Sentenza 17 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2001, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2001 |
Testo completo
A N A I L A T I E 6 A N 8 C O 9 I I 1 ce 597 L 1 Z / B 4 A B / R 6 U T 2 P S . NOME DELI OPOLA ITAL NO02345 /0 1 I R . G P 5 . E . D R N L - E A B D D . I RT L S E Oggetto L N T Trihertaria. E A Proceno N S Ricouser canarine- . A E I B G SEZIONE TRIBUTARIA I S B A Tu be ibilita R I E I A T 1 Faltificie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3 1 R . E N R.G.N. 7254/98 - Presidente Dott. Michele CANTILLO T Dott. Mario CICALA · Consigliere A Cron. чело M - Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere Ud. 06/10/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. 2000 per diritti L. 11 2.0 FEB. 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CC073876
contro
IA NI NO PROC SPEC ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM;
intimato - avverso la sentenza n. 137/96 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 04/03/97; 2000* udita la relazione della causa svolta nella pubblica A DI CASSAZIONE 1635 udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI CAMP ONE CIVILE CORTE SUP IN. 53761 PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato che ha chiesto in via principale GENTILI, del ricorso;
in subordine l'inammissibilità l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso del 3 giugno 1991 alla Commis- sione tributaria di 1° grado di Torino, NN NI quale procuratore della Arizona State Retirement Sy- stem, Società residente in [...](Arizona-U.S.A.) espose che: a) - egli, nella qualità, aveva effettuato un investimento in Italia, acquistando n.150.000 azioni FIAT per il tramite della Banca ET & Cie di Gine- vra;
b) - che la Società italiana, in data 16 luglio 1987, gli aveva corrisposto utili, relativi all'esercizio sociale 1986, pari a £.35.200.000 lorde, operando altresì la ritenuta a titolo di imposta del 32,4 %, pari a £.11.404.800, anziché quella del 15%, pari a £.5.280.000, ai sensi dell'art. 10 della Conven- zione Italia-U.S.A. del 17 aprile 1984, resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985 n.763; c) - che egli aveva presentato, ai sensi della Convenzione medesima, istan- za di rimborso della somma di £.
6.124.800 al Ministero delle Finanze-Schedario Generale Titoli Azionari, senza peraltro ottenere alcuna risposta;
d) - che sussistevano tutti i presupposti richiesti dalla Convenzione stessa per l'esercizio del diritto al rimborso;
che, tanto esposto, il NI impugnò il silenzio- rifiuto dell'Intendente di Finanza di Torino, insisten- do nella domanda di rimborso;
che la Commissione adita, in contraddittorio con l'Ufficio - il quale instò per la reizione del ricorso con decisione n.476/13/93 del 26 giugno 1993, accolse il ricorso;
che l'Ufficio impugnò tale decisione dinanzi alla Commissione tributaria di II° grado di Torino, deducen- do, in particolare, che né dagli atti in suo possesso, né da quelli dello Schedario titoli azionari inter- pellato in merito - risultava presentata istanza di rimborso;
che la Commissione tributaria regionale di Tori- con sentenza n.137/20/96 del 4 marzo 1997, respinse no, il ricorso e confermò la decisione impugnata;
che, in particolare, la Commissione ha osservato, tra l'altro, quanto segue: "L'art.27 del DPR 600/73 ri- conosce il diritto al rimborso della somma erroneamente percepita. E' riconosciuto il rimborso a favore del non 3 residente fina alla concorrenza di 2/3 della ritenuta, per la quale sia dimostrato che nel Paese di residenza (estero) sia stato assolto l'obbligo tributario. Questa Commissione ha esaminato la documentazione esistente in fascicolo e dall'istanza inoltrata alle competenti au- torità si evince che il contribuente possiede i requi- siti richiesti dalla normativa per poter richiedere il rimborso. Dalla documentazione allegata risulta una ri- tenuta sui dividendi del 32,4% e che sono state pagate le imposte nel Paese di residenza"; - che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
- che NN NI, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600 nonché dell'art.38 del D.P.R. 602/73, in relazione all'art.360 primo comma n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che, siccome non risulta presentata, da par- te del procuratore della Società statunitense, l'istanza di rimborso allo Schedario generale titoli azionari, non si sarebbe formato il provvedimento (si- lenzio-rifiuto) impugnato con il ricorso introduttivo, che, pertanto, avrebbe dovuto esser dichiarato inammis- sibile;
e deduce he l'omessa presentazione dell'istanza sarebbe confermata dalle circostanze che la documenta- zione prodotta dal NI sarebbe priva della sottoscri- zione del beneficiario, della vidimazione o timbro di Schedario generale, presentazione allo ET Cie dell'attestazione della Banca dell'intestazione fiduciaria dei titoli, del visto e della sottoscrizione dell'Amministrazione fiscale sta- tunitense;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissi- -a censurare peraltro in bile, in quanto si limita gli accertamenti di fatto modo assolutamente generico- compiuti dai Giudici d'appello; - che, infatti - a fronte delle inequivocabile af- fermazione, secondo cui “questa Commissione ha esamina- to la documentazione esistente in fascicolo e dall'istanza inoltrata alle competenti autorità si evince che il contribuente possiede i requisiti richie- sti dalla normativa per poter richiedere il rimborso", e secondo cui "dalla documentazione allegata risulta una ritenuta sui dividendi del 32,4% e che sono state pagate le imposte nel Paese di residenza" - il ricor- rente, ciononostante, si limita, per un verso, a negare 5 tout court la circostanza della presentazione, da parte del NI, dell'istanza di rimborso allo Schedario ge- nerale titoli azionari (senza peraltro indicare speci- ficamente su quali elementi probatori, forniti ai Giu- dici a quibus e dagli stessi non considerati, si fonde- rebbe la negazione, e senza, quindi, censurare specifi- camente la motivazione della sentenza impugnata per omessa considerazione di fatti decisivi), e, per l'altro, a dedurre circostanze (che avvalorerebbero la predetta negazione) affatto "nuove" e che, comunque, involgono accertamenti di fatto assolutamente preclusi in questa sede;
che, anche se la sentenza impugnata sembra ri- chiamare, erroneamente, a fondamento della decisione, l'art. 27 del d. P.R. n. 600 del 1973 - anziché, come avrebbe dovuto esplicitamente fare, le disposizioni de- rogatorie della disciplina generale (art. 75 del d. P.R. n. 600 del 1973) contenute nel combinato disposto degli artt.10 prf.2 lett.b) della Convenzione Italia-U.S.A. 17 aprile 1984, per evitare le doppie imposizioni in CAS materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, e 5 dell'annesso Protocollo, resi esecutivi con legge 11 dicembre 1985 n.763 (cfr., in tal senso, n. 12458 del 1999) le considerazioni che prece-Cass. dono, e che determinano la inammissibilità delle censu- re formulate nel ricorso, tenutorestano ferme, conto dell'assoluta inidoneità del ricorso medesimo a fondare vizi di legittimità esaminabili in questa sede;
- che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 6 ottobre 2000 Il Presidente Il relatore ed estensore Salvatore Di PalmaDae Michele Car IL CANCELLIERE C1 LD AS DEPOSITATO IN CANCELLERIA ASRAZION Oggi 17 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 LDAS N E P P U R E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R / N T 6 - S 2 I A B . I G R . . E R L P . L R A D A T A . L E U B D D B A I I T E S A T R 1 N I T N 3 E R 1 S E S E I . E A T N A M 7