Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2015, n. 20475
CASS
Sentenza 3 marzo 2015

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In materia di confisca di prevenzione, all'esito di procedimento ablativo al quale non si applica la disciplina dettata dal Libro I, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sussistono la legittimazione e l'interesse del terzo creditore, assistito da garanzia reale su bene confiscato, a presentare istanza di ammissione del credito alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 1, comma 199, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cosiddetta legge di stabilità), anche nel caso in cui il soggetto abbia già ottenuto l'accertamento, positivo ed irrevocabile, del proprio diritto di garanzia e della propria buona fede. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'accesso a tale procedura è l'unico mezzo di tutela per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, non essendo più consentite iniziative esecutive individuali per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 194, della medesima legge).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2015, n. 20475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20475
    Data del deposito : 3 marzo 2015

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