Sentenza 22 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' 02 756 /03 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME ASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D'ANGELO - Presidente R.G.N. 16695/0 Dott. Bruno .6288 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. ÇELENTANO Consigliere Ud.12/12/02 Dott. Attilio Dott. IO GIACALONE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZ A sul ricorso proposto da: IS NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II N. 311, presso 10 studio FRANCESCO COLELLA, rappresentato edell'avvocato dall'avvocato GIUSEPPE COLELLA, giusta delegadifeso in atti;
ricorrente
contro
ITALIANE SPA in persona del legale POSTE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE EUROPA 190, presso 10 studio 2002 dell'avvocato CONCETTA MARRARI, che lo rappresenta e 5437 difende, giusta delega in aṭṭi; -1
- controricorrente -
| | avversO la sentenza n. 1105/00 del Tribunale di BARI, | depositata il 04/04/00 R.G.N. 1300/98; udita Ia relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. IO, GIACALONE;
udito l'Avvocato MARRARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ! | Generale Dot.t.. Riccardo PUZIO che ha concluso per il | i rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., IO Sigrisi conveniva in giudizio l'Ente Poste italiane, espo- nendo che era dipendente del predetto, inquadrato, prima della "trasformazione" dell'ente, avvenuta con legge n. 71 del 1994, nella VI categoria e di avere svolto mansioni di responsabile dell'Ufficio postale di Triggianello;
che, pertanto, esso avrebbe avuto diritto alle differenze di retribuzione, maturate a se- guito del suo mancato nuovo inquadramento, dap- prima in categoria VII, quale dirigente principale, fi- no alla "contrattualizzazione" del rapporto di lavoro, e del mancato inquadramento in "Area quadri" di II livello, successivamente all'entrata in vigore del c.c.n.l. del 26 novembre 1994. Si costituiva in giudizio la S.p.A. Poste Italiane e chiedeva il rigetto del ricorso. Con sentenza del 16 giugno 1998, il Pretore di Bari accoglieva parzialmente il ricorso e dichiarava il diritto del lavoratore all'inquadramento nell'Area quadri di III livello dal 15 febbraio 1995, sul presup- posto che, in base all'art. 44 del c.c.n.l., per assu- mere la qualifica di Quadro di II livello, fosse suffi- ciente l'essere preposto alla conduzione ed al con- Live trollo di una “unità organizzativa" ovvero alla dire- zione di un qualunque ufficio postale. Il tribunale di Bari, con sentenza del 4 aprile 2000, accoglieva l'appello proposto dalla S.p.A. Poste ita- liane. Propone ricorso per cassazione il lavoratore, con due motivi;
resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A. Motivi della decisione. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia omes- sa, contraddittoria ed insufficiente motivazione;
con T il secondo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti e 2103 c.c., nonché artt. 43 e 44 c.c.n.l.. Secondo il ricorrente, le mansioni da lui svolte, non contestate dalla datrice di lavoro, consistenti nella dirigenza di un ufficio postale auto- nomo, anche se di minore rilevanza, comportereb- bero l'inquadramento nell'area quadri si secondo li- vello, in base al disposto dell'art. 44 c.c.n.nl., con la conseguenza che l'interpretazione del giudice di se- condo grado sarebbe contraria alla lettera dell'articolo, in quanto l'attività di gestione di unità organiche, come sono denominati gli uffici postali, appartiene all'area quadri. う Le censure, strettamente connesse vanno esami- nate congiuntamente. Esse si rivelano infondate, sotto tutti i profili dedotti. Premesso che l'interpretazione dei contratti collet- tivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la Corte ritiene che la sentenza impugnata sia immune dai vizi denunciati. La Corte di appello, infatti, ha adeguatamente va- lorizzato il richiamo testuale contenuto nella decla- ratoria dell'art. 44 c.c.n.l. alla conduzione e al con- trollo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza e, con affermazione certamente plausibile sotto il profilo logico ha ritenuto che la rilevanza media della struttura fosse un requisito generale, non riferibile solo alle "parti" delle strutture stesse. D'altra parte ritenere che la gestione di tutte le unità operative rientri nei compiti svolti dal perso- nafe dell'area quadri e che l'espressione "media ri- levanza" acquisti rilievo solo nel caso di gestione di parti dell'unità operativa significa introdurre una di- stinzione che non trova alcun riscontro nella lettera dell'articolo e non è imposta da alcuna necessità lo- صد gica. 2 1 La lettura delle clausole contrattuali operata dalla sentenza impugnata, inoltre, tiene in conto ade- guato il fatto che, in base al precedente ordina- mento e alla legge 22 dicembre 1981 n. 797, ai di- pendenti di sesta categoria era riservata la condu- zione di uffici di minore entità o di piccole unità ope- rative;
e che l'inquadramento dei dipendenti di sesta categoria nell'area operativa è conforme all'inter- pretazione che del contratto hanno dato le parti sin- dacali con il loro comportamento successivo e con l'accordo integrativo stipulato ai sensi dell'art. 53 del contratto. Le critiche del ricorrente appaiono per lo più ri- volte a censurare l'incongruenza di un assetto ne- goziale che avrebbe ignorato la particolare profes- sionalità dei preposti ai piccoli uffici postali - profilo ovviamente privo di rilievo in questa sede - senza inficiare il nucleo essenziale della pronunzia del giudice di appello, consistente nell'affermazione che l'area quadri di secondo livello presuppone lo svol- gimento di compiti diversi e più qualificanti e, in se- de di prima applicazione, compete ai dipendenti già inquadrati nel VII livello, restando escluso che le parti collettive abbiano inteso introdurre criteri di classificazione più favorevoli di quelli precedenti. five 1 Peraltro, sebbene in tema di interpretazione di contratti collettivi non si possa parlare tecnicamente di "precedenti" giurisprudenziali della Corte, non va tralasciato che in controversie analoghe l'esito dei giudizi di cassazione è stato costantemente sfavo- revole alle tesi dei lavoratori, ricorrenti o resistenti che fossero (Cass. 18 settembre 2002 n. 13687; Cass. 17 luglio 2002 n. 10351; Cass 9 novembre 2001 n. 13916; Cass. 1° agosto 2001 n. 10520; Cass. 30 luglio 2001 n.: 10369; Cass. 16 giugno 2000 n. 8212). Ne deriva il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
I D Rigetta il ricorso e compensa le spese. T , S O A ” L T R L , O Il 12 dicembre 2002. ! * 'A * A B S L \ E N 3 L P O E 7 S - D I A 8 I - N T S 1 S G 1 N O O E P S L'estensore. Il Presidente. A E M I I D G A E G A E O D O new ficcalary L T E R T T T I S A R I N I L E G L D S E E E R O 1. Cuoce halls D ea tive in or der oggi, 2.Z FEB. 2003/ INCELLIERE.