Sentenza 4 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10578 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI REPUBBLICA ITALIANA modifiche al siste ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 ma penale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Dott. Rosario DE SIS05 7 8/03 SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigo i M R.G.N. 11372/00 esidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere - Cron.23703 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI Ud. 30/01/2003Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA TE RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANSOVINO 6, presso l'avvocato GIOVANNI MAGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO CAROSINI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI LIVORNO;
- intimata avverso la sentenza n. 57/99 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 22/02/00; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 216 udienza del 30/01/2003 dal Consigliere Dott. Francesco 1 FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1 HI AR, con ricorso al Tribunale di Li- vorno, sezione distaccata di Cecina, propose opposizio- ne avverso il verbale della Polizia provinciale di Li- vorno redatto il 19 novembre 1998, notificatogli il 26 novembre 1998, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 23 del codice della strada per avere installato un cartello pubblicitario senza la prescritta autorizzazione. Instaurato il contraddittorio la Provincia di Li- vorno eccepiva la inammissibilità dell'opposizione. Il Tribunale, con sentenza depositata il 22 feb- braio 2000, dichiarava inammissibile l'opposizione ri- tenendo che essa non potesse essere proposta avverso il verbale di accertamento. Il HI, con atto notificato il 27 maggio all'Amministrazione provinciale di Livorno, ha 2000 proposto ricorso a questa Corte. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia la violazione degli 2 artt. 203 e 205 del codice della strada per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto non impugnabi- le il verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, in contrasto con la interpretazione di detti articoli data dalla Corte di cassazione e della Corte costituzionale. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata in materia di opposizione avente ad oggetto una violazione del codice della stra- da - ha ritenuto non impugnabile il verbale di conte- stazione della violazione sulla base di una ricostru- zione del sistema della legge n. 689 del 1981 e del co- dice della strada fondata sul valore meramente dichia- rativo del verbale di accertamento, affermando che ove non sia stato proposto il ricorso al Prefetto (previsto dall'art. 203 del codice della strada), diventando, ove ne sussitano gli altri presupposti previsti dalla leg- ge, il verbale titolo esecutivo che legittima l'iscrizione a ruolo per la riscossione della sanzione nella misura predeterminata dalla legge, atto impugna- bile dinanzi all'autorità giudiziaria é l'iscrizione a ruolo, con la quale l'Amministrazione manifesta la vo- lontà di esigere la sanzione. Trattasi di una delle tesi già proposte in dottri- na per la ricostruzione della normativa che regola le 3 impugnazioni in materia di irrogazione di sanzioni am- ministrative riguardanti violazioni del codice della strada, ritenuta peraltro non accettabile dall'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in conse- guenza di quanto stabilito dalle sentenze 23 giugno 1994 n. 255, 15 luglio 1994, n. 311 e 21 settembre 1995, n. 437, della Corte costituzionale, le quali han- no ritenuto incompatibile con il sistema costituzionale una lettura della normativa diversa da quella che ri- tenga l'alternatività fra ricorso amministrativo al Prefetto e ricorso giurisdizionale avverso il verbale di accertamento (Cass. SS.UU. 1 luglio 1997, n. 5897 e 21 dicembre 2001, n. 16181; Cass. 26 luglio 2001, n. 10194; 5 aprile 2001, n. 5046; 29 settembre 1999, n. 10768). Tali ragioni comportano l'acccoglimento del ri- corso, con la conseguenza che la sentenza impugnata de- ve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Livorno che statuirà anche sulle spese del giudizio di cassa- zione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Livorno in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2003, nella ca- 4 mera di consiglio della prima Il Consigliere estensore (Francesco Felicetti) Fromme Jhuth-завит CORTE SUPREMA Prim e Deposi t ncelleria icaleria AL CANCELLIERE 5 A STRAZIONE E BOLLI 11-1981, N. 689 sezione civile. sistema penale Il Presidente (Rosario De Musis) Hellman's CANCELLIERE ndrea Bianchi