Sentenza 5 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11708 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 17 08/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni da allagamento strada. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo - Presidente CARBONE Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Cronn. 29312 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 3083 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 28/02/02 Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. Sole 155 in persona del Sindaco p.t. sig. per diritti € COMUNE DI SCANDICCI, AGO-2002 il IL CA OL NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GIULIO ELLERIA GUARNACCI, che lo difende insieme all'avv. SE CALUSSI, giusta delega in atti;
6891500 - ricorrente contro 3.77 1.1500 CA HI DR e ZZ SE S.N.C. in persona del legale rappresentante pro tempore GH GI, elettivamente domiciliati in ROMA C891471 2002 VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato 543 1 GIANFRANCO TOBIA, difesi dall'avvocato ROBERTO LAVORATTI, giusta procura speciale con firme autenticate dal Notar Alberto Messeri di Firenze del 23/03/00 rep. n. 38.061; resistenti - avverso la sentenza n. 1781/98 del Tribunale di FIRENZE, emessa il 27/05/98 e depositata il 19/06/98 (R.G. 5397/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Giuseppe RIZZACASA (per delega Avv. S. CALUSSI); udito l'Avvocato Roberto LAVORATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'invio alle Sezioni Unite ed in subordine per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24.7.93 GH RE esponeva: che la mattina del 21.10.92, percorreva via dell'Arrigo nel Comune di Scandicci alla guida di un "Fiorino” di proprietà della "Autocarrozzeria GI - s.n.c."; che la strada era invasa dall'acqua fuoriuscita dalla condotta di scolo e da una fontana comunale, ed aperta alla circolazione;
che aveva sbandato andando ad urtare un - muro a sinistra della carreggiata;
conveniva pertanto in giudizio innanzi al Pretore di Firenze detto Comune per ottenerne la condanna al risarcimento danni. Resisteva in giudizio il Comune. Interveniva nella causa l' Autocarrozzeria GI s.n.c. per ottenere il risarcimento del danno subito dal veicolo. Il Vice Pretore Onorario di Firenze, con sentenza 14 - 18.6.97 condannava il Comune suddetto a pagare all'Ardigheri la somma di £ 4.000.000 (somma ridotta rispetto a quella richiesta ex art. 1227, I° comma c.c. in considerazione di un concorso di colpa dell'automobilista) con rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 21.10.92 al saldo e con gli interessi legali sulla somma non rivalutata dal 21.10.92 al saldo;
ed a pagare all'Autocarrozzeria la somma di £ 8.000.000 con gli interessi legali dal 21.10.92 al saldo;
compensava le spese. Proponeva appello il Comune. Resistevano gli appellati proponendo inoltre appello incidentale. -Il Tribunale, con sentenza 27.5 19.6.98 rigettava tutti gli appelli, compensava nella misura di un mezzo le spese del grado e condannava il Comune alla rifusione dell'altra metà liquidata in £ 2.000.000 oltre IVA e CAP tanto in favore dell'GH che in favore dell'Autocarrozzeria. Contro questa decisione ricorre per cassazione il Comune con due motivi illustrati anche con memoria. L'Autocarrozzeria e l'GH hanno depositato procura al difensore. Con ordinanza 23.3.2001 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite del ricorso 290/97. Con sentenza n. 10893/01 questa Corte a Sezioni Unite ha ritenuto non rilevante, con riferimento al ricorso predetto (290/97), la questione dell'applicabilità dell'art. 2043 o 2051 c.c in materia di danni subiti da utenti di autostrade. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Comune denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., anche in relazione all'art. 4 1. 20 marzo 1865 n. 2248 - allegato E (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5)" esponendo le seguenti doglianze. E' pacifico che nella fattispecie in esame nel mese di ottobre 1992 si siano verificati eventi alluvionali molto estesi nella provincia di Firenze, dove furono coinvolti i comuni limitrofi, con vere e proprie inondazioni di fiumi e torrenti, i cui prodromi si erano ben manifestati il 21 ottobre 1992, sulla via dell'Arrigo. Pur in tali condizioni di avverse condizioni atmosferiche ed in presenza di inondazioni, dipendenti dalla regimentazione di acque pubbliche al di fuori di ogni controllo dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima ha ritenuto di dover esercitare negativamente il proprio potere discrezionale di chiusura dell'importante arteria stradale, trovandosi di fronte all'alternativa di adottare un analogo provvedimento (ripetesi: discrezionale) nei confronti di numerose altre arterie del comprensorio, con l'effetto di paralizzare pressoché totalmente la circolazione di tutti i veicoli nell'intero ambito del territorio comunale;
