Sentenza 3 novembre 2015
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari della liberazione anticipata speciale i condannati ammessi alla liberazione condizionale, avendo voluto il legislatore riservare il beneficio ai soli detenuti in carcere, nell'intento di ovviare all'eccezionale e temporanea situazione emergenziale di sovraffollamento.
Commentari • 2
- 1. Corte dei conti, s.g. Lazio, sentenza 12 maggio 2021, n. 443https://www.eius.it/articoli/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione depositato il 31 ottobre 2019, ritualmente notificato, la Procura regionale esercitava azione di responsabilità amministrativa nei confronti di Andrea B. per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale, pari a complessivi euro 280.101,14, oltre accessori e spese di giustizia, asseritamente cagionato, quanto ad euro 265.292,14, alla Regione Lazio e, quanto ad euro 14.809,00, a Roma Capitale. 2. Nell'atto di citazione la Procura regionale rilevava di aver dato avvio al presente giudizio di responsabilità, conferendo, a seguito della ricezione di un articolo di stampa su un quotidiano a diffusione nazionale, apposita delega …
Leggi di più… - 2. Corte dei conti, s.g. Lazio, sentenza 12 maggio 2021, n. 443https://www.eius.it/articoli/ · 19 maggio 2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione depositato il 31 ottobre 2019, ritualmente notificato, la Procura regionale esercitava azione di responsabilità amministrativa nei confronti di Andrea B. per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale, pari a complessivi euro 280.101,14, oltre accessori e spese di giustizia, asseritamente cagionato, quanto ad euro 265.292,14, alla Regione Lazio e, quanto ad euro 14.809,00, a Roma Capitale. 2. Nell'atto di citazione la Procura regionale rilevava di aver dato avvio al presente giudizio di responsabilità, conferendo, a seguito della ricezione di un articolo di stampa su un quotidiano a diffusione nazionale, apposita delega …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2015, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2015 |
Testo completo
4 9 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 2933/2015- - Presidente - SENTENZA ALDO CAVALLO Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. FILIPPO CASA N. 5734/2015 Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - -Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO TO N. IL 18/01/1967 avverso l'ordinanza n. 8505/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 27/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Morio de Norob die chiesto il rights del NGMO. Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 27 gennaio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo, proposto dal condannato TO SO, avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Roma del 10 novembre 2014, che aveva respinto la sua richiesta volta ad ottenere la liberazione anticipata speciale in riferimento ai semestri dal 30/6/2013 al 30/6/2014, perché l'espiazione della pena era avvenuta in regime di liberazione condizionale. Il Tribunale riteneva di dover fare applicazione del disposto dell'art. 4 L. nr. 10/2014, il quale al comma quinto ha stabilito che la liberazione anticipata nella misura di giorni settantacinque per semestre non può essere accordata con riguardo a periodi di esecuzione della pena, avvenuti in regime alternativo rispetto alla carcerazione, come verificatosi nel caso del SO, ammesso alla liberazione condizionale. Respingeva dunque anche la questione subordinata di illegittimità costituzionale, rilevando che la disciplina normativa della liberazione anticipata speciale è frutto di determinazioni discrezionali assunte dal legislatore nell'ambito dei propri poteri e che la sua "ratio" dà conto del diverso trattamento giuridico, spettante a costoro, che comunque possono accedere alla liberazione anticipata ordinaria nella sussistenza degli altri presupposti.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale ha dedotto: a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 4 D.L. nr. 146/2013, agli artt. 176 cod. pen. e 54 e 58-ter ord. pen., all'art. 16-nonies L. nr. 8/1991, nonché agli artt. 3 e 27 Costituzione. Ha quindi sostenuto che: -il ragionamento operato dal Tribunale è illogico e contraddittorio, dal momento che la norma applicata non contiene alcuna distinzione tra il condannato in detenzione inframuraria e quello in misura alternativa ed esso comporta l'esclusione dal beneficio di quanti siano più meritevoli, tanto da avere conseguito l'accesso ai benefici penitenziari, il che costituisce un paradosso inaccettabile e comporta un'interpretazione analogica in "malam partem"; -nel testo della legge non è rinvenibile alcun riferimento alla sentenza NI ed anzi l'interpretazione addotta contrasta con il fatto che è stata introdotta una nuova forma risarcitoria e la legge non si applica ai condannati per i reati di cui all'art.
