Sentenza 22 giugno 2016
Massime • 1
L'indulto concesso con la legge 31 luglio 2006, n. 241 è revocabile se il beneficiario commette un delitto non colposo nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della citata legge, non richiedendosi anche che il provvedimento di concessione del beneficio sia anteriore alla commissione del delitto che comporta la revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2016, n. 18350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18350 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2016 |
Testo completo
18350-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MASSIMO VECCHIO Dott. - Consigliere -N. 2179/2016 ANGELA TARDIO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - LUIGI FABRIZIO MANCUSO Dott. N. 29245/2015 - Rel. Consigliere - GAETANO DI GIURO Dott. - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RC N. IL 13/10/1981 avverso l'ordinanza n. 290/2015 TRIBUNALE di FIRENZE, del 12/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sam Spinaci نعان ha chiesto di dichiare l'in cissibilità del ricors con le conseguenti seśnogioni.сопедиенті бебпоцісні - Udit i difensor Avv.; сли RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 12/05/15 (depositata il 13/05/15), il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, quale giudice dell' esecuzione, ha revocato l'indulto concesso a LT IR con i provvedimenti indicati nella stessa ordinanza (tra i quali - per quanto qui rileva quello applicato dal medesimo Tribunale con ordinanza del 7 ottobre 2014), motivando - che il condannato aveva commesso nei cinque anni dalla entrata in vigore della I. n. 241 del 2006 (dal dicembre 2008 al marzo 2009) delitti non colposi (rapina ed altro) per i quali aveva riportato condanna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 13 ottobre 2009, irrevocabile il 10 febbraio 2015. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il LT, il quale, censurando il provvedimento impugnato per vizio di motivazione, violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, comma 3, I. n. 241 del 2006, nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, si duole (esclusivamente) della revoca del condono concesso con la ridetta ordinanza del 7 ottobre 2014. Il ricorrente deduce: il Giudice a quo non ha correttamente vagliato la sussistenza dei и л presupposti legittimanti la revoca del beneficio nei confronti del LT;
infatti secondo la norma in questione « il beneficio dell' indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporta condanna a pena detentiva non inferiore a 2 anni »; tanto comporta che l'indulto deve essere revocato solo - ed esclusivamente se è stato concesso prima della - commissione del nuovo reato;
mentre non è suscettibile di revoca il beneficio applicato dopo che il condannato ha commesso il nuovo delitto. Soggiunge il ricorrente: la interpretazione sostenuta, oltre ad essere conforme al dato letterale della norma, è pure la più logica dal punto di vista giuridico anche considerando che può parlarsi di revoca soltanto con riguardo a qualcosa che è già in essere;
pertanto il giudice della esecuzione non doveva accogliere la richiesta del Pubblico Ministero di revoca dell' indulto (di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa), concesso dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 7 ottobre 2014, in quanto il beneficio è stato applicato dopo la commissione del delitto, considerato causa della revoca. Lamenta, infine, la difesa che il giudice a quo ha travisato e frainteso l' argomentazione difensiva, erroneamente supponendo che il condannato avesse eccepito che la revoca fosse preclusa (per essere la relativa causa nota al giudice che aveva applicato il condono), sicché la ordinanza impugnata risulta < priva di una reale motivazione ». @ 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato. Invero, il difensore sostiene che la revoca dell'indulto esige che il reato che la comporta sia commesso successivamente al provvedimento di applicazione del beneficio. -Condizione, che ricorrerebbe, quindi, secondo la difesa avuto riguardo a tutte le ordinanze in relazione alle quali il beneficio è stato revocato dal provvedimento impugnato - per la revoca dell' indulto disposta in relazione alle ordinanze del 27/11/08 del Tribunale per i minorenni di Firenze, del 22/12/07 del Tribunale di Firenze, del 31/07/06 del Tribunale di Pisa, ma non anche per quella disposta in relazione all' ordinanza del 07/10/14. Invero, in questo caso, a differenza degli altri, il reato comportante la revoca risulta commesso prima della concessione, con l' ordinanza in ultimo menzionata, dell' indulto nella misura di un anno e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa. La difesa nel sostenere la sussistenza di detto ulteriore presupposto trae argomento dalla formulazione letterale del comma 3 dell'art. 1 I. n. 241 del 2006, che afferma "il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni". Il che, però, a ben vedere, significa che per la revoca di diritto è necessario che il beneficio sia stato concesso e, quindi, che vi sia ли qualcuno che ne abbia "usufruito", ma non che la concessione sia intervenuta prima della commissione del reato giustificativa della revoca. Condizione, questa, in alcun modo prevista, essendo indicato come unico limite temporale per detta commissione quello dei cinque anni dall'entrata in vigore della legge. Tanto rilevato, è evidente che nessuna violazione del disposto normativo sopra citato, né tantomeno vizio di motivazione sono ravvisabili. L'ordinanza impugnata appare coerente con il disposto normativo e con l' esatta interpretazione dello stesso, avendo il Giudice dell' esecuzione correttamente evidenziato la sussistenza con riguardo anche alla revoca in ultimo menzionata dell'unico presupposto normativo, consistente nell' avere il ricorrente commesso nel quinquennio successivo all' entrata in vigore di detta legge (e precisamente dal dicembre 2008 al marzo 2009) delitti non colposi (rapina ed altri delitti) per i quali riportava condanna alla pena della reclusione di anni 4 e mesi 6 di reclusione, di cui alla sentenza 13/10/09 del G.i.p. del Tribunale di Firenze, definitiva il 10/02/15. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del LT al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016. Il Consigliere Estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Massimo Vecchio Geerno (gind AS EC DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania LL D N O M F +