava droga in piazza a Pistoia, nonché di altri connazionali, che avevano portato alla individuazione di un presunto complice ma non anche del OU. Una delle vittime aveva riferito che il OU e l'altro aggressore erano fuggiti da Pistoia la notte stessa del fatto per paura di vendette e di essere catturati dalla polizia, con la intenzione di espatriare in Olanda.
Da tali elementi la Corte d'Appello ha dedotto che il decreto di latitanza fosse stato legittimamente emesso sulla base di tutte le ricerche possibili in quel momento, essendosi il AR volontariamente sottratto alla cattura nella consapevolezza che nei suoi confronti sarebbe stato emesso un provvedimento cautelare stante il grave fatto commesso, come confermato dalla circostanza che era riparato poco dopo all'estero, passando dalla frontiera di Ponte Chiasso, dove era stato identificato con diverse generalità e che successivamente non aveva mai più usato le generalità che usava al momento del tentato omicidio, non rilevando la circostanza che in occasione dei successivi controlli ed arresti, per carenze di approfondite indagini, non fosse rimasto accertato che si trattava del soggetto ricercato per tentato omicidio.
4 - Contro la sentenza di inammissibilità dell'appello ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato rilevando che l'esame della ritualità dello stato di latitanza non poteva essere limitato alla esaustività delle ricerche al momento della pronuncia del decreto, bensì doveva comprendere la prova della univoca intenzionalità del soggetto ricercato di eludere le ricerche e che comunque la regolarità della latitanza era esclusa una volta che il ricercato era venuto più volte in contatto con l'autorità, anche se con diverse generalità e non era stato catturato per inefficienza dell'autorità, ponendosi altrimenti una questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 c.p.p., comma 4, in relazione agli artt. 24 e 3 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di latitanza perda comunque efficacia una volta che il catturando venga rintracciato.
5 - Con motivi aggiunti la difesa del OU ha rilevato che il provvedimento del giudice dell'esecuzione di Pistoia, che aveva respinto da ultimo la istanza ex art. 670 c.p.p., era stato annullato con rinvio con sentenza n. 389 del 2006 della V sezione della Corte di Cassazione, sotto il profilo che la volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento non poteva desumersi soltanto dalla estrema gravità dei fatti, mentre invece imponeva di valutare tutti gli indici da cui era dato ricavare che l'odierno ricorrente era del tutto ignaro del proprio stato di latitanza alla stregua del rilievo che era stato più volte rintracciato ed era entrato ripetutamele in contatto con l'autorità fino a cercare di regolarizzare la sua posizione in Italia.
6 - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 - Con l'unico motivo di ricorso l'imputato ripropone la questione di nullità del decreto di latitanza che avrebbe determinato la nullità dell'intero giudizio di primo grado e quindi la ammissibilità dell'appello apparentemente tardivo, ma in realtà tempestivo, poiché, essendo nullo l'originario decreto di latitanza, l'interessato avrebbe conservato la possibilità di presentare l'appello nel termine decorrente dal momento in cui aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
8 - Occorre premettere che l'imputato ha presentato contemporaneamente i due rimedi dell'appello tardivo e della impugnazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 c.p.p., mentre invece non ha inteso chiedere ne' davanti al giudice della cognizione ne' in sede esecutiva la restituzione nel termine, ritenendo evidentemente che non si trattasse di una ipotesi di mancato rispetto del termine per la impugnazione determinato da caso fortuito o da forza maggiore, a norma dell'art. 175 c.p.p., bensì del diverso caso di erronea dichiarazione di latitanza, in assenza di qualsiasi comportamento dell'imputato diretto a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, posto che lo stesso avrebbe ignorato persino la pendenza del procedimento che lo riguardava, così da giustificare la nullità dell'intero procedimento e quindi anche della notificazione della sentenza contumaciale avvenuta sulla base dell'originario decreto di latitanza (pur non essendo tale ultimo aspetto esplicitato neppure nel ricorso, ma ponendosi necessariamente come precedente logico della prospettazione di cui il giudice deve tenere conto d'ufficio).
