Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
In tema di effetti della sentenza di patteggiamento, la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere è compatibile con l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato, in quanto la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna, sicché ogni deroga al regime di tali sentenze deve risultare da una espressa disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2003, n. 21934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21934 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
Dott. Ilario MARTELLA Consigliere
Dott. Francesco SERPICO Consigliere
Dott. Francesco P. GRAMENDOLA Consigliere
Dott. Giorgio COLLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. corte di Appello di Palermo avverso la sentenza 26/3/02 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
letta la requisitoria scritta del P.G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Osserva in:
Fatto e diritto
Con sentenza in data 26/3/02 il Tribunale di Palermo in composizione monocratica applicava a Di AS NC la pena concordata di anni uno di reclusione e euro 4.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 per avere detenuto a fine di spaccio gr. 300 di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Non riteneva il giudice a quo di porre a carico dell'imputato il pagamento delle spese relativa al suo mantenimento in carcere, ostandovi il divieto di cui all'art. 445 cpp., e richiamando a sostegno una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità. Ricorre avverso tale decisione il P.G. presso quella Corte di Appello per violazione di legge, deducendo che l'argomentazione del giudice monocratico di Palermo non erano condivisibili alla luce della prevalente giurisprudenza di questa suprema Corte, e chiede l'annullamento della sentenza sul punto con i consequenziali provvedimenti.
Il ricorso è fondato.
la disposizione dell'art. 445, nella parte in cui esclude l'imputato dall'obbligo di pagare le spese del procedimento, è stata oggetto di interpretazione restrittiva da parte della prevalente giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisa. Si è infatti sostenuto che il co. 2 di detto articolo - laddove esclude il pagamento delle spese processuali in caso di condanna a pena patteggiata - è di carattere eccezionale e non consente pertanto interpretazione estensiva (Cass. I 6/11/92 Fatigati). Ne consegue innanzi tutto la compatibilità della condanna dell'imputato, che ha richiesto l'applicazione della pena, al pagamento delle spese di mantenimento in carcere (Cass. IV 29/4/97 Turturro CED 207921; IV 10/10/95 Badiane;
IV 17/12/93 Esposito;
I 14/5/93 Covotta CED 194749 e altre), conclusione che trova conforto nel fatto che la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna, sicchè ogni deroga al regime di tali sentenze deve risultare da una disposizione espressa ( Cass. III 2/4/93 D'Angelo CED 194593). D'altra parte vi è una netta distinzione tra le spese del procedimento, che attengono al processo, ed in particolare all'attività giudiziaria (come notifiche, perizie e trasferte), e quelle che l'amministrazione penitenziaria affronta per il mantenimento del soggetto detenuto a qualsiasi titolo (Cass VI 12/6/92 Basile;
VI 19/2/90 Mauriello). Consegue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione di condanna alle spese di mantenimento in carcere, che va invece disposta in questa sede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione di condanna alle spese di mantenimento in carcere, statuizione che dispone.
Così deciso in Roma, il 1/4/2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 MAGGIO 2003.