provvedimento gravissimo, contrario al pubblico interesse, assolutamente non sindacabile dal cittadino e neppure dall'Autorità Giudiziaria ordinaria. 4 A) in primo luogo vi è la prova in atti che non si trattò di banale inefficiente tenuta di canali di scolo, ma di vero e proprio evento alluvionale, quale quello recepito dai media (dato di fatto acquisito come notorio al giudizio), frutto di una mancata regimentazione delle acque nazionali. Nessun potere discrezionale efficace poteva essere esercitato dall'Amministrazione Comunale in un tale contesto, se non giust'appunto la chiusura di numerose strade del comprensorio, limitrofe al centro abitato, chiusura che avrebbe comportato la totale paralisi della circolazione stradale. B) La situazione che ebbe oggettivamente a presentarsi al conducente della vettura Fiat 127 era tale da un punto di vista obbiettivo da non poter non essere apprezzata da un utente dotato di normale diligenza, come di fatto fu apprezzata da altri due automobilisti, che passarono indenni attraverso la semicurva incriminata;
ciò significa che le caratteristiche dell'allagamento non costituivano insidia da un punto di vista oggettivo, data la loro ampiezza (ben riferita dal teste Torelli) ed era apprezzabile da un punto di vista soggettivo, cosi, come fu apprezzata da altri utenti della strada. Si realizzano così, nel caso di specie, tutti i presupposti che hanno orientato la giurisprudenza di questa Suprema Corte verso l'applicazione di una responsabilità di natura aquiliana ex art. 2043 C.C., anziché una responsabilità, presuntiva ex art. 2051 C.C., tutte le volte che, con riferimento ai beni demaniali sui quali viene esercitato un uso ordinario, generale e diretto dei cittadini (e tale è, giust'appunto il demanio stradale), l'estensione del bene stesso renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Perché si verifichi una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto), è necessario che tale situazione sia evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità. I giudici di merito, nel nostro caso, motivano il loro 5 convincimento in maniera del tutto contraddittoria ed insufficiente, ignorando elementi di fatto incontrovertibili (quale quelli riferiti dal teste Torelli) ed incorrendo in vere e proprie contraddizioni nella motivazione, laddove individuano un ben preciso nesso di causalità tra il comportamento di guida dell'Alderighi e l'evento e cioe' nella sua non corretta condotta di guida per non aver adeguato la velocità allo stato dei luoghi, come hanno invece fatto altri utenti della strada più, prudenti di lui. Se dunque era possibile superare indenni l'allagamento della semicurva di via dell'Arrigo "sol che l'autista avesse marciato nel tratto allagato a passo d'uomo come devono aver fatto gli altri conducente passati indenni" (così si esprime il Tribunale) appare evidente come i giudici di merito abbiano ben apprezzato la caratteristica della oggettiva visibilità dell'allagamento. In definitiva la fattispecie all'esame imponeva di inquadrare un'eventuale responsabilità dell'Amministrazione Comunale alla sola luce della norma di cui all'art. 2043 C.C., avendone lo stesso Tribunale apprezzati in concreto presupposti, anche sotto il profilo del nesso di causalità, tra il comportamento dell'GH e l'evento, talché, con altrettanta coerenza si doveva escludere la responsabilità, di natura meramente presuntiva ex art. 2051 C.C. Il primo motivo non può essere accolto. Occorre anzitutto rilevare che la vera e centrale ratio decidendi dell'impugnata decisione va individuata nella seguente frase: Questo tipo di negligenti omissioni è pure confermato, in particolare, dall'origine dell'allagamento della strada in questione per effetto (come si evince anche delle fotografie in atti) della tracimazione dei canali di scolo e di una fontana del Comune, ossia a causa di opere e costruzione certamente rientranti nell'ambito della normale vigilanza dell'Amministrazione Comunale, di per sé, sempre in grado di attuare sostituzioni manutentive e riparatorie anche in relazione a beni pertinenti ad altri soggetti come i frontisti e tanto più obbligata in rapporto a 6 manufatti idrici ricadenti sotto la sua sfera dominicale...". Con riferimento a questa ratio (autonoma e sufficiente da sola a sorreggere la motivazione) non ha rilevanza la vexata quaestio dell'applicabilità dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c. con riferimento ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche (cfr. da ultimo Cass. 16179 del 21/12/2001: In ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza n. dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilita' della p.a. e' costituito non dall'art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, quando essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi ma dall'art. 2043 cod. civ., che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far si' che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto;
detta responsabilita' pertanto e' configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilita' oggettiva del pericolo e della non prevedibilita' subiettiva del pericolo stesso> Infatti nell'ambito della ratio stessa la causa del "... parziale allagamento della carreggiata...” (v. alla seconda facciata della sentenza) viene individuata in omissioni che non appaiono comunque suscettibili di essere ricondotte nell'ambito del generale dovere di "custodia" sulle strade pubbliche comunali incombente (secondo i sostenitori della suddetta tesi dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c.) sul Comune;