4-bis O.P., che sono sottoposti a regimi penitenziari ancor più restrittivi e disagevoli;
-deve essere valorizzata la già ottenuta applicazione dell'art. 16-nonies L. n. 82/91, che supera le preclusioni dettate dall'art.
4-bis citato e quindi deroga ai suoi divieti consentendo l'accesso alle più ampie misure alternative alla detenzione, ma illogicamente non alla liberazione anticipata speciale;
-non può invocarsi il disposto dell'art. 77 Cost., dal momento che, avendo le norme di diritto penitenziario, compreso l'art. 4 d.l. n. 146/2013, un carattere sostanziale, deve 1 ritenersi legittimo il principio secondo cui coloro i quali abbiano avanzato domanda al momento della legge di conversione hanno già maturato il relativo diritto al riconoscimento del benefico, come riconosciuto dalla Consulta in relazione alle similari preclusioni introdotte dalla legge ex Cirielli;
- l'ordinamento riconosce molti esempi di "duplicazione dei benefici" in ossequio alla lettura dei precetti costituzionali che indicano tra i valori fondanti l'esecuzione penale la rieducazione del reo e l'agevolazione al suo reinserimento nel contesto sociale, il che dovrebbe avvenire anche in riferimento all'accesso dalla liberazione anticipata speciale da parte di chi stia espiando in regime di liberazione condizionale, così come previsto a favore di quanti fruiscono della semilibertà e dei permessi premio;
-il Tribunale ha dato prova di non aver compreso l'istituto della liberazione condizionale ed i principi che hanno condotto la Corte di Cassazione ad ammettere la possibilità di cumulare lo stesso e la liberazione anticipata ordinaria. In ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata ha dedotto che la giurisprudenza costituzionale sul principio di ragionevolezza è riferibile alla disparità di trattamento tra detenuti in carcere ed altri ammessi ai benefici penitenziari, la cui condizione è persino peggiore perché privati di quegli spazi di socialità assicurati ai primi. In passato la Corte Costituzionale con due pronunce, la nr. 186/1995 e la nr. 418/1998, ha equiparato la liberazione anticipata alla liberazione condizionale, confermando la parificazione dei due istituti nel rapporto esecutivo del detenuto in carcere e di quello ammesso al regime alternativo per l'elevato grado di ravvedimento dimostrato sul presupposto comune della perdurante esecuzione della pena e delle sofferte limitazioni alla libertà personale. Pertanto, ha concluso che è altamente incongrua la soluzione offerta dal Tribunale che privilegia quei detenuti che non hanno raggiunto lo stesso grado di ravvedimento e di affidabilità del detenuto ammesso ai benefici penitenziari per dimostrati meriti comportamentali ed è carente la motivazione in ordine alla ritenuta eterogeneità di liberazione anticipata ordinaria e quella speciale.
3. Con requisitoria scritta del 23/4/2015 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Marilia de Nardo, ha chiesto il rigetto del ricorso per l' infondatezza dei motivi e della questione di incostituzionalità sollevata dalla difesa.
4. Con successiva memoria depositata l'8 ottobre 2015 la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni del P.G. ed insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo la piena compatibilità tra liberazione anticipata e liberazione condizionale e la natura premiale di tale secondo istituto, legata all'espiazione della pena e non alla detenzione. Ha quindi richiamato la giurisprudenza costituzionale ed osservato l'incoerenza con il principio di ragionevolezza, ammettere il condannato per reato di cui all'art.
