Sentenza 28 settembre 2012
Massime • 1
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, l'espressione "strumenti atti ad aprire o forzare le serrature", contenuta nell'art. 707 cod. pen. deve essere intesa nella sua accezione più ampia ed incondizionata, sì da farvi rientrare tutti gli arnesi idonei di per sé ad aprire le serrature ed altri analoghi congegni dotati di attitudine potenziale ad operare sulle medesime. (Fattispecie in tema di possesso ingiustificato di temperino).
Commentario • 1
- 1. Cass., Sez. II, 16 maggio 2025 (ud. 7 maggio 2025), n. 18615Aldo Natalini · https://archiviopenale.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2012, n. 48172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48172 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 28/09/2012
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2290
Dott. TADDEI M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. Roberto M. - Consigliere - N. 4476/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV AU N. IL 04/03/1966;
avverso la sentenza n. 3139/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 15/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. OV MA è stato condannato, in entrambi i gradi di giudizio, dal Tribunale di Trapani il 31.5.2010 e dalla Corte d'appello di Palermo, il 157.2011, alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 707 c.p.. 1.1 Ricorre la difesa dell'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo l'insussistenza del fatto non essendo stato provato che il temperino sequestrato sia uno strumento atto allo scasso, mentre, certa è la sua funzione di arma da taglio. Deduce, tuttavia, che non è stato contestato all'imputato il reato di cui all'art. 699 c.p. e che, ai sensi dell'art. 521 è da escludere che si possa procedere per il reato relativo alle armi, configurandosi, in tal caso, una condanna per un fatto diverso da quello dedotto in contestazione.
Il ricorrente lamenta, altresì, la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2.1 Ritiene il collegio, conformemente alla giurisprudenza più datata ed accreditata di questa Corte, che l'espressione "strumenti atti ad aprire o forzare le serrature, contenuta nella parte finale della descrizione della fattispecie di cui all'art. 707 c.p., nell'interpretazione della norma, deve essere intesa nella sua accezione più ampia ed incondizionata, comprensiva di tutti gli arnesi idonei di per sè ad aprire le serrature e di altri analoghi congegni (grimaldelli) ma anche di qualsiasi altro mezzo o strumento o congegno idoneo ad operare sulle serrature, perché la norma prende in considerazione l'attitudine potenziale dello strumento ad aprire una serratura, onde possono costituire strumento idoneo un uncino, un temperino, un fil di ferro et simili. (Sez. 6, sentenza n. 2201 del 25/11/1969 Rv. 113439; n. 2362 del 1986 Rv. 175205). Manifestamente infondato è il motivo di ricorso concernente la mancata conversione, poiché come chiarito nella sentenza impugnata, sussistono condizione ostative.
2.2 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato: al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012