Sentenza 16 ottobre 2018
Massime • 1
Il reato di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti e psicotrope non è di per sé incompatibile con la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendo aversi riguardo invece alle caratteristiche specifiche della condotta posta in essere dimostrative della assenza di ripetuti comportamenti protratti nel tempo. (In motivazione la Corte ha individuato esemplificativamente una tale assenza nel caso in cui la coltivazione si esaurisca nella germogliazione di un seme).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2018, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2018 |
Testo completo
0 1766-19 L REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: GIACOMO FUMU Sent. n. sez. 1935/2018 -Presidente - -UP 16/10/2018 SALVATORE DOVERE - Relatore - R.G.N. 17938/2018 ANDREA MONTAGNI IE RI RN AN CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI IA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'. udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di TO CO dal Tribunale di Brescia, con la quale questi era stato giudicato responsabile del reato di coltivazione di una pianta di marijuana (nella forma di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup.) e condannato alla pena ritenuta equa. In particolare la Corte di Appello ha disatteso l'assunto difensivo che affermava l'inoffensività in concreto della condotta e la richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Massimo Achilli, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. ed il vizio della motivazione. Premesso che la Corte di Appello ha erroneamente fatto menzione della coltivazione di due piante di marijuana e che lo stupefacente rinvenuto (sostanza vegetale per 163 grammi, con un principio attivo pari a 16,5 grammi) era destinato all'uso personale del TO, l'esponente lamenta che la Corte di Appello abbia escluso la particolare tenuità del fatto perché connaturato al concetto di coltivazione un comportamento abituale. Osserva l'esponente che non vi è prova che il TO abbia coltivato già in precedenza piante di stupefacente;
che l'abitualità non è connaturata alla coltivazione;
che il concetto di abitualità valevole ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tassativo e quindi assumono rilevanza soltanto i casi di delinquenza abituale, professionale o per tendenza o l'ipotesi di reato della stessa indole di quelli già commessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati. Giova precisare che nel caso che occupa il tema della corretta applicazione dell'art. 131-bis T.U. Stup. al reato di coltivazione di piante da stupefacenti trova legittima trattazione in quanto all'imputato è stato ascritto, già con l'imputazione elevata dal P.M., di aver commesso il reato di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup., il cui massimo edittale è inferiore alla soglia prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
3.1. Secondo la previsione dell'art. 131-bis cod. pen., nei reati per i quali é prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità é esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa é di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Lo stesso legislatore si è preoccupato di precisare che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del H primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Del pari, è stato espressamente formulata la definizione di comportamento abituale;
tal'è quello dell'autore che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o che abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, è di particolare tenuità; ed è comportamento abituale anche quello di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266589).
3.2. Questa Corte ha già affermato che la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è incompatibile con il delitto di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti e psicotrope quando, sulla base di una valutazione in concreto dei quantitativi ricavabili, delle caratteristiche della coltivazione, della destinazione del prodotto, e più in generale sulla base dei principi soggettivi ed oggettivi ricavabili dall'art. 133 cod. pen., la condotta illecita sia sussumibile nel paradigma della particolare tenuità dell'offesa (Sez. 4, n. 30238 del 10/05/2017 - dep. 16/06/2017, P.G. in proc. Tontini, Rv. 270191; Sez. 4, n. 27524 del 10/05/2017 - dep. 01/06/2017, P.G. in proc. Zappaterra e altri, Rv. 270493). Tuttavia tali decisioni non si sono soffermate sulla struttura del reato di coltivazione;