4-bis alla cu liberazione condizionale, beneficio più ampio, e negargli l'accesso alla liberazione anticipata, misura dagli effetti più contenuti. Contesta poi il profilo risarcitorio inerente la 2 liberazione anticipata speciale, di cui non vi è traccia nella legge istitutiva e che è smentito dall'introduzione di uno specifico rimedio da parte della legge 92/2014; ribadisce che la liberazione anticipata speciale non è inclusa tra i benefici preclusivi tassativamente indicati nella norma, né nell'art.
4-bis. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1. La decisione impugnata, sul pacifico presupposto che il SO nel periodo intercorso tra il 30/6/2013 ed il 30/6/2014 ha espiato pena detentiva in regime di liberazione condizionale ai sensi dell'art. 16-nonies della legge nr. 8 del 1991, ha respinto il reclamo proposto dal condannato, odierno ricorrente, sulla scorta della corretta interpretazione della disposizione di legge che disciplina l'istituto della liberazione anticipata speciale, così avallando la decisione reclamata, che aveva discriminato la possibilità di accordargli tale beneficio in dipendenza della sua condizione di soggetto libero, sia pure sottoposto a prescrizioni limitative della libertà personale.
1.1 Sul tema dell'applicabilità della liberazione anticipata speciale ai condannati sottoposti al regime della libertà condizionale questa sezione ha avuto già modo di pronunciarsi, in senso negativo, con le recenti sentenze n. 30102 del 26/3/2015, Castaldo e nr. 34109 del 14/04/2015, Maiolino, entrambe non massimate, dai cui principi non si ritiene di potersi discostare.
1.2 L'art. 4 del d.l. n. 146 del 23 dicembre 2013, nel teste coordinato con la legge ви di conversione n. 10 del 21 febbraio 2014, stabilisce che, ad eccezione dei condannati per i delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della stessa legge è estesa a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Il quinto comma dell'art. 4 prescrive poi che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.»> Osserva il Collegio che effettivamente, come osservato dal ricorrente, la situazione per cui l'esecuzione della pena detentiva avvenga in regime di liberazione condizionale non è espressamente prevista tra quelle di inapplicabilità dell'istituto invocato;
tale constatazione non può però condurre alle conseguenze denunciate con l'impugnazione come illegittime e distoniche rispetto al sistema giuridico, perché tradottesi 3 nell'ammissione dell'interpretazione estensiva in "malam partem" della disposizione limitativa.
1.2 Vanno disattese perché prive di fondamento giuridico le obiezioni mosse in ricorso.
1.2.1 In primo luogo, non risponde al vero che l'istituto della liberazione anticipata speciale non preveda alcuna distinzione tra il condannato in detenzione inframuraria e quello che sia stato ammesso a misura alternativa;
in tal modo il ricorrente mostra di ignorare la peculiarità della disciplina, delle finalità e degli effetti del beneficio in esame.
1.2.2.1 Sin dall'intitolazione della disposizione che l'ha introdotta, l'istituto rivela la sua "specialità" di strumento apprestato al fine di contribuire alla soluzione dell'annoso problema della sovrappopolazione carceraria e l'inserimento nel contesto di "misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", con le quali il legislatore italiano ha inteso varare un quadro di interventi concreti nel settore penitenziario, già sollecitatigli dalla pronuncia pilota della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo nel noto caso NI c/ Italia dell'8 gennaio 2013 e dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 279 del 9 ottobre 2013. La prima pronuncia non si pone dunque rispetto al risultato normativo in esame quale mero richiamo, operato a fini di propaganda mediatica dell'operato governativo, ma quale preciso e giuridicamente vincolante antecedente, posto che la stessa ha imposto allo Stato Italiano l'adozione entro un anno di misure volte alla riduzione del numero di persone incarcerate.
