Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2948
CASS
Sentenza 26 febbraio 2003

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 25 ottobre 2002. Le parti ricorrenti, titolari di pensioni dirette o di reversibilità, contestavano la decisione del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la loro richiesta di liquidazione della quota di pensione eccedente il massimale, sostenendo che tale quota dovesse essere rivalutata a partire dalla data di decorrenza della pensione, con riferimento alla normativa vigente. In particolare, i ricorrenti invocavano l'applicazione dell'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per ottenere il riconoscimento di diritti economici non corrisposti.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale. Ha argomentato che la normativa richiamata stabilisce che la decorrenza della quota aggiuntiva di pensione è fissata al 1° gennaio 1988, senza possibilità di rivalutazione retroattiva per i periodi precedenti. La Corte ha ribadito che la rivalutazione deve essere effettuata in base alla data di liquidazione della pensione originaria, escludendo la possibilità di applicare un principio di perequazione automatica per i periodi antecedenti. Inoltre, ha chiarito che non vi è un principio generale di rivalutazione dei valori monetari nel sistema pensionistico, confermando così l'orientamento giurisprudenziale consolidato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2948
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2948
    Data del deposito : 26 febbraio 2003

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