Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBB02 948 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PRESTIPINO Presidente R.G.N.14405/00 Dott. Giovanni Dott. Mario PUTATURO DONATI V. Consigliere Cron.6681 BATTIMIELLO Consigliere Dott. Bruno LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Antonio Ud. 25/10/02 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OL RE, NI GI, AG FR, OP RM ved. LONGHIN, LA UR ved. VIANELLO, DALLA PIETÀ Adalberto, PA OV, ON Giovanni TT, elettivamente domiciliati in Roma, via Alberico II n. 33, presso l'avv. Paolo Boer, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 4205 1 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 189 del Tribunale di Venezia, depositata il 17 gennaio 2000 (R.G. lavoro n. 90/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 23 settembre/27 novembre 1999 il Pretore di Venezia rigettava la domanda proposta nei confronti dell'INPS da RE VA e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe. Costoro, assumendo di essere titolari di pensione diretta (o di reversibilità) a carico del predetto Istituto, liquidata, con decorrenza anteriore al .1° gennaio 1988, sulla base del massimale di retribuzione pensionabile vigente alla data di maturazione del rispettivo diritto a 2 pensione, avevano richiesto la liquidazione della tettoquota di pensione eccedente il c.d. pensionabile, ai sensi dell'art. 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988, n. 67, con decorrenza dalla data originaria della pensione e con la rivalutazione della quota aggiuntiva, per il periodo intercorrente fra il collocamento in pensione e il 31 dicembre 1987, e la condanna dell'Istituto al pagamento dei relativi importi, oltre interessi e rivalutazione monetaria. eraLa decisione, appellata dai soccombenti, confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 17 gennaio 2000. Il giudice del gravame, richiamata la quella giurisprudenza costituzionale oltre elaborata da questa Corte, evidenziava come la data del 1° gennaio 1988 segnasse il momento della corresponsione della quota aggiuntiva, specificando, quanto al calcolo, che per le retribuzioni eccedenti il massimale, la rivalutazione di cui all'art. 3, undicesimo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297 deve essere eseguita riportandosi all'epoca dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1988 delle quote aggiuntive della pensione;
3 nulla perciò competeva per i rispettivi periodi intercorrenti fra il collocamento in pensione e il 31 dicembre 1987. Di questa sentenza i ricorrenti chiedono la cassazione, sulla base di due motivi. L'Istituto resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988 n. 67 e 3, comma 2 bis, decreto legge 21 marzo 1988 n. 86 (convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160), in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e agli artt. 3 e 38 Cost. Deduce che la prima norma denunciata indica il 1° gennaio 1988 come data di esigibilità della quota aggiuntiva della pensione relativa alla retribuzione oltre il tetto pensionabile, la quale prende a decorrere dalla data di liquidazione della pensione: nel disporre che la quota di pensione superiore al massimale si somma alla pensione determinata in base al limite massimo ed entra a far parte a tutti gli effetti della pensione precedentemente liquidata nei limiti del massimale, la norma impone che tale operazione debba essere effettuata, ora per allora, con 4 riferimento alla data di liquidazione della pensione originaria. Sostiene che l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui relativamente alla quota di pensione calcolata sulla retribuzione superiore al massimale, la rivalutazione possa andare oltre la data di decorrenza della pensione, porta ad escludere che la quota di pensione rapportata alla retribuzione superiore al massimale, abbia una decorrenza diversa da quella originaria. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. oltre alla sentenza 1° marzo 2001 n. 2968, di cui si riporta la massima, le precedenti 4 agosto 2000 n. 10290, 10 giugno 1999 n. 5708, 13 gennaio 1998 n. 220, 20 novembre 1997 n. 11589, 11 ottobre 1997 n. 9929, 6 novembre 1996 n. 9687, 11 maggio 1996 n. 4446 e numerose altre), la quale ha affermato il seguente principio di diritto: "In relazione alla rilevanza ai fini pensionistici nell'ambito generale obbligatoria perdell'assicurazione l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti - anche della retribuzione eccedente il massimale annuo di legge, prevista 5 con decorrenza dal primo gennaio 1988 dall'art. 21, 67, sesto comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. la nuova disciplina (integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma secondo bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in legge 20 maggio 1988, n. 160) deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988 (così come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990), ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione. Neanche può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la 6 data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei valori monetari, mentre -> in conformità agli orientamenti in materia della Corte costituzionale -> va escluso che la graduazione, in relazione ad elementi temporali delle fattispecie, dell'incidenza di nuovi benefici previdenziali possa implicare la violazione del principio costituzionale di eguaglianza". Tale principio, che il Collegio condivide, trova ulteriore conferma nella pronuncia della Corte Costituzionale 8 giugno 2001 n. 180, che ha dichiarato infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in relazione all'art. 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988 n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma 2 bis, d. 1. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui non prevede che la rivalutazione delle retribuzioni medie imponibili e pensionabili ai fini del calcolo delle quote aggiuntive di pensione abbia luogo fino al 1° gennaio 1988. 7 Né l'orientamento giurisprudenziale innanzi ribadito è inriportato e che qui deve essere contrasto con Cass. 13 agosto 1996 n. 7540 richiamata dai ricorrenti, in quanto in essa si motivazione) che l'errore deievidenzia (v. ricorrenti in quel giudizio consisteva nel considerare che il 1° gennaio 1988 segna solo il momento a partire dal quale la quota aggiuntiva deve essere corrisposta, ma non anche il momento temporale con riferimento al quale deve essere calcolato il valore delle retribuzioni eccedenti il tetto o la quota di pensione a dette retribuzioni corrispondente, giacché non vi norma che legittimi una siffatta operazione. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per mancata pronuncia su un capo autonomo della domanda, poiché la sentenza impugnata ha omesso di esaminare l'altra domanda proposta con l'atto di appello, concernente l'applicazione della perequazione automatica anche sulla nuova quota di pensione a partire dall'anno successivo alla decorrenza originaria della pensione. La censura deve essere disattesa. laContrariamente a quanto assumono i ricorrenti 8 sentenza impugnata ha statuito in ordine alla perequazione automatica della quota aggiuntiva, evidenziando (V. pag. 11 di quella sentenza) che 1'INPS, dopo avere calcolato detta quota con il criterio delle fasce di rendimento introdotto dalla legge n. 67 del 1988, l'aveva sommata alla pensione in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 1988 e da tale momento l'aveva assoggettata alla perequazione automatica, mentre per il periodo precedente, cioè tra la data della originaria liquidazione della pensione e quella di decorrenza della nuova disciplina, essa non competeva per l'inesistenza di principio generale di perequazione 0un rivalutazione. Il ricorso va dunque rigettato. Sebbene soccombenti, i ricorrenti restano ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO D REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASS esonerati dal pagamento delle spese del presente O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Jutour Louayen % Afte NICELLIERE Depositate in Cancelleria 28 FEB. oggi ANCELLIERE