Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2005, n. 33790
CASS
Sentenza 23 giugno 2005

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La dichiarazione della falsità di un atto può essere disposta dal giudice anche all'esito di un procedimento per oblazione, purchè risulti già esercitata l'azione penale, come ad esempio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in quanto il richiamo operato dall'art. 425 cod. proc. pen. all'art. 537 cod. proc. pen. rende evidente che l'accertamento non deve necessariamente passare per la fase dibattimentale e la prova della falsità dell'atto può emergere dalla concretezza, univocità e concludenza degli elementi raccolti per la decisione. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 100 DPR 30/3/1957 n. 361, Testo unico delle leggi elettorali, in relazione alla declaratoria della falsità dei moduli firmati dai sottoscrittori di una lista per la presentazione alle elezioni comunali, nella parte che attestava che le firme erano state apposte in presenza dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2005, n. 33790
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33790
    Data del deposito : 23 giugno 2005

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