Sentenza 6 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto, non ha influenza alcuna sulla confisca del patrimonio a lui riconducibile, ritenuto frutto o reimpiego delle sue attività illecite; ne consegue che la collaborazione del prevenuto con la giustizia, ancorché determini la cessazione della sua pericolosità, comportando la recisione dei suoi legami di appartenenza con l'ambiente mafioso di riferimento e costituendo elemento idoneo a determinare la revoca delle misure personali, non si riverbera sulla stabilità del provvedimento di confisca, adottato sulla base dell'accertata pericolosità al momento dell'acquisizione dei beni assoggettati alla misura ablativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2018, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2018 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 02471-1 9 V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 GEN. 2019 Lausun s IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 2494 Dott. Gerardo SABEONE Dott. Carlo ZAZA - Consigliere - -CC 6/12/2018 Dott. Caterina MAZZITELLI - Consigliere - R.G.N. 20334/2018 Dott. LU PISTORELLI - Consigliere Relatore - - Dott. Renata SESSA - Consigliere - B ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: GI NI, nato a [...], il [...]; avverso il decreto del 31/1/2018 della Corte d'appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LU Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Orsi, il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione di beni riconducibili a GI NI, soggetto ritenuto portatore di pericolosità sociale 1 A qualificata in quanto appartenente ad un sodalizio mafioso operante nel territorio di Lamezia Terme.
2. Avverso il provvedimento ricorre il prevenuto a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione, lamentando che la Corte territoriale, nel ritenere attuale la pericolosità del GI, non abbia tenuto conto della sua sopravvenuta collaborazione con la giustizia, indicativa del suo recesso dall'ambiente mafioso di riferimento in assenza di ulteriori elementi di segno contrario non acquisiti, come certificato dal provvedimento con il quale nel 2017 la stessa Corte territoriale ha revocato la misura personale a suo tempo applicatagli. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla ritenuta sproporzione tra i redditi del prevenuto ed il valore dell'immobile oggetto dell'intervento ablativo, già adibito ad abitazione del suo nucleo familiare. In tal senso la Corte non avrebbe tenuto conto di come la provvista necessaria all'acquisto del terreno e alla realizzazione dell'abitazione sia stata in larga parte fornita dalla vendita di altro immobile pervenuto per successione ereditaria al GI, nonché del fatto che, per la restante parte, provenisse da finanziamenti erogati alla madre, da ritenersi logicamente concessi a seguito del positivo esito dell'istruttoria relativa alla sua capienza reddituale. as CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2.1 La possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale non ha introdotto nel nostro ordinamento una actio in rem, restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene. La pericolosità si trasferisce alla res per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, e ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile. In tal senso, dunque, la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo (Sez. U, n. 4880/15 del 26/06/2014, Spinelli ed altro, Rv. 262604). Ne consegue che il venir meno con effetto ex nunc, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto non ha influenza alcuna sulla confisca del patrimonio a lui riconducibile e 2 ritenuto frutto o reimpiego delle sue attività illecite (ex multis Sez. 2, n. 21894 del 14/03/2012, Costa e altri, Rv. 252829).
2.2 Deve dunque ribadirsi che l'intervenuta collaborazione con la giustizia del prevenuto qualificato, se certamente fa cessare la sua pericolosità comportando la recisione dei suoi legami di appartenenza con l'ambiente mafioso di riferimento costituendo elemento idoneo a determinare la revoca delle misure personali, non si riverbera anche sulla stabilità del provvedimento di confisca eventualmente adottato sulla base dell'accertata sussistenza di tale pericolosità al momento dell'acquisizione dei beni assoggettati alla misura ablativa (nello stesso senso Sez. 2, n. 12541 del 14/02/1997, Nobile ed altri, Rv. 207317).
2.3 Il provvedimento impugnato dimostra di aver fatto buon governo di questi consolidati principi ed in tal senso, correttamente, ha valutato la permanenza della pericolosità in corrispondenza al periodo di acquisizione del bene valutazione che il ricorrente invero nemmeno ha contestato senza tenere conto del fatto che - nell'attualità essa sia cessata per la sopravvenuta collaborazione del prevenuto.
3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. Ricordato che in tema di misure di prevenzione non sono deducibili con il ricorso per cassazione i vizi della motivazione invece denunziati con il ricorso, insussistente è la violazione di legge dedotta dal ricorrente, che in realtà si limita a riproporre le medesime obiezioni già sottoposte al giudice del merito e che questi ha confutato con motivazione con la quale egli non si confronta compiutamente o lo fa in maniera solo assertiva, facendo apodittico riferimento a evidenze di cui afferma l'omessa considerazione, ma che non documenta in questa sede, ovvero attraverso mere congetture, come nel caso della eccepita capienza finanziaria della madre del proposto.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 6/12/2018 Il Presidente Il Consigliere estensore rardo ON LU Pistorelli 3