Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
I criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, primo comma, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 (conv., con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), norma riconosciuta non in contrasto con la Costituzione con sentenza n. 29 del 2002 della Corte Costituzionale.
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2003, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIONA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. BU RO, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Re di Roma n. 2, presso l'avv. Antonio Ordile unitamente all'avv. Aldo Mancini, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCO AMBROSIANO VENETO s.p.a., in persona dei procuratori speciali Giovanni Musella e Luciano Trimarco, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 55, presso l'avv. Benedetto Gargani, e rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Proto Pisani giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 583 del 14 marzo 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Sabatini;
Udito l'avv. Proto Pisani, per la ricorrente incidentale, che ha chiesto l'inammissibilità od il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso principale ed il rigetto del secondo motivo dello stesso ricorso, e per l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 18 luglio 1991 la società IO propose opposizione al precetto di pagamento di lire 442.899.742, oltre accessori notificatole dalla YB Italia in conseguenza dell'inadempimento di un contratto di mutuo ipotecario, dal quale la banca mutuante aveva conseguentemente receduto, ed a sostegno dell'opposizione allegò che non si era tenuto conto della sospensione del corso degli interessi di mora, prevista per la zona di Pozzuoli dalle ordinanze FPC nn. 8, 56 e 273, ponendo altresì in discussione l'ammontare dei tassi applicati.
Con sentenza del 23.2.1996 l'adito Tribunale di Napoli respinse l'opposizione e, in accoglimento della riconvenzionale, condannò l'opponente al pagamento della somma predetta oltre interessi convenzionali sul capitale al tasso pari al tasso di sconto maggiorato di 7,5 punti e, comunque, non inferiore al 18%, dall'1.1.1991 al soddisfo.
Tale decisione, impugnata dalla parte rimasta soccombente, è stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia, ora gravata. La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata la quale, a sostegno di essa, aveva dedotto che l'impugnazione era stata notificata al CO MB VE SU, non più esistente per effetto della fusione per incorporazione nel CO MB VE, e presso l'avv. Proto Pisani, non più procuratore: la Corte ha motivato che l'estinzione per fusione si era verificata nel corso del giudizio di primo grado, e che, non essendo stato dichiarato tale evento, il gravame ben poteva essere notificato al procuratore costituito della parte estinta, ed ha aggiunto, che al momento della costituzione dell'appellato non era ancora decorso il termine lungo per impugnare, non potendo trovare applicazione quello breve in mancanza di notifica della sentenza. Nel merito la Corte ha ritenuto che non competessero all'appellante i benefici di cui alla citate ordinanze, non avendo essa fornito la prova di avere la sede o di svolgere attività economica nel Comune di Pozzuoli da data anteriore all'1.1.1983, e di avere comunicato al creditore quanto previsto dall'art. 4 ordinanza FPC del 15.9.1983, ed evidenziando che alla data del mutuo la stessa aveva sede in Napoli.
Il calcolo del dovuto era conforme alle risultanze contabili non contestate e non v'era perciò motivo di disporre una consulenza contabile;
doveva escludersi che gli interessi convenzionali potessero considerarsi usurari ai sensi della legge n. 108 del 1996, e ciò perché essa non era applicabile "per limiti temporali", ne' era stato almeno adombrato lo stato di bisogno degli appellanti del quale il creditore avesse profittato.
Per la cassazione di tale decisione la società IO ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui l'intimata resiste con controricorso, contenente altresì un unico motivo di ricorso incidentale e con il quale ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, iscritti con numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti perché investono la medesima sentenza.
2. A sostegno dell'eccezione di inammissibilità del ricorso principale la società controricorrente osserva che, nella copia notificata, esso: è privo della procura;
contiene la seguente dichiarazione: "vi è mandato ed autentica sull'originale", seguita da una firma illeggibile;
non da certezza che la procura stessa sia stata rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnata ma prima della notificazione del ricorso.
Osserva la Corte che questo, tanto nell'originale che nella copia notificata - ritualmente prodotta dalla controricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - menziona nell'epigrafe, la procura speciale a margine che ne abilita la proposizione;
detta procura, peraltro, è apposta sul solo originale del ricorso, mentre la copia contiene la mera attestazione, di cui sopra.
Tanto premesso, l'eccezione è infondata.
Invero, la mancata trascrizione, nella copia notificata, della procura speciale al difensore scritta in calce o, come nella specie, a margine dell'originale del ricorso per Cassazione ne determina l'inammissibilità solo quando da detta copia non sia in altro modo desumibile che la procura è stata comunque rilasciata in data anteriore alla notificazione: in tal senso è la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 7494/96, 10813/96, 6923/98, 5249/99), la quale ha anche precisato che, in caso di procura a margine, è sufficiente che nella copia del ricorso stesso, notificato alla controparte, si sia data notizia del rilascio della procura, al difensore, anche se nel trascriverla sia stato omesso di riportare la firma del ricorrente e la relativa autenticazione (Cass. n. 3773/01). Nella specie, che la procura sia stata in effetti rilasciata prima della notificazione del ricorso, si desume da dati plurimi, univoci e convergenti, quali l'attestazione contenuta nell'epigrafe del ricorso (tanto nell'originale che nella copia), la notizia dell'avvenuto, rilascio della procura, contenuta nella copia, e l'attestazione dell'ufficiale giudiziario procedente riguardo alla conformità di quest'ultima all'originale.
