Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2011, n. 23976
CASS
Sentenza 3 marzo 2011

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È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, proposto contro una decisione di legittimità che abbia deciso su un precedente ricorso straordinario dichiarandolo inammissibile, ove il nuovo ricorso sia fondato sui medesimi motivi del precedente. (In motivazione la Corte ha precisato che la precedente pronuncia determina la formazione del giudicato sul punto, sicchè solo un diverso ed ulteriore errore di fatto sarebbe deducibile con il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.).

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    Martina Liaci · https://www.diritto.it/ · 9 luglio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2011, n. 23976
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23976
Data del deposito : 3 marzo 2011

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