9 - La pendenza simultanea dei due procedimenti, davanti al giudice della cognizione ed a quello dell'esecuzione, è stata ammessa anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36084 del 2005 nel caso Fragomeli ed è stata decisa nel senso che il legislatore, con la introduzione, nel nuovo codice di rito, dell'art. 670 c.p.p., volendo mettere ordine nella materia attinente i rapporti fra incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva e restituzione nel termine, nonché di definire le competenze del giudice dell'esecuzione e di quello della impugnazione e gli effetti reciproci delle relative decisioni, proprio al fine di dirimere alcune situazioni che, in mancanza di una specifica regolamentazione, potrebbero dare luogo a sovrapposizioni di decisioni direttamente o indirettamente sullo stesso oggetto, ha inteso attribuire, nel caso di contestuale pendenza davanti al giudice dell'esecuzione di una richiesta diretta all'accertamento della mancanza o non esecutività del titolo e dell'atto di impugnazione davanti al giudice della cognizione, la competenza di entrambi i procedimenti al giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 2, per cui il giudice dell'esecuzione deve trasmettere gli atti al giudice dell'impugnazione e può adottare soltanto provvedimenti "de liberiate". Poiché peraltro può verificarsi la situazione - non disciplinata espressamente dalla norma e che si presenta nel caso in esame - per cui la impugnazione sia stata in precedenza autonomamente proposta davanti al giudice della cognizione competente ovvero venga proposta davanti a quest'ultimo dopo la presentazione dell'incidente dei esecuzione, ma prima della decisione, sussistendo anche in questo caso una situazione di potenziale conflitto, dal momento che la stessa questione (esistenza o meno di un regolare titolo esecutivo) deve essere esaminata da entrambi i giudici, sia pure per finalità diverse, la questione deve essere risolta - secondo le Sezioni Unite di questa Corte - applicando lo stesso principio di cui all'art. 670 c.p.p., comma 2, e quindi attribuendo la competenza anche per l'incidente di esecuzione al giudice della impugnazione, fermo restando che una volta che una delle due decisioni sia divenuta definitiva, in base anche ai principi generali che regolano il procedimento di esecuzione ex art. 666 c.p.p., non può essere modificata ed ha efficacia fra le parti precludendo ogni ulteriore decisione sul giudice dell'esecuzione o di altro giudice. La circostanza che attualmente penda anche il procedimento ex art.670 c.p.p. - non ancora definito dopo un duplice annullamento con rinvio da parte di questa Corte con le sentenze della I sezione n. 9436 e della V sezione n. 12916 del 2006 - non incide perciò nel presente procedimento, nonostante la situazione di potenziale conflitto, poiché non sussiste comunque, allo stato, un giudicato sulla validità della notificazione della sentenza contumaciale di primo grado che presuppone la verifica della regolarità della dichiarazione di latitanza intervenuta nel corso del procedimento di cognizione ma che ha efficacia per legge anche nella fase esecutiva, senza necessità di reiterazione (art. 296 c.p.p., comma 4), dipendendo da essa la formazione del valido titolo esecutivo (v. Cass. sez. I n. 9436 del 2005 proprio nel primo ricorso proposto da El UF HA, alias HA alias... contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la istanza ex art. 670 c.p.p.). 10 - Si tratta quindi di verificare se, in conformità alla corretta impostazione della questione operata dalla Corte territoriale, il decreto di latitanza sia stato o meno legittimamente emesso poiché, nel primo caso, è evidente che anche la notificazione dell'estratto contumaciale sarebbe stata regolare e l'appello, presentato oltre il termine di legge, dovrebbe essere ritenuto inammissibile, mentre, nel secondo caso, potrebbe essere messa in discussione la regolarità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e prima ancora della citazione a giudizio dell'imputato. 11 - La giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite è nel senso che, in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva da parte dell'imputato (v. Cass. Sez. Un.
