Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2003, n. 10240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10240 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
E A N L O L I ″ E 03 Z 9 D 1 A 2 R 3 . T 7 N S . I T 7 BBLICA ITALIANA G 10240 R 8 E 'A 9 1 R L - L 5 A - E NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 D D 1 I E E S T G N RTE SU RE N G E E Oggetto E S S L 19SE N9 I E A SEZIO UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO-Primo Presidente f.f.-Dott. Giuseppe R.G.N. 16412/99 Cron.22869 Presidente di sezione Dott. Giovanni OLLA Consigliere RAVAGNANI Dott. Erminio Rep. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Ud.22/05/03 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Dott. Giandonato Consigliere- NAPOLETANO MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Fabrizio Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: IRITECNA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE INCORPORANTE LA NUOVA MECFOND S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso 10 studio dell'avvocato PAOLO DI MARTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
-· ricorrente 2003 contro 487 -1- TA RO, AL EL, domiciliati in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCO IADANZA, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 26, presso lo studio dell'avvocato ENRICO D'ANNIBALE, rappresentato difeso dall'avvocato EDOARDO BARONE giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 28/99 della GI speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 13/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
uditi gli avvocati Paolo DI MARTINO, Enrico D'ANNIBALE, per delega dell'avvocato Edoardo BARONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso che in via principale sia rilevata la nullità non sanabile della sentenza impugnata, in via subordinata per la manifesta infondatezza della questione di legittimità -2- costituzionale e rigetto. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Pronunziando sulla domanda di indennizzi, ex art.46 L. n.2359/1865, proposta nei confronti della INFRATECNA, poi assorbita dalla MECFOND ed ora IRITECNA S.p.a. in liquidazione, e contro il Comune di Napoli da BE VO ed IR AL - quali lamentavano limitazioni di area e luce, degrado estetico, deprezzamento economico, di un proprio appartamento, conseguente alla costruzione, a ridosso dello stesso, di un viadotto stradale da parte della società concessionaria, nel quadro del edilizia residenziale per le programma di popolazioni colpite dal sisma di cui alla L. n.219/1981 l'adita GI speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento della domanda stessa nei confronti della sola concessionaria, condannava quest'ultima al pagamento di indennità di asservimento e per diminuito godimento temporaneo dell'immobile, per il periodo di realizzazione dell'opera, in favore dei richiedenti. Contro questa sentenza ricorre ora la IRITECNA con atto illustrato anche con memorie, denunciando pregiudiziali motivi di nullità della statuizione impugnata per (già accertata) incostituzionalità della norma sulla composizione del Collegio e per ulteriori profili (che chiede di denunciare al di illegittimità della Giudice delle leggi) disciplina del processo speciale innanzi alla G.S.E. e contestando, nel merito, la propria legittimazione passiva, l'attribuzione agli attori delle indennità in questione e l'omesso esame della domanda riconvenzionale di essa società. Si è costituito il Comune per replicare sulla questione della legittimazione passiva. Anche i proprietari si sono costituiti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve escludersi che incida - sulla validità della sentenza impugnata la sopravvenuta pronunzia, n.393/02, della Corte l'illegittimitàcostituzionale, che ha dichiarato dell'art.17 del d.l. lgt. N.219/1919 "nella parte in cui non prevede che faccia parte della G.S.E. presso la Corte di appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale" (cui ha fatto seguito 1'intervento correttivo del legislatore che, con l'art.1 della L. n.1/2003, di conversione del d.l. n.251/02, ha modificato la composizione del suddetto organo, chiamando ora a farvi parte 5 "due ingegneri particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello"). Per principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, le sentenze della Corte costituzionale, dichiarative (come nel caso in esame) della incostituzionalità (in sé 0 in relazione a talune sue componenti) di un organo giurisdizionale, non comportano, infatti, l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo e del provvedimento che l'abbia conclusa, ove intervengano dopo l'esaurimento di essa, e salvo che la relativa questione di legittimità sia stata sollevata prima della conclusione di detta fase (cfr. SS.UU. 2644/79; 3334/98), n.3923/75; Sez. I nn. 4266/77; stata dedotta come motivo ovvero non sia impugnatorio della sentenza, per il profilo del difetto di costituzione del giudice, ai sensi degli artt.161, 158 p.c.. Nella specie, non essendo stata la questione di del citato art. 17 L. 219/1919costituzionalità prospettata né nella pregressa fase di merito, né in via impugnatoria, Mel quadro del presente giudizio, resta per ciò, appunto, in esso ininfluente la successiva su menzionata 6 declaratoria di incostituzionalità. 2.- Ancora in via preliminare (e sempre con riguardo alle ulteriori eccezioni pregiudiziali prospettate in memoria dalla ricorrente) va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente in ordine al combinato disposto della legge n.219 del 1981 e della normativa di cui alla legge n.2892 del 1885, "nelle parti in cui devolvono in via esclusiva alla giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di la giurisdizioneNapoli in ordine alla indennità espropriative rideterminazione delle determinate in dipendenza di interventi ablatori promossi ai sensi della richiamata L.219/81 in aree ricadenti nell'ambito del territorio del Comune di Napoli", per contrasto con l'art. 3 Cost. (disparità di trattamento in relazione ai proprietari interessati dallo stesso tipo di procedura ablativa, ma non ricadenti nel comune di Napoli). La normativa denunziata, infatti, s'inserisce nell'ambito d'interventi speciali diretti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a gravi calamità naturali, onde non può considerarsi 7 precluso al legislatore il potere di valutare discrezionalmente la disciplina sostanziale e processuale applicabile, ritenuta più idonea e funzionale, anche con riguardo alle diverse aree territoriali interessate, diversità di per sé sufficiente ad escludere una irragionevole disparità di regime giuridico. infondata deve 3.- Del pari manifestamente essere dichiarata la questione di legittimità costituzionale dell'art.19 del DLL n.219 del 1919, per violazione del diritto alla difesa e/o per sua illogica compressione, essendo la facoltà di difesa di fatto esclusa per le questioni di merito giuridico e comunque ristretta soltanto а specifiche questioni;
e analogamente dovrebbe dirsi per la facoltà d'impugnativa, limitata ai soli vizi eccesso di potere e violazione di d'incompetenza, legge.
4. Nel merito, la impugnazione della Società - si compone di cinque motivi, con i quali si alla GI di avere per più profili addebita errato: a. nel ritenere la legittimazione passiva di essa ricorrente;
b. nell'omettere di pronunciare sulla propria 8 domanda riconvenzionale, ovvero nel non sollevare d.l.la questione di costituzionalità dell'art.19 lgt. 1919 n.219, ove ritenuto preclusivo di siffatto esame;
C. nel liquidare agli attori somme a titolo di indennizzo ex art.46 1.1865 n.2359, in difformità alla richiesta dei medesimi e con erroneo criterio di quantificazione;
d. nel liquidare un ulteriore indennizzo, per asserito diminuito godimento temporaneo dell'immobile, non avente base normativa;
e. nel non prendere in considerazione le proprie eccezioni per carenza, tra l'altro, di prova delle pretese azionate dalle controparte. Nessuna di tali censure può trovare accoglimento. 4/1. Si deve premettere che, come emerge dalla sentenza impugnata (e com' è incontroverso), si verte in tema di opera rientrante nell'ambito del titolo VIII° della legge n.219 del 1981. Nel quadro di tale normativa, avente carattere speciale e quindi derogatorio dei principi generali in tema di espropriazione per pubblica utilità, assumono rilevanza ai fini della questione che ne occupa gli artt.80, 81 e 84 della legge citata. Segnatamente l'art. 81, disciplinante le modalità 9 precedente art.80, degli interventi di cui al le opere sono affidate in stabilisce che apposite convenzioni in concessione a mezzo di deroga alle norme vigenti a società ed imprese di costruzione idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, ed