Sentenza 25 novembre 1998
Massime • 1
In tema di lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati di reato connesso nella fase delle indagini preliminari, la nuova disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. è ontologicamente estranea al giudizio abbreviato, che si svolge allo stato degli atti con conseguente riconoscimento della immediata e diretta utilizzabilità ai fini della prova di tutto quanto da essi risultante, sicché legittimamente va esclusa in appello la rinnovazione parziale del dibattimento.
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/1998, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 25.11.1998
1. Dott. Francesco Lisciotto Consigliere SENTENZA
2. " Fabio Mazza " N. 2627
3. " Gianfranco Tatozzi " REGISTRO GENERALE
N. 08590/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da RE IA n. a Cagliari il 17.10.1964 e da LI HA FO n. a Bridge OW (Trinidad) il 24.8.1965 avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 24.11.1994 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Tatozzi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi
Udito il difensore dell'RE avv. Ravelli e quello del FO avv. Falcalini.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 16.5.1997 il Gup presso il Tribunale di Cagliari condannava, all'esito di giudizio abbreviato, RE IA e LI HA FO per il delitto continuato di cui all'art. 73 DPR 309/90 rispettivamente alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e L. 30.000.000 di multa e di anni cinque mesi quattro di reclusione e L. 70.000.000 di multa riconoscendo ad entrambi le circostanze attenuanti generiche ed al primo anche la diminuente di cui all'art. 73, 7^ comma, DPR 309/90. Nel corso del successivo giudizio di appello, la difesa del FO proponeva istanza di rinnovazione parziale del dibattimento per ottenere la citazione del coimputato RE, chiamante in correità, ai sensi dell'art. 6 L.
7.8.1997 n. 267; la Corte di appello rigettava la richiesta ritenendo che quest'ultima disposizione riguardi il giudizio ordinario mentre quello nei confronti del FO e dell'RE veniva celebrato con il rito abbreviato. Con sentenza in data 24.11.1997 la Corte di appello di Cagliari confermava la condanna inflitta agli imputati in primo grado. Questi ultimi propongono ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza;
il FO con l'unico motivo deduce, con riguardo alla ordinanza reiettava dell'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento in appello, la violazione dell'art. 513, 514 cpp e 6 L.
7.8.1997 n. 267, mentre l'RE propone tre motivi deducendo difetto di motivazione sul punto della riduzione, in misura inferiore a quella massima consentita, della pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e per la diminuente di cui al 7^ c. art. 73 DPR 309/90: con l'ultimo motivo analogo vizio viene dedotto con riguardo al capo della sentenza che ha confermato la confisca della somma rinvenuta e sequestrata nella abitazione dell'RE sostenendosi che parte di essa non poteva considerarsi, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, provento dal traffico di sostanze stupefacenti bensì di lecita attività nel settore dell'intermediazione immobiliare e quindi avrebbe dovuto essere restituita ai sensi dell'art. 12 sexies L. 501/94. Motivi della decisione
Quanto all'unico motivo di ricorso proposto dal FO è sufficiente rilevare che il complesso delle norme introdotte dalla L.
7.8.1997 n. 267, peraltro, recentemente sottoposta a revisione dalla
Corte costituzione, riguardano, sia nella parte transitoria che in quella definitiva, l'art. 513 cpp e quindi anche in regime della lettura in dibattimento, ai fini della acquisizione probatoria, delle dichiarazioni rese da coimputato e da imputato di reato commesso nella fase delle indagini preliminari;
a ciò consegue che esse risultano estranee al giudizio abbreviato, sia nella fase dell'udienza preliminare che in quella di appello, poiché è proprio della struttura di tale rito speciale che la parte accetti, con l'accordo del PM e in cambio della riduzione della pena, di essere giudicato allo stato degli atti riconoscendo la immediata e diretta utilizzabilità, ai fini della prova di tutto quanto da essi risultante, ivi comprese le dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 cpp, con conseguente divieto di omissione(?) e ??? di nuove e diverse fonti di prova sia in primo grado che in appello (cfr. sul punto Cass.
1.2.1994 pen. in c. Franzoni 197432 e Cass.16.3.1994 Di Stefano n. 197436).
Pertanto la indicata innovativa disciplina normativa è antologicamente estranea al giudizio abbreviato per lei legittimando la Corte territoriale ha respinto la istanza di rinnovazione parziale del dibattimento per la citazione del coimputato RE. La Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena inflitta a quest'ultimo all'esito del giudizio di primo grado rilevando in particolare che la riduzione per la diminuente speciale era stata determinata in misura prossima a quella massima consentita e che essa ulteriore riduzione sarebbe stata in contrasto con altri elementi quali la gravità del fatto e l'intensità del dolo evidenziati dalla protrazione nel tempo della condotta criminosa.
Con tale motivazione la Corte ha compiutamente assolto l'onere relativo dando conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito per adeguare, anche attraverso le circostanze attenuanti generiche, la pena al fatto per cui per tale aspetto la sentenza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente RE.
Quanto alla confisca dell'intera somma di denaro rinvenuta e sequestrata nell'abitazione dell'RE la Corte di merito ha escluso che parte di essa potesse, come sostenuto dal ricorrente, essere considerata di provenienza lecita e proporzionata al reddito dell'imputato ritenendo invece che essa provenisse tutta dal traffico delle sostanze stupefacenti cui l'RE era dedito sulla base di una serie di considerazioni quali le modalità di custodia (riposta alla rinfusa in una valigia), la mancanza di qualsiasi contabilità tale da consentire la diversa origine del danaro e la evidenza invece di documentazione bancaria dimostrante che l'imputato conosceva ed utilizzava gli strumenti del risparmio finanziario e ciò in contrasto con l'affermazione di aver accumulato il denaro nell'arco di un anno.
La Corte perciò non solo ha escluso l'evidenza della provenienza lecita del danaro posseduto in proporzione al reddito - cui l'art. 12 sexies della L. 501/94 subordina la sottrazione alla confisca obbligatoria - ma ha ritenuto provata, attraverso il richiamo di concreti elementi sintomatici, la provenienza di esso dall'attività illecita.
Conseguentemente i ricorsi degli imputati sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili ex art. 606 u.p., cpp con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno della somma di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999