1.2.2.2 Anche il profilo sistematico conferma la specialità del nuovo regime premiale, inserito dal legislatore, non nel già esistente art. 54 ord. pen., che si occupa della liberazione anticipata ordinaria, ma in norma espressamente dedicata, ad evidenziarne la natura di rimedio eccezionale e temporalmente delimitato nella sua applicazione in favore dei detenuti per il solo periodo di due anni dalla vigenza del provvedimento legislativo che l'ha disposto e di quanti abbiano già fruito della liberazione anticipata nel periodo decorso dal 1 gennaio 2010. 1.2.2.3 Quanto poi alle finalità perseguite, non può negarsi perseguimento da parte dell'istituto di finalità rieducative del condannato, ma al contempo, mediante la più ampia abbreviazione della durata della pena da espiare, dell'assolvimento di funzioni deflattive e risarcitorie, le quali per essere realizzate in concreto ed avere un significato razionale postulano l'effettiva permanenza del condannato presso gli istituti penitenziari nei periodi di riferimento. In tal senso militano una pluralità di elementi: -il preambolo del d.l. nr. 146/2013, il quale indica l'obiettivo di "ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario" quale primaria esigenza dai caratteri di straordinaria necessità ed urgenza, cui si è inteso far fronte attraverso "misure straordinarie e temporanee" in tema di liberazione anticipata;
4 ref -la relazione al disegno di legge di conversione del d.l. nr. 146/2013 A.C. nr. 1921, la quale riporta l'indicazione che quello previsto "si atteggia a rimedio compensativo, secondo le indicazioni della Corte europea di Strasburgo della violazione del diritti dei detenuti in conseguenza della situazione di sovraffollamento carcerario e, più in generale, del trattamento inumano e degradante che, per carenze strutturali, possono essersi trovati a subire. Si tratta, pertanto, di una misura la cui adozione è indispensabile ai fini dell'adeguamento alle indicazioni della già menzionata sentenza NI c/ Italia della Corte europea. Ed è questa la ragione che ha indotto ad individuare il termine di efficacia nel 1° gennaio 2010, data in cui si è determinata la situazione di emergenza detentiva"; -il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'art. 10 l. nr. 195 del 1958 con deliberazione del 23 gennaio 2014, il quale al punto a2) ha evidenziato che il "diretto legame tra la negativa evoluzione delle condizioni di vita carcerarie ed il riconoscimento di una più consistente detrazione sulla pena da scontare spiega perché al comma 5 dell'art. 4 sia stata esclusa, con previsione difforme rispetto a quella che regola la liberazione anticipata ordinaria, l'applicazione dell'istituto eccezionale" ai condannati affidati in prova ed in regime domiciliare e che ha sollecitato l'estensione del divieto di accesso all'istituto anche a quanti si trovino in detenzione domiciliare ex L. nr. 199/2010 ed agli arresti domiciliari esecutivi, indicazioni poi recepite nella legge di conversione.
1.2.2.4 Conferma testuale delle finalità deflattive e compensative a vantaggio dei soli condannati ristretti in carcere si trae dalle disposizioni che limitano la vigenza temporale della liberazione anticipata speciale: sotto il primo profilo, viene in rilievo la decorrenza iniziale dal 1° gennaio 2010, ossia dal momento in cui interviene la prima condanna dell'Italia da parte della Corte EDU per le condizioni detentive, considerate disumane e degradanti in contrasto con i principi sanciti dalla Convenzione e del fenomeno le autorità nazionali prendono atto quale stato di emergenza, apprestando i primi concreti rimedi, nonché la fissazione alla data del 23 dicembre 2015 quale momento finale, in cui si è presunto di conseguire il superamento dell'emergenza col ripristino di una situazione di generale vivibilità negli istituti penitenziari, compatibile con i diritti fondamentali dei detenuti. La natura riparatoria del beneficio, pur negata dalla dottrina e dal ricorrente, rinviene un aggancio dimostrativo, sia nel fatto che rimedi siffatti erano stati già sollecitati dalla Corte EDU con la citata sentenza NI c/ Italia, laddove si era evidenziata la necessità che l'Italia prevedesse strumenti in grado di garantire, sia effetti preventivi, che compensativi della patita violazione della Convenzione da parte di quanti dovessero o avessero espiato la pena in condizioni di sovraffollamento carcerario, sia dall'inserimento nel nuovo testo normativo della disposizione con efficacia retroattiva a far data dal 1° gennaio 2010, ossia da quando la situazione alloggiativa negli istituti penitenziari italiani ha assunto caratteri allarmanti e pregiudizievoli per i ristretti. 5 rif i.
