Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
È configurabile il reato contravvenzionale di cui al comma nono, dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 (T.U. delle leggi di P.S.) quale sostituito dall'art. 22, comma terzo, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nel fatto di chi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli ed associazioni di qualunque specie, installi o consenta che vengano usati apparecchi da giuoco i quali, pur non essendo destinati al giuoco d'azzardo, non siano tuttavia conformi alle caratteristiche e prescrizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo dello stesso art. 110, come può verificarsi, in particolare, qualora essi siano attivabili con l'introduzione, anziché di sole monete metalliche, anche di banconote.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2003, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2003
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 5889/03
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - N. 024088/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di TRENTO;
nei confronti di:
1) EI NA N. IL 09/04/1972;
2) AS LD N. IL 01/08/1943;
avverso ORDINANZA del 21/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. V. Esposito il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Trento, decidendo su richiesta di riesame avanzata da EI NA e AS AL, revocò il sequestro preventivo di alcuni apparecchi per videogiochi, ritenuti in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 110 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, osservando che, in assenza di una sia pur sommaria descrizione delle modalità di funzionamento dei suddetti apparecchi, dei quali si riferiva soltanto l'attitudine a funzionare mediante inserimento di banconote, non potesse ritenersi sussistente neppure il c.d. "fumus" del reato ipotizzato;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la locale procura della Repubblica, denunciando erronea applicazione dell'art. 110 del TULPS, come da ultimo modificato dall'art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sull'assunto che, in base a detta novella, dovrebbe ora ritenersi vietato e penalmente sanzionato anche il solo fatto che l'apparecchio possa funzionare con l'introduzione, anziché di moneta metallica, di banconote;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il comma 7 del novellato art. 110 del TULPS prevede, per quanto qui interessa, alle lett. a) e b), tra le caratteristiche che debbono avere gli apparecchi ivi descritti per essere considerati leciti, quella di poter essere azionati con l'introduzione di sola moneta metallica;
- che il successivo comma 9^ dello stesso articolo sanziona penalmente, tra l'altro, con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro, l'installazione o il consenso all'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli privati ed associazioni di qualunque specie, di apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 4 (cioè quelli per il gioco d'azzardo, sempre e comunque vietati), i quali siano "non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6^ e 7^";
- che, pertanto, come esattamente sostenuto dal ricorrente Ufficio, ed in contrasto con quanto implicitamente ritenuto dal tribunale, anche la sola possibilità degli apparecchi in questione di funzionare con l'introduzione di banconote rende configurabile, in presenza delle altre condizioni di legge, il reato anzidetto;
- che va quindi disposto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Trento il quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto in suo possesso dovrà, nel decidere nuovamente sulla richiesta di riesame, attenersi al suindicato principio di diritto;
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004