Sentenza 18 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
O L 100 719 /01 L 4 7 O 3 B . ) E N E E , C 1 N 9 A O 9 I P 1 CORTE PREMA DI CASSAZIONE Z - I A 1 D 1 R - UFFICIO COPIE T 1 S E I 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C G I . E L Richiesta con D R 9 U 3 A I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D dal Sig. G E per diritti L. 3000 T E N N SEZIONE TERZA CIVILE E . 18 GER E T T S S * IL CANCELLIERE ( composta dai Signori Magistrati: dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G. 7659/98 dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. 1366 dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 24.10.2000 dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. CORTE SUPPERSE UFFICIO COPIL ha pronunciato la seguente Rilasciata copia legale 3 SENTENZA al Sk. GAMB FRIM per diritti L sul ricorso proposto 20 2001 da IL CANCELLIERE OY DR s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma Achille Papa n. 21, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Gamberini Алля Mongenet, che la difende, giusta delega in atti. ricorrente CANCELLERIA
contro
GN TO PO NS. intimati avverso la sentenza n. 11531/97 del Giudice di pace di Napoli, emessa il 31 luglio 1997 e depositata il 16 settembre 1997 (r.g. 17184/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 1678/2000 Oggetto: Risarcimento danni ottobre 2000 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Rodolfo Gamberini Mongenet;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Guido Raimon- di, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo TO GN ha convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace di Napoli, la s.p.a. OY DR e NS PO dei quali ha chiesto la condanna al pagamento della somma di lire 2.000.000, oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge, a titolo di risarcimento per i danni riportati dalla propria autovettura, venuta in collisione con quella dell'PO. La s.p.a. OY DR ha dedotto di non avere alcun rap- porto assicurativo con l'PO; quest'ultimo non si è costituito in giudizio. Il Giudice di pace, accertato che l'auto dell'PO era assi- curata per la r.c.a. presso altra compagnia di assicurazione e che a ии quest'ultima non era stata inviata la richiesta di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, ha dichiarato improponibile la domanda del GN;
rilevato poi che la s.p.a. OY DR, alla quale era stata invece indirizzata la richiesta d'indennizzo ai sensi della citata norma, non aveva adempiuto l'obbligo di cui all'art. 3, comma 2, del d.l. n. 857 del 1976, convertito nella legge n. 39 del 1977, e di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 45 del 1981, ha dichiarato compensate tra le parti le spese del giudizio. Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace ha pro- 2 posto ricorso la s.p.a. OY DR. GN TO ed PO NS non hanno svolto at- tività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso contiene due motivi: con il primo si denuncia Viola- zione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 3 l. 857/96 (rectius: d.l. n. 857/76) e 11 d.P.R. 45/8 (rectius: n. 45 del 1981) ed agli artt. 91 e 92 c.p.c.; con il secondo si denuncia Violazione del- l'art. 360 n. 5 per carenza e contraddittorietà della motivazione. In via preliminare la Corte rileva l'inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che la sentenza del giudice di pace avrebbe dovu- to essere impugnata con l'appello. Le decisioni del giudice di pace si distinguono a seconda che siano pronunciate secondo equità, oppure secondo diritto. Le prime sono dichiarate inappellabili (art. 339 ultimo comma cod. proc. civ., come modificato dall'art. 33 della legge n. 374 del сии 1991) e sono, quindi, immediatamente ricorribili per cassazione (salva la specificazione dei motivi); le seconde giungono all'esame della Corte di cassazione soltanto dopo il passaggio al vaglio del tri- bunale, che è il giudice di appello. Occorre, quindi, stabilire se la sentenza del giudice di pace di Napoli, di cui al presente giudizio, sia pronunciata secondo diritto o secondo equità. Infatti, nel primo caso, l'impugnativa della decisione doveva seguire la disposizione del primo comma del citato art. 339 ed avrebbe dovuto essere proposta davanti al tribunale con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione. Dal combinato disposto degli artt. 7 e 113 c.p.c. si ricava, tra l'altro, che il giudice di pace decide secondo diritto le cause di risar- cimento del danno il cui valore superi lire due milioni. Al fine di stabilire il valore della causa occorre fare riferimen- to all'art. 10 c.p.c. secondo cui le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli inte- ressi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si som- mano col capitale. Ora poiché nella specie l'attore aveva chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di lire 2.000.000 "oltre rivalu- tazione monetaria ed interessi legali", appare evidente che il valore della causa superava i limiti entro i quali il giudice di pace decide se- condo equità atteso, che alla somma capitale devono essere aggiunti la rivalutazione e gli interessi maturati anteriormente alla domanda, сим vertendosi in materia di risarcimento del danno da responsabilità ex- tracontrattuale. Né può assumere rilievo, ai fini della determinazione del valore della causa, il fatto che oggetto del ricorso sia soltanto la liquidazione delle spese e che la società assicuratrice convenuta sia risultata estranea rispetto alla richiesta risarcitoria. Da quanto detto discende che la controversia risolta con la sentenza impugnata è pronuncia secondo diritto, trattandosi di pro- nuncia in controversia relativa a beni mobili di valore superiore a lire due milioni non attribuita dalla legge alla competenza di altro giudi- ce. La sentenza del Giudice di pace di Napoli doveva, pertanto, essere impugnata con appello e non direttamente con il ricorso per cassazione come è avvenuto. Pertanto il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammis- sibile. Non deve emettersi alcuna pronuncia sulle spese atteso che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 24 ottobre 2000. Il Presidente Nefract from Il Consigliere est. Сиворгон Deportata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 18 GEN. 2001 Concetta Amendola Oggi, O 4 L IL CANCELLIERE C1 7 L 3 O . ) B Concetta Ammendola E N E , C 1 E A 9 N 9 P O 1 I - I Z 1 D 1 A - R E 1 T 2 C S I I . G L D E U 9 R I 3 A G E D E 6 E 4 T N . . N T T E T S S I R E ( A 5