1.2.2.5 Né in senso contrario vale eccepire che, per essere coerente con tale intento riparatorio, la misura approntata dovrebbe essere applicata in modo indiscriminato a tutti i detenuti, compresi quelli condannati per i reati ostativi di cui all'art.
4-bis ord.pen., che hanno sofferto condizioni di restrizione tra le più gravose e penalizzanti, in quanto, da un lato la finalità compensativa non è l'unica perseguita, affiancandosi a quella riabilitativa del singolo condannato ed a quella deflattiva del sovraffollamento carcerario, dall'altro per le situazioni dell'art.
4-bis il legislatore, libero di determinare le linee di politica criminale ritenute più consone al bisogno con scelta condivisa dalla maggioranza parlamentare, ha ritenuto nella sua discrezionalità di bilanciare interventi correttivi della pressione alloggiativa nelle carceri e diritti fondamentali dei detenuti, escludendo quanti siano più pericolosi socialmente, senza al contempo precludere loro in assoluto la fruibilità della liberazione anticipata ordinaria ed ostacolarne in tal modo il percorso riabilitativo. Né l'introduzione nell'ordinamento dei rimedi di cui all'art. 35-ter ord. pen., operata con la legge nr. 92/2014, smentiscono le chiare indicazioni sopra citate, ricavabili dai lavori parlamentari.
2. Tanto premesso, ritiene questo Collegio che le finalità deflattive e risarcitorie prevalentemente caratterizzanti la sua natura, per essere realizzate in concreto ed avere un significato razionale, postulano, necessariamente, l'effettiva permanenza del condannato presso gli istituti penitenziari nei periodi di riferimento e non già la mera protrazione del rapporto esecutivo quando la sua attuazione avvenga con modalità che assicurano la permanenza all'esterno del circuito carcerario. Proprio per tali ragioni, il legislatore, tenuto conto della pacifica equiparazione normativa, confermata dall'interpretazione giurisprudenziale, della detenzione domiciliare alla detenzione carceraria, per evitare equivoci interpretativi, ha avvertito la necessità di precisare espressamente all'art. 4, comma 5 della L. n. 10 del 2014 che dal beneficio "speciale" erano esclusi i condannati ammessi "alla detenzione domiciliare...all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovassero agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 10", ossia tutti i soggetti a vario titolo ristretti in ambito domiciliare, in quanto categoria che, sotto tutti gli altri profili, sarebbe stata assimilabile a quella dei detenuti in carcere.
2.1 E' ben vero che tale assimilazione non potrebbe in nessun modo ravvisarsi per la distinta categoria dei soggetti ammessi a fruire della misura alternativa dell'affidamento in prova, non sottoposti ad alcuna forma di detenzione, anch'essi accomunati ai detenuti domiciliari nell'esclusione dalla liberazione anticipata speciale. Il riferimento alla misura alternativa dell'affidamento in prova deve dunque ritenersi superfluo, il che varrebbe ancor più se fosse stata inclusa la previsione di espressa esclusione della liberazione condizionale, istituto che, sebbene applicabile nel corso dell'esecuzione della pena, dall'ordinamento penitenziario non è considerato misura alternativa alla carcerazione, avvicinata a tale categoria solo in via di interpretazione 6 مشهد dalla giurisprudenza ai limiti effetti del riconoscimento dell'accesso alla liberazione anticipata ordinaria (Cass. sez. 1, n. 3852 del 25/11/2008, Castro, rv. 241889; sez. 1, n. 17343 del 7/4/2009, Cicciù, rv. 243368; sez. 1, 27/5/2009, Contino, rv. 243818; sez. 1, n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano). Pertanto, l'omessa inclusione della liberazione condizionale non costituisce il frutto di una lacuna o di una svista del legislatore, ma la necessaria conseguenza dell'intento di riservare il beneficio, eccezionale e temporaneo, della liberazione anticipata speciale ai soli detenuti in carcere.
