Sentenza 21 novembre 2019
Massime • 1
Non è configurabile il reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina nei confronti di chi abbia assunto i soli compiti dell'amministratore di sostegno, previsti e regolati dagli artt.404 e ss. cod. civ., in quanto limitati alla assistenza per il compimento di atti negoziali a tutela degli interessi patrimoniali del soggetto che ne beneficia e non implicanti competenze educative, né poteri-doveri di cura e custodia della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potersi riqualificare il reato di maltrattamenti nella fattispecie di abuso ex art. 571 cod. pen., in ragione dell'età avanzata della vittima e dell'insussistenza in capo all'amministratore di sostegno dello "jus corrigendi").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2019, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2019 |
Testo completo
0 1222-20 In caso di diffusione del presonte provvedimento ometre in generalità e gli add onticativi, a n a 52 d.lgs. 196, in quanto: REPUBBLICA ITALIANA □ disposto d'ufficio In nome del Popolo Italiano ☐ a richiesta di parte LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ✓ imposto dalla legge SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1727/2019 Orlando Villoni UP - 21/11/2019 Angelo Capozzi R.G.N. 16910/2019 Ersilia Calvanese -Relatore- Riccardo Amoroso Maria Sabina Vigna ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da F.F. P.V. avverso la sentenza del 08/10/2018 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso per l'inammissibilità; udito l'avvocato Pierluigi Rossi, in sostituzione degli avvocati Donato Carlucci e Vincenzo Barone, difensori che si riporta aidi F.F. e P.V. motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 22/12/2015, con cui i predetti ricorrenti sono stati condannati alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 572 cod. pen., commesso dal 2007 al соф 13/09/2011 ai danni di B.N. madre della ricorrente F.F. F.F. e P.V.
2. Tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Entrambi lamentano il vizio della violazione di legge ex art. 606, lett. a) e d), cod. proc. pen. in relazione all'art. 70 cod. proc. pen, in merito alla incapacità di partecipazione cosciente al processo per erronea valutazione della perizia a firma della dott.ssa Candelli e per assenza di motivazione sul punto.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in merito alla qualificazione del fatto, da ascrivere all'ipotesi di cui all'art. 571 cod. pen.
2.3. Violazione di legge per l'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per avere ritenuto la Corte di appello erroneamente ostativa la precedente sentenza di condanna, trattandosi di una sentenza di patteggiamento risalente nel tempo per un reato rispetto al quale deve ritenersi operante la intervenuta estinzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Con riferimento al primo motivo dedotto in merito alla dedotta incapacità di partecipare al processo, si rileva che sebbene anche nella sentenza si affronti solo l'aspetto dell'imputabilità, esclusa dal perito, e non anche quello della capacità processuale, tuttavia dalla perizia allegata dai ricorrenti si evince che entrambi sono stati ritenuti capaci processualmente oltre che imputabili. Le censure sulla dedotta incapacità processuale ex art. 70 cod. proc. pen. sono pertanto del tutto astratte e generiche, prive di qualunque supporto medico-legale, atteso che la stessa perizia allegata contraddice clamorosamente l'assunto dei ricorrenti.
2. Per quanto attiene al secondo motivo, con cui si sollecita una riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 571 cod. pen., se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. Con riferimento all'accertamento dei fatti, nella impugnata sentenza con motivazione esente da vizi logici si chiarisce che le condotte sono state prevaricatrici e non giustificate da una presunta finalità educativa, peraltro non giustificata dall'età della vittima, trattandosi di una persona anziana. Inoltre si deve ricordare che l'abuso dei mezzi di correzione previsto e punito dall'art. 571 cod. pen. presuppone la titolarità del potere di disporre di siffatti mezzi educativi. Ne consegue che non è configurabile tale reato, come già correttamente osservato dalla corte di appello, nei confronti di chi abbia assunto solo i compiti dell'amministratore di sostegno, previsti e regolati dagli art.404 e segg. cod. civ., limitatati alla assistenza per il compimento di atti negoziali a tutela degli interessi patrimoniali della persona, senza alcuna attribuzione di compiti di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia della persona. Nulla è stato specificato circa i compiti in concreto assegnati ai ricorrenti in sede di assegnazione dell'incarico di amministratori di sostegno dell'anziana madre di , pertanto la dedotta titolarità di uno jus corrigendiF.F. non trova alcun fondamento nelle stesse deduzioni dei ricorrenti, non essendo la vittima un minore e non comportando la veste di amministratore di sostegno l'attribuzione di competenze educative o di poteri-doveri di custodia della persona che ne beneficia.
3. Infine, in merito alle ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena a P.V. si rileva la genericità del motivo di appello dedotto al riguardo, essendosi invocato dall'appellante solo la concessione del detto beneficio, senza porre alcuna questione sulla natura dei precedenti penali e sulla prognosi circa il suo comportamento futuro. Pertanto, il riferimento nella sentenza di appello alla duplice precedente condanna quale ragione ostativa all'accoglimento del motivo di appello non può essere inteso nel senso di una mera ostatività formale, ma come riferito alla prognosi negativa sfavorevole che il giudice di merito ne ha tratto ai sensi dell'art. 164 comma 1, cod. pen. Ugualmente generico è il motivo dedotto con il ricorso per cassazione non essendosi specificati natura dei precedenti e tempo decorso rispetto ai fatti dal precedente più recente, così da risultare del tutto aspecifico rispetto ad una censura della valutazione negativa operata dal giudice di appello, come desunta dai precedenti penali.
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.
Considerato che
il procedimento riguarda reati in materia di rapporti di famiglia si deve disporre nel caso di diffusione del presente provvedimento 3 l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'art. 52 D.LGS. 196/03.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delie spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2019 Il Presidente Il consigliere estensore Orlando Viljoni Riccardo Amoroso DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 GEN 2020 IL CANCELLIERE menzio Patrizia Di 4