Sentenza 28 novembre 2017
Massime • 1
I termini di impugnazione della sentenza, resa all'esito di giudizio abbreviato, svoltosi dinanzi al giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale, e pubblicata, pur se erroneamente, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.128 cod. proc. pen., decorrono per l'imputato e il suo difensore dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2017, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2017 |
Testo completo
SAD 02286-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE n e Composta da S Sent. n. sez. 3162 Luca Ramacci Presidente - Donatella Galterio - Consigliere - -UP 28/11/2017 Angelo Matteo Socci R.G.N. 23387/2017 Consigliere - Gianni Filippo Reynaud Relatore- Ubalda Macrì - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EI LA CE NA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/01/2017 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. M RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2017, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità, per tardività, dell'appello proposto dall'odierna ricorrente avverso la sent. G.u.p. Tribunale di Pavia del 20 giugno 2016 che la condannava alla pena di mesi uno di arresto e 8.600 Euro di ammenda per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di cui agli artt. 44, 1° co., lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. La Corte osservava che la sentenza di primo grado, senza motivazione contestuale, era stata emessa e depositata il 20 giugno 2016, vale a dire nel termine ordinario di 15 giorni, sicché il termine di giorni 30 stabilito per la proposizione dell'appello dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. scadeva il 4 settembre 2016 e l'impugnazione depositata in data 14 ottobre 2016 doveva quindi ritenersi fuori termine.
2. Avverso l'ordinanza di inammissibilità hanno proposto ricorso, nell'interesse dell'imputata, i suoi difensori, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Rilevando che, trattandosi di sentenza emessa con rito abbreviato celebrato avanti al G.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il giudizio si era celebrato in camera di consiglio in data 3 marzo 2016, che all'esito della discussione il giudice aveva riservato la decisione nei successivi cinque giorni ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., che la sentenza era quindi stata depositata in Cancelleria in data 20 giugno 2016 senza che l'avviso di deposito fosse notificato all'imputata e/o ai suoi difensori, che costoro erano venuti accidentalmente a conoscenza del deposito soltanto a seguito di accesso alla cancelleria del giudice proponendo quindi appello, si deduce in ricorso il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In particolare, si lamenta l'inosservanza delle norme processuali - l'art. 585, comma 1, lett. a) e l'art. 128 cod. proc. pen. nella parte in cui stabiliscono la decorrenza del termine per - l'impugnazione con riferimento alla data di notifica dell'avviso di deposito dei provvedimenti camerali pronunciati fuori udienza e la conseguente erronea declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, con richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio degli atti alla Corte d'appello di Milano per la celebrazione del giudizio di secondo grado. 2 M CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. -Conformemente a quanto dedotto in ricorso, risulta dagli atti ai quali questa Corte può accedere, essendo giudice anche del fatto allorquando sia dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett, c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) - che in primo grado il processo sia stato definito, a seguito di espressa richiesta avanzata con l'opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 461, comma 3, cod. proc. pen., con giudizio abbreviato celebrato avanti al Giudice per le indagini preliminari, in sentenza erroneamente denominato G.u.p. (per la competenza funzionale del G.i.p. in siffatti casi v. Sez. 4, n. 25987 del 20/02/2013, Carapezza, Rv. 257185; Sez. 1, n. 38595 del 30/09/2005, Galbignati, Rv. 232948), Detto giudice, in particolare, in forza del disposto di cui all'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., ha fissato udienza avanti a sé in camera di consiglio per il 3 marzo 2016 e, all'esito della discussione delle parti - si legge nel verbale ha riservato «la decisione ex art. 128 c.p.p. nei 5 giorni», depositando poi la sentenza oltre tre mesi e mezzo dopo, vale a dire il 20 giugno 2016. Dagli atti non risulta che del deposito sia stato dato avviso all'imputata e/o ai suoi difensori e, considerata la chiarezza del verbale di udienza, è certamente frutto di un mero errore materiale l'indicazione, contenuta nell'epigrafe della sentenza, secondo cui la stessa sarebbe stata pronunciata «all'udienza camerale del giorno 3 marzo 2016...mediante lettura del dispositivo» (lo stesso dispositivo contenuto in calce alla sentenza, d'altronde, reca quale data di deliberazione la stessa del deposito, vale a dire il 20 giugno 2016).
2. Al di là della circostanza che il giudice avrebbe dovuto pronunciare in udienza il dispositivo della sentenza ai sensi dell'art. 442, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui, «terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli artt. 529 e seguenti >> disposizione richiamata dall'art. 464, comma 1, cod. proc. pen. con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 128 cod. - proc. pen. (v., in motivazione, Sez. U, n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino), è un fatto che sia stata espressamente seguita la procedura qui delineata, la quale prevede che, «quando si tratti di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione» (art. 128 cod. proc. pen.). Scelta (sia pur erroneamente) quella via, l'avviso di deposito della sentenza doveva dunque essere notificato all'imputata ed ai suoi difensori e soltanto da quel momento, ai sensi del combinato disposto di cui 3 M all'art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen. sarebbe decorso il termine di quindici giorni per proporre impugnazione. L'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello peraltro fondata su un evidente - errore di fatto (vale a dire quello secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe stata impugnabile in trenta giorni perché «emessa e depositata in data 20.06.2016 e quindi nel rispetto del termine ordinario di 15 giorni») - è dunque certamente illegittima e va annullata, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: "laddove la sentenza di giudizio abbreviato svoltosi avanti al Giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale di condanna sia pubblicata, pur erroneamente, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., i termini per l'impugnazione per l'imputato ed il suo difensore decorrono dalla notifica nei loro confronti dell'avviso di deposito del provvedimento".
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 28/11/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELL Fld 19 CEN 2018 IL CANCELLIERE Luana Mariani 4