aggiunge nel terzo comma che "Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge", nonché tutte le altre attività nella norma medesima elencate. Come 1'articolata formula legislativa rivela, 1'attribuzione dei pubblici poteri al concessionario è molto ampia, ed in modo espresso contempla (tra l'altro) anche le procedure di espropriazione e il pagamento delle indennità. La legittimazione (recte: la titolarità passiva) della relativa obbligazione in саро al soggetto concessionario delle opere deriva dunque direttamente dalla legge. Ed in tal senso, del resto, questa corte si è già espressa, con ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui non si ha ragione di discostarsi e alle cui più articolate motivazioni può quindi rinviarsi (SS.UU. 10 nn.5804, 10922/95; 2644, 8496/98; 4, 104, 162/99 e successive conformi}. 4/2.- Relativamente, poi, alle contestazioni formulate in ricorso quanto al mancato esame della domanda di rivalsa della società, deve in primo luogo escludersi che la decisione impugnata incorra per tal profilo in alcuna violazione di legge. contrario la G.S.E., non pronunciandosiAl su quella domanda, ha fatto puntuale e corretta applicazione della norma sulla competenza, che la riguarda. Atteso che, ai sensi dell'art.19 L. 219/1919 la G.S.E. ha giurisdizione esclusivamente in ordine alla determinazione della indennità e non può estendere la propria cognizione ad alcun altra, pur connessa, questione che non sia quella strettamente indennitaria (Cfr. SS.UU. nn. 917/96; 8496/98; 2.104, 162, 386/99, ex plurimis). Né è ipotizzabile che il citato art. 19, così dalla interpretato, violi, come sostenuto ricorrente, l'art.24, comma primo e secondo, Costituzione: donde la manifesta infondatezza delle correlative questioni. Atteso che come già reiteratamente puntualizzato nelle pronunzie del 1999 su citate - è coerente alla natura di "organo 11 di giurisdizione speciale" della G.S.E. presso la Corte di appello di Napoli che ad essa sia domandata la cognizione unicamente di controversie determinate;
e considerato poi, comunque, che davanti al detto organo, in relazione alla materia competenza, le parti possono dedurredi e sua trattare ogni questione di "merito giuridico", sicchè non è ravvisabile compressione del diritto di difesa. 4/3. Non maggiore consistenza ha, in ogni suo aspetto, la successiva terza censura, in ordine all'indennità, c.d. di asservimento, ex art.46 1. 2359/1865: che contrariamente agli avversi assunti la GI ha correttamente individuato esattamentecome oggetto della domanda ed qualificato e liquidato in percentuale della indennità virtuale di espropriazione (e non del valore venale del bene asservito), come reiteratamente ribadito per tali ultimi due profili dalle già citate sentenze nn.2, 104, 162 del 1999. 4/4.- Resiste а critica anche la ritenuta spettanza ed attribuzione della ulteriore indennità sentenze 1999 citt.) nelle ipotesi di lavoro di Я per diminuito godimento temporaneo. Infatti come pure già precisato (cfr. 12 costruzione di viadotto autostradale, che invada lo spazio aereo sulla verticale di un fabbricato, comportandone l'asservimento, il ridotto godimento del bene durante l'esecuzione dei lavori Va compensato con indennità che, trovando base L.2359 cit., va normativa nello stesso art.46 commisurata agli interessi sull'indennità di asservimento. 4/5.- Del pari inammissibili sono pure le censure di insufficiente motivazione relativamente alle non meglio specificate "richieste ed eccezioni di essa società, che la GI avrebbe trascurato di prendere in considerazione". E ciò per la triplice ragione che, per questa parte, il motivo, per come formulato, è privo del dell'autosufficienza;necessario requisito ed è sostanzialmente rivolto ad ottenere un non consentito riesame del merito in questa sede di legittimità, ove, per di più, con riguardo a decisioni della G.S.E. il sindacato sulla motivazione è ammessO solo per carenza assoluta, mera apparenza, e non anche per vizi della stessa dell'art.360 n.5 (cfr. riconducibili allo schema SS.UU. n. 8918, 11354/98; 128/99 e successive conformi). 13 5.- Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto. 6.- Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, respinge il ricorso e compensa le spese. Roma 22 maggio 2003. Il Relators Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 27 GIU. 2003 ALLIERE C1 Giambattistaет 14