3. La sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla odierna controricorrente, con il duplice rilievo che la fusione per incorporazione del CO MB VE SU (parte del giudizio di primo grado alla quale l'appello fu notificato) nel CO MB VE avvenne nel corso del giudizio di primo grado ma non fu dichiarata (e da ciò ha tratto la legittimità della notificazione dell'appello al procuratore costituito della parte estinta), e che comunque ogni eventuale vizio era rimasto sanato dalla costituzione della società incorporante giacché alla data di costituzione dell'appellata non era ancora decorso il termine lungo per impugnare, non potendo trovare applicazione quello breve in mancanza di notifica della sentenza.
L'unico motivo del ricorso incidentale - che investe tale punto, della decisione e che per ragioni, di ordine logico deve essere anzitutto esaminato - è inammissibile.
Nel dedurre la violazione degli artt. 163, 164 e 300 c.p.c. nonché vizi di motivazione, esso infatti si limita a censurare le argomentazioni svolte in sentenza riguardo alla affermata sanatoria osservando che la Corte territoriale ha trascurato di considerare che la sentenza di primo grado era stata notificata il 25 giugno 1996.
Le censura investe pertanto una sola delle due rationes decidendi, ed essendo quella non impugnata - basata sul principio di ultrattività della procura e conforme ad indirizzo più volte enunciato da questa C.S. (vedansi sentenze nn. 9822/98 e 7017/99) - di per sè sola sufficiente a sorreggere la decisione, la ricorrente non ha interesse a dolersene, perché la decisione stessa resterebbe comunque ferma in base alle argomentazioni non impugnate.
4. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., "violazione e falsa applicazione nonché insufficiente e contraddittoria motivazione delle ordinanze n. 8 FPC del 15.9.1983, n. 56 FPC del 5.11.1983 e n. 213 del 22.7.1984", ed afferma che essa aveva diritto alla sospensione del corso degli interessi, prevista per le popolazioni colpite dal bradisismo nell'area puteolana, avendo sempre operato a Pozzuoli ove aveva la sede effettiva, nota alla banca creditrice, in via Napoli n. 4, e che erratamente la sentenza impugnata ha negato rilevanza probatoria alla lettera dell'11.10.1991 con la quale la banca aveva richiesto il pagamento di quanto ad essa dovuto. Tali doglianze investono l'affermazione secondo la quale la debitrice non aveva provato, neppure nel corso del giudizio di appello, di avere sede o di operare in Pozzuoli da data anteriore al 1^ agosto 1983, e, dunque, non già il principio di diritto, secondo il quale i benefici richiesti richiedevano che il soggetto avesse sede od operasse, in Pozzuoli da data anteriore a quella testè indicata, ma solo la questione di fatto se tale prova fosse stata o non fornita.
Orbene, la decisione negativa, cui la sentenza impugnata è pervenuta, è adeguatamente motivata e, pertanto, incensurabile in questa sede, e le doglianze elevate sono inammissibili perché in parte generiche ed in parte rivolte ad un diverso apprezzamento delle risultanze processuali.
Invero la Corte territoriale ha escluso che la prova potesse ricavarsi dalla citata lettera dell'11.10.1991, e ciò perché di molto successiva al 1.8.1983 e perché inviata alla società presso la signora De LI, lettera che la ricorrente valuta invece in senso opposto.
5. Con il secondo motivo la ricorrente principale adduce la violazione dell'art. 1815 secondo comma c.c. e vizi di motivazione, e sostiene che gli interessi del 26%, calcolati dalla banca creditrice, dovevano ritenersi usurari ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996. Il motivo è infondato.
L'art. 1 comma primo della legge 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione, con modificazioni, del d.l. 29 dicembre 2000 n. 394 - recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 198, concernente disposizioni in materia di usura -, dispone infatti che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 secondo comma c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento: norma che è stata riconosciuta non in contrasto con la Costituzione (sent. in data 14-25 febbraio 2002 n. 29 della Corte costituzionale). Nella specie il mutuo fu stipulato, come osserva la controricorrente, nel 1979, ed il precetto fu intimato nel 1991:
donde l'inapplicabilità della successiva legge n. 108 del 1996. 6. Respinti, pertanto, entrambi i ricorsi, le spese del giudizio di Cassazione possono essere conseguentemente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003