Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2005, n. 1434
CASS
Sentenza 5 dicembre 2005

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In tema di restituzione in termini per l'impugnazione delle sentenze contumaciali, la novella introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con L. n. 60 del 2005, con cui si è adeguato un istituto processuale già esistente alle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle garanzie della difesa nel procedimento "in absentia", non soggiace per la sua natura processuale al criterio applicativo della retroattività della legge più favorevole al reo, e quindi non determina la riapertura dei termini per la proposizione dell'istanza, con la conseguenza che resta ferma la decadenza dal diritto verificatasi per mancata proposizione tempestiva dell'istanza nel vigore della disciplina precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2005, n. 1434
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1434
    Data del deposito : 5 dicembre 2005

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