analisi tuttavia utile, posto che le stesse Sezioni Unite hanno avvertito la necessità di soffermare l'attenzione sulla categoria dei reati che hanno ad oggetto condotte abituali, reiterate o plurime, osservando che in tal modo il legislatore ha evocato in primo luogo i reati che presentano l'abitualità come tratto tipico (dei quali è esempio paradigmatico il reato di maltrattamenti in famiglia); quindi i reati che presentano nel tipo condotte reiterate, come il reato di atti persecutori. L'una e l'altra specie presentano quale tratto comune la serialità, che è sufficiente a configurare l'abitualità che esclude la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Quanto ai reati a condotta plurima, in primo luogo le Sezioni Unite hanno escluso che si tratti di una ridondanza terminologica, allusiva ancora a ciò che è stato denominato abituale o reiterato. Ed hanno concluso che la locuzione fa riferimento a fattispecie concrete nelle quali si sia in presenza di ripetute, distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti;
come il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, generato dalla mancata adozione di distinte misure di prevenzione. Si tratta quindi di casi nei quali "la pluralità e magari la protrazione dei comportamenti colposi imprime al reato un carattere seriale, id est abituale". Sulla scorta di tale insegnamento la successiva giurisprudenza ha puntualizzato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (Sez. 7, n. 13379 del 12/01/2017 - dep. 20/03/2017, Boetti, Rv. 269406, in tema di condotte reiterate nel tempo integranti il reato di esercizio abusivo della professione;
Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016 - dep. 16/11/2016, P.M. in proc. Halilovic, Rv. 268566, in relazione al reiterato conferimento di rifiuti urbani e speciali prodotti, da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con riguardo al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'art. 659 cod. pen., in caso di reiterazione della condotta, in quanto si configura un'ipotesi di "comportamento abituale"). Quanto al reato permanente si è sostenuto che esso, in quanto caratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione, della condotta, non è riconducibile nell'alveo del comportamento abituale che preclude l'applicazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche se importa una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015 - dep. 27/11/2015, P.M. in proc. Derossi, Rv. 265448, in tema di reati edilizi e paesaggistici).
3.3. A riguardo del reato di coltivazione non constano particolari approfondimenti da parte della giurisprudenza di legittimità della struttura del reato. Una giurisprudenza risalente ha affermato che la consumazione del reato si ha già con la germogliazione del seme impiantato, e cioè con la sua riproduzione, in qualsiasi terreno o recipiente (Sez. 6, n. 1576 del 13/07/1987 - dep. 05/02/1988, Deidola, Rv. 177537, che richiama precedenti decisioni;
e successivamente Sez. 6, n. 7378 del 04/04/1991 - dep. 11/07/1991, D'Antoni ed altri, Rv. 187842). Il concetto stesso di coltivazione richiama la messa in esecuzione di pratiche agronomiche, su piccola (coltivazione domestica) o larga scala (coltivazione in senso tecnico); e quindi una serie di atti che si compenetrano in unità sino a quando non concretino una pratica, ovvero una sequenza di atti coordinati verso il conseguimento del risultato, costituito dalla germinazione del seme e dalla crescita della pianta sino alla maturazione dei 'frutti'. Anche a voler convenire che il reato è consumato con la germogliazione, non v'è dubbio che esso può constare di ulteriori atti di cura dell'essenza vegetale, che ripetono la condotta tipica. In altri termini, il reato in parola può concretarsi in una pluralità di condotte tutte egualmente tipiche che si ripetono nel tempo. E ciò porta in rilievo, ai fini che qui occupano, la manifestazione del reato avutasi nel caso concreto, secondo l'insegnamento che si trae dalle recenti decisioni sopra richiamate. Ciò attesta l'erroneità dell'interpretazione data dalla Corte di Appello, che ha posto un rapporto di incompatibilità tipologica ed ontologica tra reato di coltivazione e particolare tenuità del fatto, mentre è ben possibile che le caratteristiche della specifica condotta oggetto di giudizio permettano di qualificarla come di particolare tenuità. E' appunto il caso della coltivazione che si esaurisca nella germogliazione di un seme e non si concreti nei ripetuti comportamenti protratti nel tempo che pure danno luogo alla 'coltivazione'; per potersi ipotizzare la particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre che la coltivazione non si sia concretizzata in comportamenti seriali. Nonostante l'errore di diritto nel quale è incorsa la Corte di Appello la sentenza impugnata non deve essere annullata perché nel caso di specie, nel quale la condotta di coltivazione si è protratta sino alla raccolta delle piante, non vi è dubbio alcuno sulla pluralità degli atti di coltivazione posti in essere dal TO, sì da rendere comunque corretta le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice territoriale.
5. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/10/2018. Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Fumu Salvatore Dovere DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Oggi 16 CEN 2019 Dott.s ene Caliendo CORTE * 5