Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata, salvo diverse disposizioni di legge, a sentenza di condanna ai sensi dell'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., e costituisce pertanto condizione ostativa ai fini dell'ammissione dell'imputato all'oblazione speciale di cui all'art. 162 bis cod. pen.
Commentario • 1
- 1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2004, n. 12207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12207 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 01/12/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 1680
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 003963/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO TI N. IL 20/04/1978;
avverso SENTENZA del 07/11/2002 GIUDICE DI PACE di MONFALCONE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. Veneziano che ha concluso per rigetto del ricorso.
OSSERVA
TO CR è stato condannato, con sentenza del Giudice di pace di Monfalcone, 7 novembre 2002, alla pena d Euro 581.00 di ammenda con sospensione della patante di guida per giorni trenta, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 comma due C.d.S..
Fatto commesso il 5 gennaio 2002.
Ricorre l'imputato e denuncia erronea applicazione degli artt. 99, comma terzo, e 162 bis C.p. alla stregua della denegata ammissione alla oblazione "facoltativa".
Infatti, sostiene il ricorrente, la norma di cui all'art. 99 C.p. va diversamente interpretata.
Egli sostiene, infatti, che, avendo subito già due precedenti condanne, di cui una mediante applicazione di pena a richiesta ex art. 444 C.p.p., e non potendo essere questa considerata "condanna" anche per la interpretazione di cui a questa Suprema Corte, Sezione 4^, n. 8601/1996, egli avrebbe dovuto essere ammesso all'oblazione, non essendo stato dichiarato recidivo, ne' potendo essere ritenuto come tale.
La Corte:
Il ricorso è infondato.
L'art. 445, comma uno bis, C.p.p. prevede espressamente che la sentenza ex art. 444 C.p.p. sia equiparata a "sentenza di condanna" agli effetto penali per i quali non sia stata prevista specifica esclusione. E pertanto gli effetti penali tipici della sentenza di condanna, nel caso di applicazione di pena a richiesta, si estinguono solo in seguito al decorso utile del termine di cui all'art. 445, comma secondo, C.p.p. (Ed, infatti, in applicazione di detto principio, e sia pure nella diversa materia della sospensione condizionale della pena, questa Corte ha fissato il principio secondo il quale in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione imposta dagli art. 164, comma ult., e 163 cp. circa la concedibilità di un secondo beneficio. (Cassazione penale, sez. un., 22 novembre 2000, n. 31, Sormani). Dunque, in mancanza di tale "specifica esclusione" nel caso de quo, correttamente il G.d.P. ha negato all'imputato, che aveva già subito due condanne per lo stesso reato, dovendosi pertanto considerare recidivo, l'accesso alla oblazione.
La così spiegata infondatezza delle denuncie di ricordo, è causa di rigetto.
Segue la soccombenza del ricorrente per le spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 n. 2 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2005