Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2019, n. 1222
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Sentenza 21 novembre 2019

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Penale, emessa il 15 novembre 2019. Le parti ricorrenti, F.F. e P.V., hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva confermato la loro condanna per reati di maltrattamenti ai danni della madre di F.F. Le richieste dei ricorrenti si sono concentrate sulla contestazione della loro capacità di partecipare al processo, sulla riqualificazione del reato e sull'omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

Il giudice ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo le censure generiche e infondate. In particolare, ha evidenziato che la perizia allegata dai ricorrenti attestava la loro capacità processuale, contraddicendo le loro affermazioni. Inoltre, ha chiarito che le condotte contestate non potevano essere qualificate come abuso dei mezzi di correzione, poiché i ricorrenti non avevano il potere educativo su una persona anziana. Infine, riguardo alla sospensione condizionale della pena, il giudice ha sottolineato la genericità delle argomentazioni presentate, ritenendo che le precedenti condanne giustificassero una prognosi negativa sul comportamento futuro dei ricorrenti. La sentenza si conclude con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

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Massime1

Non è configurabile il reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina nei confronti di chi abbia assunto i soli compiti dell'amministratore di sostegno, previsti e regolati dagli artt.404 e ss. cod. civ., in quanto limitati alla assistenza per il compimento di atti negoziali a tutela degli interessi patrimoniali del soggetto che ne beneficia e non implicanti competenze educative, né poteri-doveri di cura e custodia della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potersi riqualificare il reato di maltrattamenti nella fattispecie di abuso ex art. 571 cod. pen., in ragione dell'età avanzata della vittima e dell'insussistenza in capo all'amministratore di sostegno dello "jus corrigendi").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2019, n. 1222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1222
    Data del deposito : 21 novembre 2019

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