Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2002, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Il 70800 0 2802/02 6 E 8 9 N 1 / O REPUBBLICA I 4 / Z 6 A 2 # R . T R IN NOME DEL POPOLO TALLANO . L S P I L . A G D E L B R E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A D T A I A S 1 D I Oggetto: Cartella di paga- 3 N E 1 R E S SEZIONE QUINTA CIVILE T E . mento Notificazione I T N N A E A S R.G.N. 15209/00 E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Presidente Olla Consigliere Cron. 6563 Dott. Enrico Papa Consigliere Rep. Dott. Vincenzo Di Nubila Dott. Antonio Merone Consigliere Ud. 21/06/2001 Dott. Achille Meloncelli Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal signor LU EL, in qualità di leale rappresentante sella SN pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tembien 33, presso lo stu- dio dell'avvocato Antonio Stellato, che la difende, giusta mandato in calce;
- ricorrente -
contro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e lo difende ope legis;
-controricorrente - nonché
contro
N. l'Ufficio delle entrate 2 Padova;
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- intimato -
avverso la sentenza n. 173/99 della Commissione tributaria regionale di Ve- nezia, depositata il 31 maggio 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2001 dal Relatore Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Ca- fiero, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il signor LU ET, quale legale rappresentante della SN ET LU, ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 16 aprile 1999, n. 173/01/99, depositata il 31 maggio 1999, che ha respinto il suo appello avverso la sentenza della Com- missione tributaria provinciale di Padova n. 37/14/98, che aveva respinto i suoi ricorsi riuniti contro le cartelle esattoriali n. 618138596, 618138698, 618138493. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - il 2 marzo 1998 sono notificate alla ET LU SN le cartelle esattoriali n. 618138596, n. 618138698 e n. 618138493, emesse per ritardato versa- mento periodico dell'IVA relativa al 1992; - la Commissione tributaria provinciale di Padova, con decisione n. 33/14/98, respinge i ricorsi riuniti, ritenendo infondata l'eccezione della tar- diva emissione delle cartelle per intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art. 58 DPR 26 ottobre 1972, n. 633; الملح 2 - la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova è impugna- ta dalla società, il cui appello è respinto dalla Commissione tributaria regio- nale con sentenza 16 aprile 1999, n. 173/01/99. 1.3. La sentenza di secondo grado è così motivata: dalla documenta- zione prodotta in causa dall'Ufficio IVA di Padova risulta che esso già il 17 ottobre 1996 aveva notificato al contribuente l'avviso di irrogazione delle sanzioni n. 709315/96 e poi, in base all'art. 10.2 legge 8 agosto 1996, n. 425, aveva notificato il 30 gennaio 1997 un avviso di pagamento in sostituzione del precedente atto;
ne consegue che la pretesa tributaria era già diventata definitiva al momento della notifica delle cartelle esattoriali, oltre ad essere stata notificata nei termini prescrizionali;
ciò posto, il ricorso poteva, dopo la notifica delle cartelle esattoriali, essere proposto solo per vizi propri delle cartelle e nelle forme previste dall'art. 10 DPR 28 novembre 1980, n. 787. 2.1. La società ricorrente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale 16 aprile 1999, n. 173/01/99, propone i seguenti motivi d'impugnazione: 1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 145 cpc in rela- zione all'art. 360, n. 3, cpc;
2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 145 cpc, in re- lazione all'art. 360, n. 5, cpc, ed ex art. 8 legge 7 gennaio 1929, n. 4. 2.2. La società ricorrente conclude chiedendo che sia annullata la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 16 aprile 1999, n. 173/01/99. 3. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso. 3 Motivi della decisione 4.1. Nel suo ricorso per cassazione la società denuncia, con il primo motivo, la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto ex art. 145 cpc in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
4.2. La società sostiene che la notifica effettuata il 30 gennaio 1997, a mani del fratello della ricorrente, sarebbe viziata da un'assoluta nullità, per il fatto che non è stata specificata, trattandosi di notifica a persona giuridica, la qualità del consegnatario, quanto meno quale persona addetta alla rice- zione degli atti. L'indicazione del signor EN TE, quale fratello del deducente, non integrerebbe la realizzazione della notifica;
data l'evidente nullità della notifica degli avvisi di pagamento, l'effetto interruttivo della prescrizione quinquennale ex art. 58 DPR 26 ottobre 1972, n. 73, non si sa- rebbe verificato, con la conseguenza che sarebbe illegittima l'iscrizione a ruolo delle sanzioni irrogate e delle relative cartelle esattoriali impugnate dal contribuente.
4.3. Il motivo è inammissibile. Si deve considerare, al riguardo, che l'avviso di pagamento notifica- to il 30 gennaio 1997, non è un atto processuale, ma un atto amministrativo, cosicché la valutazione, nel giudizio di cassazione, della validità della sua notificazione presuppone che nel ricorso siano specificamente indicati tutti gli elementi a tal fine necessari. In particolare occorre che sia riprodotto il testo della relazione di notificazione. Poiché, invece, il ricorso omette di fornire alla Corte i dati indispensabili per la formulazione di qualsiasi giudi- zio, il motivo di impugnazione è indeterminato e generico e, conseguente- mente, se ne deve dichiarare l'inammissibilità. 4 5.1. Con il secondo motivo di ricorso la società ipotizza l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 145 cpc, in relazione al- l'art. 360, n. 5, cpc, ed ex art. 8 legge 7 gennaio 1929, n. 4. 5.2. Secondo la società la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di valutare la questione di fatto relativa al rapporto sostanziale della controversia, la quale sarebbe stata decisiva del giudizio, comportando la necessaria dichiarazione di illegittimità delle cartelle esattoriali impugnate, perché esse erano fondate su un atto la cui notifica sarebbe nulla. La Com- missione avrebbe omesso di verificare la regolarità della notifica degli avvi- si di pagamento, appiattendosi pienamente sulla produzione documentale dell'ufficio finanziario. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dell'art. 12 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione dovrebbe essere applicata una sola volta in misura superiore a quella stabilita dalla legge per una sola violazione, purché non si superi la metà dell'ammontare complessi- vo delle pene pecuniarie che si sarebbero dovute applicare calcolando le singole violazioni.
5.3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Infatti, a seguito della dichiarazione d'inammissibilità del primo mo- tivo di ricorso, viene meno il presupposto sul quale si basa il secondo moti- vo, cioè la nullità della notifica dell'avviso di pagamento. Ne deriva che, come ha esattamente sostenuto la Commissione tributaria regionale nella sentenza impugnata, l'inoppugnabilità dell'atto di imposizione tributaria preclude l'esame del rapporto giuridico sostanziale e il ricorso giurisdizio- 5 nale avrebbe potuto essere proposto, nei riguardi delle cartelle esattoriali, solo per vizi loro propri e non anche per vizi degli atti presupposti.
6. Per le ragioni esposte il ricorso per cassazione dev'essere rigetta- to.
7. Le spese relative al giudizio di cassazione seguono la soccomben- za e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, che determina in £2.650.000, di cui £ 2.500.000 per onorari e £ 150.000 per spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2001. Il Presidente Il cons. relatore ed estensore Mijnzeii ? IL CANCELLIERE C EPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 26 FEB. 200ZDEPO Oggi IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista 6