2.2 Quanto esposto consente di escludere che il Tribunale di sorveglianza, nel respingere il reclamo del SO, abbia proceduto all'applicazione analogica in "malam partem", avendo offerto corretta applicazione dei canoni interpretativi dettati dall'art. 12 disposizioni sulla legge in generale, comma 1, di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 262, che prescrivono di attenersi al senso letterale delle locuzioni ed all'intenzione del legislatore.
3. Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. n. 10 del 2014, art. 4 sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.. Il Tribunale di sorveglianza ha esaminato la tematica in modo analitico e ne ha dato conto con puntuale sviluppo argomentativo, che merita piena condivisione, avendo ricondotto la previsione di legge, soggettivamente limitata, nel suo ambito di applicazione alle scelte discrezionali del potere legislativo, non contrastanti con i principi costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza, né con la funzione rieducativa della pena.
3.1 In particolare, va premesso che, come già osservato in modo convincente dalle pronunce di questa sezione n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, rv. 261880 e n. 34073 del 27/06/2014, Panno, rv. 260849, la disposizione in questione estende, con alcune eccezioni, i vantaggi conseguenti ad un beneficio penitenziario ordinario, già previsto e reso accessibile a tutti i condannati, non quindi precluso, né ai condannati responsabili di determinate categorie di reato di maggiore gravità, né a quelli che abbiano già ottenuto l'applicazione di misure alternative alla detenzione.
3.2 Il diverso trattamento di minor favore riservato ai detenuti che hanno scontato la pena in ambiente esterno al carcere non è ingiustificatamente discriminatorio e non viola il principio di eguaglianza, il quale non ammette che situazioni identiche siano trattate in modo differente nell'assenza di una ragione meritevole di positiva considerazione. Tale sperequazione non sussiste nel caso di specie, dal momento che non è equiparabile, se non per l'attuazione in corso del rapporto esecutivo penale, la condizione di chi abbia trascorso anni in carcere in una situazione emergenziale di sovraffollamento, tale da aggravare ulteriormente la già penosa esperienza restrittiva e segregativa per il prolungato allontanamento forzato dal concesso sociale e per le conseguenti maggiori difficoltà di reinserimento in esso, rispetto a quella di chi abbia goduto della libertà, sia pure con la soggezione ad alcune limitazioni. La constatazione della incidenza delle limitazioni alla libertà personale, della diversa qualità di vita e della ben maggiore afflittività in genere dell'esecuzione per i condannati effettivamente ristretti 7 in ambito inframurario giustifica un trattamento di favore "speciale" per quanti abbiano versato in condizioni oggettive di incrementata sofferenza, eccedenti la normale condizione restrittiva, e quindi anche la diversa protrazione della durata dell'espiazione, pur a parità di sanzione inflitta nel titolo esecutivo. Per contro, non giova additare ad esempio di un trattamento discriminante in danno dei liberi condizionali il diverso caso dei condannati ammessi alla semilibertà ed ai permessi premio: costoro possono beneficiare della liberazione anticipata speciale per la evidente ragione che stanno ancora espiando la pena con la permanenza, ancorché parziale se commisurata al semestre o all'arco temporale giornaliero, all'interno degli istituti penitenziari e quindi vanno annoverati a questi effetti nella popolazione carceraria, mentre non altrettanto può dirsi di chi sia libero, sia pur sottoposto a prescrizioni.