7.1.2005 n. 119). Nel caso in esame la citazione a giudizio è stata notificata rispettando i meccanismi della conoscenza legale previsti dal codice di rito per i latitanti, che potrebbero di per sè essere inidonei ad assicurare la effettività della conoscenza, ma la questione potrebbe restare irrilevante, almeno con riguardo alla fase del procedimento, qualora l'imputato avesse avuto conoscenza del procedimento e si fosse sottratto alla esecuzione dell'ordine di cattura per sua libera scelta (art. 296 c.p.p.). In tali casi potrebbe infatti ritenersi che vi sia stata anche la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato o comunque, quanto meno, una più che ragionevole presunzione che l'atto, notificato in conformità all'ordinamento processuale, abbia raggiunto lo scopo. E tale soluzione si porrebbe in linea anche con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la quale ha riconosciuto che l'art. 6, comma 2, della Convenzione Europea, che sancisce un numero minimo di diritti dell'imputato, rappresentanti altrettanti aspetto della nozione generale di "equo processo", non si disinteressa delle presunzioni di fatto o di diritto presenti nelle leggi penali dei singoli ordinamenti, mentre prescrive agli stati di contenere le presunzioni entro limiti ragionevoli, tenendo presente, da un lato, la gravità della posta in gioco e, dall'altro lato, l'esigenza di garantire il diritto di difesa (v. sentenza CEDU 7 ottobre 1988, ric. Salabiaku).
12 - È principio ormai pacifico che le autorità giudiziarie nazionali si debbano adeguare nella interpretazione delle norme interne alla giurisprudenza della Corte Europea e siano consce della obbligazione su di esse incombente, ai sensi dell'art. 46 della Convenzione, di dare esecuzione alle sentenze della Corte nei casi direttamente ad esse collegati, però ciò deve ritenersi rispettato nel caso in cui l'imputato abbia avuto conoscenza personale del procedimento, anche alla stregua di una interpretazione della normativa che tenga conto della modifica legislativa di cui all'art. 175 c.p.p., introdotta con il D.L. n.17 del 2005, convertito nella L. 22 aprile 2005, n. 60, proprio al fine di adeguare l'ordinamento processuale interno alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Al fine di dettare agli Stati membri della Unione Europea una serie di regole minime sul processo in absentia, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha varato il 21 maggio 1975 la Risoluzione n. 75/11 con cui è stato dettato il principio secondo cui nessuno può essere giudicato senza avere prima ricevuto "effettivamente" una citazione diretta a consentire la sua partecipazione al processo e la preparazione della difesa, a meno che non sia "accertata" la sua volontà di sottrarsi alla giustizia. Ed anche quando l'imputato ha ricevuto la suddetta citazione, il processo non deve avere luogo qualora il giudice ha motivo di ritenere che l'imputato si sia trovato nella impossibilità di comparire. Si è esclusa in tal modo una rigida automaticità del giudizio in contumacia, lasciando al giudice un apprezzamento discrezionale sulla mancata comparizione dell'imputato, stabilendo altresì che una persona condannata in contumacia, che ha ricevuto una regolare notifica della citazione, ha comunque diritto di essere nuovamente giudicata "se prova che la sua assenza era dovuta a causa di forza maggiore".
I principi contenuti nella risoluzione sono stati ulteriormente chiariti e sviluppati nella giurisprudenza della Corte Europa soprattutto con le sentenze Colozza del 12.2.1985, Sejdovic del 10 novembre 2004 e Somogyi del 18 maggio 2006, con cui la Corte ha affermato il principio che l'Italia dovesse rimuovere ogni ostacolo legale diretto ad impedire ad un condannato in absentia, non effettivamente informato del procedimento e che non avesse rinunciato inequivocabilmente al suo diritto di comparire, di ottenere l'estensione del termine per fare l'appello e la celebrazione di un nuovo processo, in modo da garantirgli il diritto ad una nuova pronuncia sulle stesse accuse mosse contro di lui.
