Sentenza 5 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di restituzione in termini per l'impugnazione delle sentenze contumaciali, la novella introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con L. n. 60 del 2005, con cui si è adeguato un istituto processuale già esistente alle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle garanzie della difesa nel procedimento "in absentia", non soggiace per la sua natura processuale al criterio applicativo della retroattività della legge più favorevole al reo, e quindi non determina la riapertura dei termini per la proposizione dell'istanza, con la conseguenza che resta ferma la decadenza dal diritto verificatasi per mancata proposizione tempestiva dell'istanza nel vigore della disciplina precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2005, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 05/12/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1382
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 32344/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IU ZI, N. IL 11/04/1967;
avverso ORDINANZA del 13/06/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G. rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 13 giugno 2005, la Corte di Appello di Milano ha respinto la istanza di AL FE intesa ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare due sentenze contro di lui emesse in contumacia (n 1198/1995 del Tribunale di Milano e n. 2317/1995 del Pretore della stessa città). A sostegno di tale conclusione, i Giudici hanno evidenziato come l'istante avesse avuto effettiva conoscenza dei provvedimenti in data 19 ottobre 2000, quando gli è stata notificato l'ordine di esecuzione pena, per cui la richiesta ex art. 175 c.p.p. (del 22 marzo 2005) era tardiva;
i Giudici hanno rilevato che la riformulazione della norma, introdotta con il D.L. n. 17 del 2005 conv. L. n. 60 del 2005 non ha comportato alcuna riapertura dei termini. Per l'annullamento della ordinanza, AL FE ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo:
- che la ricordata novazione legislativa, essendo finalizzata alla tutela della difesa del contumace (garantita dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione sui diritti dell'uomo ratificata il 26 ottobre 1955), ha valore sostanziale e non processuale: pertanto, non essendo stato informato in modo effettivo dei procedimenti e non avendo rinunciato a comparire, ha diritto ad un nuovo processo secondo la normativa vigente;
- che in data 19 ottobre 2000 non ha avuto piena conoscenza dei procedimenti per la sua incapacità di intendere l'italiano e per la sua "debolezza mentale";
- che la richiesta di restituzione nel termine non è tardiva perché effettuata entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 17 del 2005. Le deduzioni del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento. Il testo dello originario art. 175 c.p.p., comma 2, pur prevedendo due ipotesi di restituzione nel termine per impugnare sentenze contumaciali è stato oggetto di numerose critiche. La norma riferendosi allo "imputato che provi" faceva inequivocabilmente gravare su tale soggetto il difficile onere- in presenza di notifiche formalmente perfette che non avevano raggiunto lo scopo perseguito - di dimostrare l'ignoranza incolpevole della decisione emessa in sua contumacia;
inoltre il termine, di giorni dieci, per inoltrare l'istanza si presentava troppo breve per organizzare la richiesta in oggetto.
In tale contesto, si inseriscono alcune decisioni della Corte europea che ha ritenuto il nostro processo in absentia non sufficientemente garantistico (sentenze 11 settembre 2003 Sejdovic c. Italia, 18 maggio 2004, GY c. Italia;
10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia);
la Corte europea ha invitato la Stato italiano a rimuovere ogni ostacolo giuridico che possa impedire la restituzione nel temine per interporre impugnazione, o per lo svolgimento di un nuovo processo, al condannato in contumacia che non sia stato informato in maniera effettiva del processo a suo carico e che non abbia in modo inequivoco rinunciato al diritto di comparire.
Tale dictum dei Giudici europei è stato trasfuso nel vigente testo dell'art. 175 c.p.p. le cui novità di più salienti, per quanto riguarda il caso in esame (nel quale il difensore non aveva proposto impugnazione) concerno la dilatazione del termine per la richiesta di restituzione e l'accertamento del presupposto della "effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento" necessario per accedere alla proceduta;
la norma solleva l'imputato da ogni onere probatorio e precisa che la verifica della ricordata circostanza deve essere fatta dal Giudice sulla base non solo di quanto emerge dagli atti, ma mediante ogni utile accertamento.
Nonostante i profili di novità, l'istituto della restituzione nel termine si presenta senza soluzioni di continuità con la pregressa disciplina di cui modifica parzialmente i presupposti. La nuova previsione ha carattere processuale con la conseguenza che, se la richiesta non è stata tempestivamente presentata nel vigore della legge applicabile in quel momento, si è verificata una decadenza dal diritto e non è possibile una riapertura del termine in virtù della nuova disciplina che non contiene norme transitorie (Cassazione Sezione prima sentenza Cc. 15 giugno 2995, D'Amico;
Sezione terza sentenza Cc. 17 novembre 2005, Panaia). Sul punto, le deduzioni che formula il ricorrente per sostenere la opposta tesi si incentrano sul rilievo, non esatto, che solo il novellato art. 175 c.p.p. offra un rimedio giuridico ed una possibilità di impugnazione al contumace che non fosse stato notiziato del processo a suo carico;
tale facoltà preesisteva ed era concessa anche nella abgrogata disciplina sia pure con modalità differenti e meno garantiste rispetto alle attuali. Tuttavia il criterio della legge più favorevole al reo può essere utilizzato solo per individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso e non quella processuale per la quale vige il diverso principio del tempus regit actum che governa la successione nel tempo nelle norme del codice di rito in difetto di disposizioni transitorie.
Per quanto concerne il problema della "effettiva conoscenza" delle sentenze, il ricorrente deduce che con l'ordine di carcerazione del 19 ottobre 2000 non ha avuto piena cognizione delle stesse per la mancanza di conoscenza della lingua italiana (implicitamente sostenendo che l'ordine non gli è stato notificato redatto nella sua lingua ne' tradotto a cura del Direttore del penitenziario a sensi dell'art. 94 bis disp. att. c.p.p., comma 1) e per la sue peculiari condizioni mentali (peraltro, non documentate o specificate). Ora il dies a quo per proporre la istanza di restituzione nel termine decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto piena consapevolezza della esistenza dei provvedimenti e precisa percezione del loro contenuto.
Nel caso in esame,la completa conoscenza della sentenze è molto risalente nel tempo almeno alla epoca nella quale l'imputato ha effettuato "reiterati tentativi di revisione" (circostanza che emerge nell'atto di ricorso e nella memoria aggiunta); di conseguenza, è condivisibile la conclusione dei Giudice di merito sulla non tempestività della istanza ex art. 175 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dispone che copia della presente sentenza sia inviata al Direttore dello Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto richiesto dal L. n. 332 del 1995, art. 23. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006