3.3 Merita piena condivisione anche l'esclusione del contrasto tra la norma denunciata di incostituzionalità ed il principio di ragionevolezza. Rispetto a chi si trovi in stato di libertà non è concepibile l'attuazione delle descritte finalità deflattiva e compensativa che concorrono a definire la "ratio" dell'istituto in esame, dal momento che l'abbreviazione della pena che costoro devono scontare non contribuisce sotto alcun profilo a migliorare la tensione alloggiativa nelle carceri e non li può ristorare di condizioni espiative che non sono degradanti e disumane;
resta quindi giustificata razionalmente la loro esclusione dal beneficio, che, per quanto già esposto, non ha quale presupposto esclusivo per l'accesso il profilo della meritevolezza e della partecipazione al trattamento rieducativo. Pertanto, non è dirimente per la soluzione dei quesiti posti dal ricorso considerare il maggiore grado di recupero sociale rispetto a chi sconti la pena in contesto carcerario. Né può condividersi l'assunto difensivo, secondo il quale l'avere potuto beneficiare delle previsioni dell'art. 16-nonies della legge nr. 82/91 dimostra in sé un'evoluzione maggiormente positiva e più significativa della personalità del condannato, posto che non sussiste coincidenza di presupposti tra quanto preteso da detta norma e ciò che è richiesto per concedere la liberazione anticipata. E' sufficiente considerare al riguardo che la norma pretende quale condizione per la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia, condannati per determinate tipologie di reato, la prestazione di collaborazione utile alla fruizione delle circostanze attenuanti previste dal sistema codicistico o dalla legislazione speciale, nonché la positiva verifica dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, che in sé non assume significato di autentica revisione critica delle scelte delinquenziali pregresse e di sincero ravvedimento, atteggiamento che non può, invece, escludersi in assoluto nel detenuto, pur di analoga estrazione criminosa, intenzionato a cambiare vita, ma non ad accusare altri.
3.4 Anche il distinto profilo di contrasto tra la disciplina dell'art. 4, comma 5, e la funzione rieducativa della pena non ha pregio se si considera che a quanti abbiano potuto 8 محمد godere della liberazione condizionale è comunque consentito avvantaggiarsi della liberazione anticipata ordinaria e quindi fruire di quello stimolo incentivante la fattiva partecipazione all'opera rieducativa, costituito dall'abbreviazione della pena nella misura di quarantacinque giorni per semestre di esecuzione (Corte Cost., sentenza nr. 186 del 23/5/1995). Né la ragione dell'esclusione dalla maggiore detrazione è stata individuata nell'impossibilità giuridica e fattuale di cumulare due benefici penitenziari, opportunità mai negata dal Tribunale di Sorveglianza, per la cui fruizione non sussiste nemmeno un ostacolo rinvenibile nella disciplina normativa in verifica.
4. Oltre ai superiori rilievi, va comunque considerato che il ricorrente sta espiando pena inflittagli per reati inclusi nell'elencazione contenuta nell'art.
4-bis ord. pen., tema posto dall'impugnazione e che si pone in ragione della disposta soppressione, ad opera della L. n. 10 del 2014, in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2013, della norma originariamente contenuta nel quarto comma dell'art. 4 del decreto d'urgenza, che riconosceva anche per tale categoria di condannati la possibilità di fruire dell'ampliamento a settantacinque giorni per ciascun semestre di pena scontata della detrazione di pena conseguente alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, purché avessero dato prova nel periodo di detenzione di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità.
4.1 La questione è stata già affrontata e risolta sulla base delle condivisibili ragioni compiutamente illustrate nella sentenze di questa sezione prima penale n. 34073 del 27/6/2014, Panno, rv. 260849 e nelle conformi decisioni successive n. 3130 del 19/12/2014, Moretti, rv. 262060 e n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, rv. 261880, ai cui diffusi percorsi argomentativi si rinvia integralmente. Per tutte le considerazioni svolte, il provvedimento reiettivo del Tribunale di sorveglianza, con le integrazioni motivazionali apportate nei termini previsti dall'art. 619 cod. proc. pen., è corretto;
al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente дело саме Monica Boni Aldo Cavallo DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAISLLA