Sentenza 16 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di esecuzione forzata mobiliare, l'art. 501, cod. proc. civ., disponendo che l'istanza di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento - eccetto che per le cose deteriorabili - fissa un termine dilatorio, allo scopo di permettere al debitore di evitare la vendita o l'assegnazione dei beni, e, pertanto, la sua inosservanza dà luogo a nullità sanabile, che non può essere rilevata d'ufficio, ne' può essere dedotta oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, che ha funzione preclusiva rispetto agli atti compiuti in data anteriore alla stessa, a meno che il debitore non alleghi di non avere ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di detta udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2003, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI IG Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU UI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ALESSANDRO BELTRAME con studio in 33044 MANZANO (UD) VIA ROMA 13, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA SRL, con sede in Medea (Go), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIANA 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GALOPPI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO MITTONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9/99 della Pretura di UDINE SEZ DIST PALMANOVA, emessa il 06/03/99 e depositata l'11/03/99 (R.G. 8084/98);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Giovanni GALOPPI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Massimo FEDELI, che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge.
LA CORTE PREMESSO IN FATTO 1. - La controversia trae origine da un'espropriazione forzata mobiliare, che la società SA srl ha iniziato
contro
IG IZ con il pignoramento eseguito il 14.1.1998.
La SA ha presentato istanza di vendita il 24.1.1998 e il pretore, nell'udienza del 20.3.1998, fissata per sentire le parti sulla istanza, in assenza del debitore, ha disposto con ordinanza la vendita. 2. - IG IZ ha proposto opposizione agli atti esecutivi con ricorso al pretore di Udine depositato l'8.5.1998.
Ha sostenuto che l'ordinanza era nulla, perché era stata pronunciata a seguito di istanza depositata prima che fossero decorsi i dieci giorni dal pignoramento previsti dall'art. 501 cod. proc. civ. 3. - Il pretore, con sentenza 11.3.1999, ha dichiarato che l'opposizione era inammissibile.
Ha osservato che la presentazione dell'istanza di vendita prima del termine non da luogo ad un vizio che si sottragga a sanatoria se non sia dedotto tempestivamente e che, non avendo il debitore dimostrato di non avere ricevuto comunicazione del decreto con cui era stata fissata l'udienza per sentire le parti sull'istanza, l'opposizione era tardiva.
4. - IG IZ ha chiesto la cassazione della sentenza. La SA ha resistito con controricorso.
5. - Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia trattato in camera di consiglio e sia rigettato perché manifestamente infondato.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
1. - Il ricorso contiene un motivo.
La cassazione della sentenza è chiesta per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 501 e 617 dello stesso codice).
La tesi svolta è la seguente.
L'opposizione era rivolta contro l'ordinanza di vendita, per farne valere la nullità dipendente dal fatto che l'istanza di vendita era stata presentata prima del dovuto.
Poteva ed era stata proposta entro cinque giorni da quello in cui aveva avuto conoscenza dell'ordinanza, per aver ricevuto comunicazione della data fissata per la vendita.
Non rileva per contro che potesse avere ricevuto comunicazione della udienza fissata per sentire le parti e che l'ordinanza sia stata pronunziata in tale udienza, perché nel processo esecutivo non v'è onere di prendere parte alle udienze.
Peraltro, l'intempestivo deposito dell'istanza di vendita avrebbe dovuto essere rilevato di ufficio.
2. - Il motivo non è fondato.
3. - L'art. 530, primo e secondo comma, cod. proc. civ. dispone che, una volta presentata l'istanza di vendita, il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e che, in tale udienza, le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. Le sezioni unite, nella sentenza 27 ottobre 1995 n. 11178, resa con riguardo alle analoghe disposizioni dettate dall'art. 569 per l'espropriazione forzata immobiliare, hanno affermato che ogni nullità degli atti che hanno preceduto l'udienza di vendita è sanata, se la parte interessata, che non sia già decaduta dal relativo diritto, non propone opposizione in quell'udienza. Ne deriva che questa nullità possono essere fatte valere oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, solo se la sanatoria non ha operato.
Ciò può avvenire in due casi.
Per ogni tipo di nullità, se la parte che avrebbe avuto interesse a farla valere, non ha avuto comunicazione del decreto che fissa l'udienza di vendita: nel qual caso, il termine decorre dalla conoscenza legale del primo atto successivo e quindi dalla ordinanza di vendita, se sia comunicata alla parte interessata. Può avvenire, inoltre, nel caso di nullità che dipendono da situazioni invalidanti, le quali si riproducono eguali a sè stesse lungo tutto l'arco del processo esecutivo, impedendogli di attingere il suo scopo, che è quello di espropriare i beni sottoposti a pignoramento e di soddisfare i creditori con il ricavato: queste nullità possono infatti essere ancora opposte dalla parte che vi ha interesse nel termine di cinque giorni da ogni successivo atto adottato in presenza della situazione invalidante ed anche essere rilevate di ufficio.
Orbene, la circostanza che l'istanza di vendita sia presentata prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 501 cod. proc. civ. non impedisce che il processo possa utilmente proseguire.
Il termine dilatorio ha infatti la funzione di consentire al debitore di sottrarre i beni pignorati alla vendita od all'assegnazione forzate pagando quanto da lui dovuto sino a quando il pignoramento è stato eseguito, sì che il creditore pignorante non può dal canto suo dare impulso al processo prima che il termine sia trascorso.
È però evidente che, presentata- l'istanza prima, se il debitore, nel termine, non si avvale della facoltà prima detta, il processo può proseguire, perché l'istanza è stata presentata. Dunque, la nullità derivante dalla inosservanza del termine dilatorio non rientra per sè tra quelle che sono deducibili anche oltre l'udienza di autorizzazione della vendita ne' tra quelle che debbono essere rilevate di ufficio (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). Ed allora, perché il debitore che non l'abbia fatta valere in quell'udienza possa farla valere dopo, è necessario che egli alleghi di non avere ricevuto comunicazione del decreto con cui l'udienza è stata fissata.
Ciò che il giudice di primo grado ha appunto affermato. D'altro canto, contro questa decisione contenuta nella sentenza non vale sostenere che il debitore non ha il dovere di prendere parte alle udienze del processo esecutivo e dunque che egli può far valere la nullità del provvedimento pronunciato in una udienza del processo esecutivo sino a quando l'ordinanza non gli è comunicata. Quanto alle nullità degli atti che precedono l'udienza di vendita, come si è visto, l'art. 530 cod. proc. civ. configura un onere delle parti, che vi hanno interesse ed ancora non sono decadute dal diritto di .farlo, a proporre in quella udienza le pertinenti opposizioni.
Sicché, non proposta l'opposizione, la nullità è sanata e non può profilarsi un'invalidità dell'ordinanza di vendita dipendente da quella dell'atto precedente.
Ma anche l'altra obiezione non è conducente.
Quando la legge od il giudice dispongono che le parti siano sentite prima che il giudice dell'esecuzione adotti un provvedimento (art. 485 cod. proc. civ.), se alla parte è stata data comunicazione dell'udienza, il termine per proporre opposizione contro il provvedimento adottato nell'udienza decorre dalla data di questa, perché è in tale data che la parte ne ha la legale conoscenza, come si desume dagli artt. 487, secondo comma, e 176, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 15 dicembre 2000 n. 15863). 4. - Il ricorso è rigettato ed il ricorrente è condannato a rimborsare le spese di questo grado, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 63,01, 800,00 dei quali per onorari di difesa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2003