Sentenza 23 giugno 2005
Massime • 1
La dichiarazione della falsità di un atto può essere disposta dal giudice anche all'esito di un procedimento per oblazione, purchè risulti già esercitata l'azione penale, come ad esempio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in quanto il richiamo operato dall'art. 425 cod. proc. pen. all'art. 537 cod. proc. pen. rende evidente che l'accertamento non deve necessariamente passare per la fase dibattimentale e la prova della falsità dell'atto può emergere dalla concretezza, univocità e concludenza degli elementi raccolti per la decisione. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 100 DPR 30/3/1957 n. 361, Testo unico delle leggi elettorali, in relazione alla declaratoria della falsità dei moduli firmati dai sottoscrittori di una lista per la presentazione alle elezioni comunali, nella parte che attestava che le firme erano state apposte in presenza dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2005, n. 33790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33790 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 23/06/2005
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1383
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 040187/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA BI N. IL 22/06/1976;
avverso SENTENZA del 17/09/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LA SPEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
udito il PM nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso: rigetto del ricorso.
OSSERVA
AL AB propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata, in data 17.9.2004, dal GIP del Tribunale di La Spezia, con la quale era stato prosciolto a seguito di oblazione, effettuata ai sensi dell'art. 162 bis c.p., dal reato di cui agli artt. 81-100 comma 3 DPR n. 361/1957 (come modificato dalla legge n. 61/2004), in relazione alla declaratoria di falsità dei moduli firmati dai sottoscrittori ed utilizzati per la presentazione alle elezioni comunali della lista "Insieme per Riomaggiore", nella parte in cui si attesta che" le firme sono state apposte alla presenza dell'imputato".
Il ricorrente eccepisce:
1) assenza e/o manifesta illogicità della motivazione;
2) inosservanza di norme processuali;
Per quanto concerne il primo motivo, il ricorrente ritiene non motivata in maniera logica la sentenza in ordine alla asserita falsità, facendo essa generico riferimento "alla documentazione in sequestro ed alle sommarie informazioni".
Per quanto attiene alla prova per la pronuncia della declaratoria, ritiene invece il ricorrente che la stessa non debba avere natura sommaria ma occorre, invece, che la stessa debba essere piena e, cioè, maturata nel contraddittorio tra le parti o da specifica scelta delle medesime in ordine all'utilizzabilità dei fascicoli processuali.
Al contrario il GIP si sarebbe limitato a copiare pedissequamente la narrativa del decreto penale limitandosi a far riferimento, del tutto erroneamente, a pronunce della Suprema Corte riferite a sentenze di patteggiamento che, trattandosi di decisioni equiparate a sentenza di condanna, nulla avrebbero a che vedere con la sentenza di proscioglimento de qua.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In base a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 537 c.p.p., la declaratoria di falsità consegue anche alle sentenze di proscioglimento.
L'unica esclusione riguarda, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le sentenze che dichiarano l'improcedibilità dell'azione penale in quanto essa non autorizza alcun accertamento, sia pur parziale, del fatto, ed, inoltre, per la ragione che, siccome la sentenza di proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità, non impedisce l'esercizio in futuro dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona (se, successivamente, la condizione si verifica), ogni sia pur limitata decisione sarebbe pregiudizievole proprio per l'ulteriore, eventuale esercizio dell'azione penale. (Sez. 5^, Sentenza n. 4403 del 26/02/1999 Rv. 213108). E, dunque, si deve senz'altro ammettere in via di principio, la possibilità che il giudice, all'esito della definizione del procedimento per oblazione, dichiari la falsità di un atto, purché, ovviamente, com'è accadute nella specie in cui l'oblazione è stata richiesta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, risulti già esercitata l'azione penale.
Il problema di fondo che pone il ricorrente è quello della compatibilita dell'accertamento che presiede alla declaratoria di estinzione del reato con la prova della falsità dell'atto. Sostiene, infatti, come detto, che l'accertamento non possa avere natura sommaria ma che, invece, la prova debba essere piena e, cioè, maturata nel contraddittorio tra le parti o da specifica scelta delle medesime in ordine all'utilizzabilità dei fascicoli processuali. L'affermazione del ricorrente merita di essere attentamente valutata. Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che, nel caso di falsità documentali, concorrono due distinte ed autonome azioni, suscettibili di epiloghi differenziati: l'azione penale principale, volta all'accertamento della colpevolezza, o non, dell'imputato ed, eventualmente, alla pronuncia di condanna, e l'azione, accessoria e complementare, preordinata alla tutela della fede pubblica e destinata a concludersi con la declaratoria di falsità allorché, indipendentemente dall'esito dell'altra azione, la falsità stessa sia accertata dal giudice (SU RV 214637). Peraltro, dal combinato disposto dell'art. 241 cod. proc. pen. e secondo comma dell'art. 425 cod. proc. pen., emerge l'esistenza, nell'ordinamento processuale, di un principio che impone, addirittura, al giudice la declaratoria della falsità di atti o documenti, quando essa sia accertata sulla base degli atti, anche a seguito di proscioglimento in esito all'udienza preliminare (Sez. 6^, Sentenza n. 4086 del 13/02/1997 Rv. 207477). Il richiamo all'art. 537 contenuto nell'art. 425 c.p.p. rende evidente che l'accertamento non deve necessariamente passare per la fase dibattimentale e, quindi, la prova della falsità richiesta non deve necessariamente seguire le regole che presiedono alla formazione di essa nel dibattimento.
Le stesse Sezioni Unite, esaminando il caso della declaratoria di falsità successiva alla sentenza di patteggiamento, hanno ritenuto legittimamente valutabili gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari.
Nè vale obiettare, come fa il ricorrente, che la sentenza di patteggiamento ha natura di sentenza penale di condanna e che, pertanto, le motivazioni citate non possono trovare applicazione nel caso di sentenza di proscioglimento.
Nel dichiarare la falsità di un atto, si deve avere riguardo, infatti, essenzialmente alla concretezza, univocità e concludenza degli elementi raccolti ed esaminati per la decisione specifica. Ciò, come detto, proprio per l'autonomia che riveste la pronuncia di falsità rispetto al processo di riferimento.
Ed appare perciò corretta la motivazione della decisione impugnata che, in relazione alla declaratoria di falsità, richiama gli atti di indagine ed, in particolare, la documentazione in sequestro e le sommarie informazioni rese dai sottoscrittori della lista elettorale i quali hanno dichiarato che al momento dell'apposizione della loro firma sui moduli l'imputato non era presente.
Nè, del resto, risultano formulate obiezioni sul punto nel corso delle indagini da parte del ricorrente il quale, anzi, per effetto della scelta processuale, ha rinunciato a far valere le proprie ragioni anche nel successivo giudizio di merito.
Le considerazioni che precedono superano evidentemente anche le questioni sollevate con il primo motivo di ricorso.
Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2005