ma concernono invece (v. la predetta seconda facciata della sentenza) il dovere di • attuare sostituzioni manutentive o riparatorie..." su specifici "...manufatti idrici ricadenti sotto la sua sfera dominicale...". In altri termini il Tribunale individua l' " origine dell'allagamento della strada in questione...." nella "... tracimazione..." di taluni manufatti idrici ricadenti "...sotto..." la “...sfera dominicale..." del Comune;
e nell'ambito di tale tesi la strada viene dunque ad essere semplicemente una zona che subisce un evento (l'inondazione) che ha trovato la sua causa altrove e cioè in detti specifici manufatti. ¢¢ rChe questi ultimi ricadessero "... sotto..." la "... sfera dominicale..." del Comune non è stato oggetto di rituali e specifiche doglianze. Si deve in realtà concludere che il Tribunale (anche se ha esordito affermando che la ricostruzione operata dal primo Giudice" in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051c.c. è da ritenersi immune da censure...") ha poi in concreto posto a base della decisione, come ratio fondamentale, il fatto che la causa dell'allagamento andava individuata in specifiche omissioni concernenti l'obbligo di "...attuare sostituzioni manutentive o riparatorie..."; e cioè, in sostanza, ha individuato detta causa nell'omessa manutenzione (incombente sul Comune) dei predetti manufatti idrici;
il che equivale a dire che ha individuato la sussistenza di una specifica colpa in concreto (omessa manutenzione) del Comune a prescindere dall'applicazione dell'art. 2051 c.c. (data l'individuazione di una specifica colpa in concreto e quindi ex art. 2043 c.c. sussiste una ulteriore ragione per ritenere irrilevante nella specie la suddetta questione di diritto). Va rilevato a questo punto che sia la sussistenza dell'obbligo di manutenzione in relazione alla situazione dei luoghi sia la sussistenza di dette omissioni sono stati oggetto di valutazioni tipicamente di merito che si sottraggono al sindacato di legittimità di questa Corte in quanto fondate su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Per quanto poi riguarda in particolare le doglianze fondate su specifiche 8 risultanze processuali (ed in particolare sulla deposizione del teste Torelli) va precisato che debbono ritenersi inammissibili (prima ancora che infondate) in quanto la parte ricorrente non ha provveduto a riportare il contenuto delle risultanze stesse (v. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: “Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"). Non rimane pertanto che rigettare il primo motivo. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione in un punto decisivo della controversia prospettato dall'amministrazione, esponendo le seguenti doglianze. E' pacifico, per ammissione dello stesso Tribunale, che sia pure qualche giorno dopo l'evento per cui è processo i fenomeni di inondazione furono così rilevanti da dar luogo a rottura degli argini fluviali. I prodromi dell'alluvione non si potevano così che qualificare come causa di forza maggiore, siccome pacificamente collegati ad una alluvione vera e propria, tale da integrare il fortuito ai sensi e per gli effetti dell'ultima parte di cui all'art. 2051 C.C., ove tale norma dovesse ritenersi applicabile al caso di specie. Sotto questo profilo insufficiente e contraddittoria appare la motivazione del Tribunale. Anche il secondo motivo deve ritenersi non accoglibile sulla base di quanto sopra esposto con riferimento al primo (il fatto che il Tribunale, nella suddetta ratio, con motivazione immune da vizi, abbia affermato la sussistenza di un preciso nesso eziologico tra l'allagamento e l'omessa manutenzione incombente sul Comune- 9 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2.4 SEL 2002 ?! 39833 300° (eum p. UPPO) Il Responsable ziar (DMPCCICHIN!) dei suddetti specifici manufatti idrici, ed abbia individuato inoltre in tale omessa manutenzione la colpa in concreto quindi ex art. 2043 c.c. del Comune senza applicare l'art. 2051 c.c., implica ovviamente la non rilevanza delle doglianze in questione che si concernono tale articolo;
e tra l'altro la non configurabilità nella specie del caso fortuito). Con riferimento agli asseriti vizi logici appare opportuno aggiungere che il Tribunale ha valutato sia la circostanza che le ". forti precipitazioni piovose..." alla data dell'incidente non avevano raggiunto “...quel vigore e quella forza descritti nell'articolo di giornale già esibito in primo grado ed inequivocabilmente attestante che il culmine dell'alluvione con rottura degli argini fluviali si era manifestato solo alla fine di quel mese alla data del 30 ottobre"; sia il concorso 66colposo dell'attore ex art 1227 c.c. in relazione al fatto che ....il passaggio sul luogo del sinistro è stato possibile per altri soggetti parimenti muniti di autovetture..." ed in relazione alla velocità di questi ultimi e dell'GH (v. in particolare alla penultima facciata), senza che tali rilievi possano considerarsi in alcun modo contraddittori rispetto alla parte residua della motivazione (o comunque viziati). Gli asseriti vizi logici e giuridici debbono dunque ritenersi insussistenti. Il ricorso va quindi respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. 103T129.11 Così deciso a Roma il 28.2.2002. 456T sess IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Albert. Zup TOT. 460, 10 IL DIRETTORE DI CA Umberto Cicero Depositata In Cancellerta 5 AGO. 2002 oggi, CONTE 10 IL DIRETTORE DI CA Umberto Cle E R P