Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
In materia di termini di custodia cautelare, il termine di fase sino al provvedimento che dispone il giudizio per un'imputazione di promozione o direzione di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione, è pari a sei mesi e non già ad un anno, dal momento che il termine annuale si applica soltanto se l'imputazione del fatto associativo ha riguardo ad uno dei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, e quindi se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 380, comma primo e comma secondo, lett. a), b), c), d), f), g) e i) cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 27823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27823 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
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-1.
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2782 3 /06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 27/06/2006
SENTENZA
N. 2267106 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. RIGGIO GIANFRANCO CONSIGLIERE
"T N. 017239/2006 2.Dott.PEPINO LIVIO
3. Dott. CORRADINI GRAZIA "1
4. Dott. CASSANO MARGHERITA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) AI ER (LITON) N. IL 10/09/1977
avverso ORDINANZA del 06/03/2006
TRIB. LIBERTA' di PALERMO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
RIGGIO GIANFRANCO co Manco Jacortalls, lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesc
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Fatto e diritto
Con ordinanza del 31 gennaio 2006 il G.I.P. di Palermo
dichiarava cessata l'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, per scadenza del termine massimo di durata, nei confronti di SA AK limitatamente ai reati di cui agli artt. 110, 81
c.p., 12 co.1, 3 e 3 bis lett.a) D. L.vo 286/98 e confermava la misura stessa in relazione alla contestazione di cui all'art.416 co.1 e
3 c.p.. Il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art.310
c.p.p., rigettava l'appello, sul rilievo che il termine di fase nella specie era quello di un anno stabilito dall'art.303 co.1 lett.a)
n.3 c.p.p., il quale, sempre che per il reato sia prevista la pena della reclusione superiore a sei anni, fa riferimento all'art. 407
co.2 lett.a) n.7 c.p.p. per i real per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza: rientra in questa categoria, ai sensi dell'art.380
co.2 lett.m) c.p.p., il reato di cui all'art.416 co.1 e 3 c.p., se
l'associazione è diretta alla commissione di delitti, come quello qui contestato, per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Secondo il Giudice di appello, è indifferente che l'obbliga-
torietà dell'arresto derivi non da una norma del codice di procedura penale ma da una legge speciale, tenuto conto del disposto dell'art.207
e considerato che il procurato ingresso clandestinon. att. c.p.p. nel territorio dello Stato è un reato grave, espressivo di spiccata r ~3~
pericolosità sociale. Ricorre il difensore dell'SA, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, sull'assunto che il reato di cui all'art. 12 D. L.vo 286/98 non rientra, come reato-scopo, nella previsio-
ne dell'art.380 c.p.p..
Sostiene il ricorrente che questa norma contiene una elencazione tassativa, che, anche in virtù dell'art.25 Cost., non
è superabile in via interpretativa, come è confermato dal fatto che
lo stesso art.380 co.2 lett.m) esclude l'obbligatorietà dell'arresto anche quando l'associazione per delinquere persegua delitti per i quali l'arresto è obbligatorio, come quelli menzionati nelle lett.e),
e-bis), h), 1), 1-bis) della medesima norma.
I ricorso è fondato.
Il richiamo dell'art.303 co.1 lett.a) n.3 ultimo inciso all'art. 407 co.2 lett.a) n.7 c.p.p. comporta che in relazione al
reato di associazione per delinquere, nella ipotesi, qui contestata
di cui all'art.416 co.1 e 3 c.p. (capi e promotori), ricorre la condizio-
ne dell'entità della pena edittale, superiore a sei anni, stabilita
dalla prima norma citata ai fini della determinazione annuale del termine custodiale nel caso in esame.
Difetta, tuttavia, la seconda condizione, costituita dalla obbligatorietà dell'arresto in flagranza per la direzione e -4-
promozione dell'associazione per delinquere e risultante dal combinato
disposto degli artt. 407 co.2 lett.a) n.7 e 380 co.2 lett.m) c.p.p..
Quest'ultima disposizione, infatti, contiene una insuperabile dicotomia,
discriminando in base al titolo dei reati-fine i casi di arresto associativo qualificato ex art.416 co.1 obbligatorio per il reato
e 3 c.p..
La menzione analitica, che include alcuni dei reati indicati nella stessa norma (delitti previsti dal primo comma ė dalle lett.a),
b), c), d), f), g),, i) del secondo comma), correlativamente ed implici-
tamente escludendone altri, induce alla univoca conclusione che la
obbligatorietà dell'arresto per il reato associativo dipende esclusiva-
mente da tale elencazione tassativa e non (come ritiene nella specie il Tribunale) dalla obbligatorietà dell'arresto per i delitti-scopo,
che è una condizione comune a tutti quelli indicati nell'intero testo della norma. Atteso che il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina pluriaggravato non è compreso nella categotica previsione dell'art. 380 co.2 lett.m) c.p.p.
- che prescinde dalla obbligatorietà
dell'arresto per il reato-fine
-è escluso che per esso sia obbligatorio l'arresto in flagranza. Con l'ulteriore conseguenza che il termine di fase della custodia cautelare nel caso in esame è quello semestrale e, dunque, va dichiarata la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza r $ 50
coercitiva nei confronti dell'SA, del quale va disposta la libera-
zione immediata e va annullata senza rinvio l'ordinanza di riesame gravata di ricorso. P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara
l'inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare 27-6-2005 del
G.I.P. del Tribunale di Palermo.
Dispone la immediata scarcerazione di SA AK,
inteso Liton, se non detenuto per altra causa.
comunicata Dispone che la presente sia immediatamente
alla Procura Generale in sede ai sensi dell'art.626 c.p.p..
Roma, 27 giugno 2006
Il Cons. est. Il Presidente
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Rive DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 3 AGO 2006 A N
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