12 - Facendo applicazione di tali principi il legislatore italiano, con la L. n. 60 del 2005, ha modificato l'art. 175 c.p.p. prevedendo, nel caso di sentenza contumaciale pronunciata senza che l'imputato avesse avuto conoscenza del procedimento o del provvedimento ed avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre la impugnazione, l'istituto della restituzione nel termine, che peraltro era già esistente nel nostro ordinamento, anche se in forma più ristretta e limitata ai casi in cui la mancata conoscenza del provvedimento non fosse dovuta a colpa e l'imputato, in caso di notifica al difensore, non si fosse sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti. 13 - Orbene, nel caso in esame, pur tenendo conto della interpretazione della normativa alla luce della modifica legislativa dell'art. 175 del c.p.p. e dei principi dettati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella materia di cui si tratta, appare evidente che le argomentazioni portate dalla Corte territoriale per ritenere che l'attuale ricorrente fosse stato a conoscenza effettiva del procedimento e si fosse sottratto alla cattura appaiono del tutto corrette e condivisibili, posto che - come accertato dai giudici di merito, la cui valutazione di mero fatto è insindacabile in sede di legittimità - si è dato alla fuga dopo avere saputo di essere ricercato dalla polizia per il duplice omicidio, riparando a Genova alla ricerca di aiuto per l'espatrio e quindi espatriando dalla frontiera di Ponte Chiasso con il falso nome, omettendo altresì successivamente di usare il nome con cui era conosciuto al momento del duplice omicidio, ben sapendo che quel nome lo collegava al grave fatto illecito per cui era ricercato.
La dichiarazione di latitanza è quindi avvenuta regolarmente anche in base ad una interpretazione della norma ispirata alle massime garanzie ipotizzatoli che consentono di affermare provato che, nella specie, l'imputato fosse a conoscenza del procedimento e si fosse volontariamente sottratto alla cattura.
14 - La circostanza che l'imputato sia in seguito venuto a contatto con la autorità italiana non rileva, poiché lo ha fatto sotto falso nome ed anzi non ha mai più usato il nome con cui era conosciuto al momento in cui è avvenuto il duplice omicidio, il che, da un lato, conferma che l'imputato sapeva bene che veniva ricercato con quel nome e dite riteneva che, cambiandolo, sarebbe riuscito a sottrarsi alla cattura, come in effetti è avvenuto fino a quando non è stata eseguita una procedura di comparazione della impronte digitali, ma, da altro lato, dimostra altresì che la condotta dell'autorità italiana è stata incolpevole nelle ricerche, non potendosi pretendere che tutte le volte che la autorità viene a contatto con una persona, cittadina o straniera che sia, proceda alla sua identificazione per mezzo del DNA o delle impronte digitali al fine di verificare se è ricercata per la commissione di qualche reato.
15 - La disposizione di cui all'art. 296 c.p.p. non si pone sotto tale profilo in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. poiché è evidente che la norma prevede che la qualità di latitante viene meno se il soggetto viene rintracciato, ma il contatto occasionale del soggetto con la autorità, qualora abbia usato nomi falsi proprio per sottrarsi alle ricerche, non fa venire meno lo stato di latitanza poiché non può essere equiparatala cattura del soggetto il suo contatto con l'autorità sotto falso nome. 16 - In tale situazione si deve ribadire che la dichiarazione di latitanza è correttamente avvenuta, per cui l'imputato, che conosceva la pendenza del procedimento e si era volontariamente sottratto alla cattura, una volta venuto a conoscenza del provvedimento (nella specie la sentenza di primo grado) attraverso la notifica e la esecuzione dell'ordine di carcerazione, avrebbe potuto e dovuto attivare il rimedio della restituzione nel termine, allegando di non avere avuto conoscenza effettiva del provvedimento e chiedendo eventualmente la rinnovazione totale della istruzione dibattimentale di cui all'art. 603 c.p.p., comma 4; per cui non può dolersi se ha scelto una linea difensiva in contrasto con l'ordinamento presentando appello tardivo e sostenendo la nullità del decreto di latitanza che era stato invece legittimamente emesso.
17 - H ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti, con la consequenziale condanna della ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006