Sentenza 10 marzo 2015
Massime • 1
Non si verifica violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza nella ipotesi in cui il reato in relazione al quale è stata emessa condanna sia in rapporto di genere a specie con quello di cui al capo d'imputazione, atteso che l'imputato ha avuto possibilità di svolgere adeguata difesa anche in relazione al fatto diversamente qualificato. (Fattispecie nella quale il giudice di merito qualificava in ricettazione l'originaria contestazione di riciclaggio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2015, n. 11459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11459 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 10/03/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 588
Dott. DAVIGO P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 43772/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RG, nato a [...] il [...];;
avverso la sentenza del 18/01/2013 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SPINACI Sante che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito per l'imputato l'Avv. Buongiovanni Antonio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3.3.2009 il G.U.P. del Tribunale di Cassino, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarò RI RG responsabile del reato di ricettazione di un'autovettura compendio di furto (così qualificata la originaria contestazione di riciclaggio) e - con la diminuente per il rito - lo condannò alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
2. L'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18.1.2013 confermò la pronunzia di primo grado.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione della legge processuale in relazione al rigetto della eccezione di nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. per difetto di contestazione;
l'imputato aveva svolto le sue difese rispetto al contestato reato di riciclaggio ed è stato condannato per ricettazione;
tale fatto è diverso da quello contestato;
2. vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto come furto alla luce delle dichiarazioni lineari e coerenti dell'imputato; in mancanza di una prova certa dell'una o dell'altra ipotesi la Corte territoriale avrebbe dovuto optare per l'ipotesi meno grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito che non si verifica violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza nella ipotesi in cui il reato in relazione al quale è stata emessa condanna sia in rapporto di genere a specie con quello di cui al capo d'imputazione, atteso che l'imputato ha avuto possibilità di svolgere adeguata difesa anche in relazione al fatto diversamente qualificato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17048 del 21/02/2001 dep. 27/04/2001 Rv. 219667, già richiamata nella sentenza impugnata. Fattispecie in cui la sentenza di secondo grado ha accolto l'appello del Pubblico ministero il quale, a fronte di assoluzione per il reato di riciclaggio, aveva lamentato la mancata qualificazione del fatto come ricettazione. Conf. Sez. 5, Sentenza n. 39081 del 23/09/2003 dep. 15/10/2003 Rv. 226231).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che le dichiarazioni dell'imputato di essere l'autore del furto non fosse idonea a provare l'assunto, stante la diversa versione (valorizzata dal Tribunale) di averla ricevuta da LO RI.
Peraltro è priva di pregio la tesi secondo la quale la Corte avrebbe dovuto optare per l'ipotesi meno grave, giacché, non essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, il furto di autovettura plurigravato è più grave della ricettazione e non è allegato che nel caso in esame non ricorressero le aggravanti dell'esposizione alla pubblica fede o del mezzo violento o fraudolento.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2015